Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INNO DEL POPOL ITA ANNO6 1 8 LA CORTE-SU RE HADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE interpretazione prefiniciare vendlivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 1669/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere 3451/99 •13726 IACUBINO Rel. Consigliere Dott. Matteo Cron. Rep. 2248 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. CE TROMBETTA Consigliere Ud.07/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. ▲ 3 MAG. 2001 RE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti il IL CANCELLIERE F D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato PEDICINI DIFESO R., che 10- difende unitamente dall'avvocato RICCIARDELLI LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NI RA, LE AN, LE CL;
LIRE 3000 - intimate °e sul 2° ricorso n 03451/99 proposto da: NI RA, LE CL, LE AN, CG503075 elettivamente domiciliate in ROMA VIA LEONFORTE 6, 2000 presso lo studio dell'avvocato LAURICELLA G., che let 2036 -1- CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE Difosa Rilasciata copia legale al Sig. EA difende unitamente dall'avvocato DI SOMMA ANTONIO 16000+3 per diritti MARCO, giusta delega in atti;
27 GIU.2001. IL CANCELLEEN controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
RE MA;
intimato avverso la sentenza n. 477/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/03/98; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
difensore del € 0,52 L.1000 udito l'Avvocato Luigi RICCIARDELLI, CANCELLERIA ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
AY683469 udito l'Avvocato Antonio DI SOMMA, difensore delle AY689470 resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ---- UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. SICCHIERO Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 3000 per diritti L. l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento AGO. 2001 IL CANCELLIERE di quello incidentale. €0,52 L.1000 CANCELLERIA Яя мон AY102006 AY102007 -2- AY102008 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Con atto 29.4.83 Mario LI, premettendo UFFICIO COPE Richiesta copia studio di avere stipulato con PA GR un preliminare dal Sig. 1 SeMRA per diritti L-3000 di vendita di parte di un solaio di copertura di un fabbricato sito in Aversa esteso mq. 210 con IL CANCELLIERE terrazzino di accesso al sottotetto per il prezzo 50 milioni, da pagarsi in £.
7.500.000 al di LIRE 2000 compromesso e 42.500.000 alla stipula;
che CANCELLERIA l'GR, nella seduta del 29.3.83 davanti al notaio, aveva preteso una servitù di passaggio non BE362616 contemplata nel compromesso, per cui la stipula non era stata conclusa;
tanto premesso, conveniva in 1468026 giudizio l'GR avanti il Tribunale di S. Maria C.V. per ottenere la sentenza sostitutiva del contratto ex art. 2932 C.C., con disponibilità a su libretto depositare il residuo prezzo convenuto al infruttifero, e la condanna del dal ritardo. risarcimento del danno provocato Costituitosi in giudizio, l'GR eccepiva che il contratto non aveva avuto corso per colpa del pretese nuove LI, che aveva accampato ver della scala). (apertura di un vano nella cassa Chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare con condanna del LI al pagamento di £. 22.500.000 quale risarcimento danni. 3 Il processo veniva interrotto per morte dell'GR e poi veniva riassunto dal LI nei confronti della vedova e dei figli del ricorso 8.3.89. A seguito di convenuto con ulteriore interruzione per morte del procuratore degli GR, il LI riassumeva il processo con ricorso 29.9.94. Eseguita C.T.U. ed interrogato il LI, il Tribunale, con sentenza 13.5.96, dichiarava la nullità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, rigettava la domanda attorea e condannava le eredi GR a restituire al LI l'acconto versato di £. 7.500.000, oltre interessi legali dal 9.6.84. Avverso tale sentenza proponeva appello avanti la Corte di Napoli il LI con atto 24.7.96, eccependo la validità del preliminare e lamentando l'erronea interpretazione dei fatti da parte del Tribunale. Affermava altresì che non s'era tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'insorgenza dell'azione giudiziaria. Upar Replicavano gli eredi GR, eccependo la della nullità del preliminare per mancanza appello sottoscrizione dell'GR e, con incidentale, chiedevano la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. Con sentenza depositata il 3 marzo 1998 l'adita Corte territoriale ha rigettato l'appello principale e l'incidentale, compensando tra le parti anche le spese del grado. decisione ricorrono per Avverso detta cassazione entrambe le parti, il LI con VISENTIMI ricorso principale;
IN NC, LI e CE GR con ricorso incidentale. Ciascuna impugnazione è formulata sulla base di due motivi. Il LI ha depositato memoria. I due ricorsi, avverso la stessa sentenza, sono stati preliminarmente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1-2 Denunciando il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1346, 1418 e 1421 C.C. il LI assume, con il primo motivo del ricorso principale, che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello "con singolare M nel superficialità", le espressioni usate ls preliminare di vendita oggetto di causa (che e all'uopo riporta tra virgolette) individuavano;
✓ anche attraverso il riferimento ad una planimetria, sufficientemente il bene oggetto del contratto, del quale, pertanto, non poteva essere dichiarata la 5 nullità. Con il secondo motivo 10 stesso ricorrente, denunciando sempre il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. ma in relazione agli artt. 1351, 1362 e 1363, 2932 c. civ., nonché quello ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla motivazione sul punto, sostiene che la Corte napoletana aveva dato erroneamente rilevanza al comportamento delle parti nella causa, per interpretare il contratto. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata era carente giacché, anziché far leva sul tenore dei patti contrattuali aveva dato rilevanza al "completo disaccordo delle parti", ricavato da corrispondenza o attività successive alla stipula. Unica fonte cui invece occorreva attenersi era il ed inconfutabile" del contenuto "oggettivo preliminare del 1982. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione.
1-2.1 Le censure sono fondate. Risponde a verità che il giudice di appello ha M y dato preminente rilievo al "disaccordo delle parti" e Lo quale emergente dalla "corrispondenza intercorsa" tra di loro prima della causa e dal loro comportamento processuale ("liberi interrogatori"), quasi che i motivi della lite costituissero il mezzo per l'interpretazione della loro volontà espressa nell'atto negoziale oggetto di causa. Il IT'comportamento complessivo", cui invece fa riferimento l'art. 1362, CO. 2° c. civ., è quello "ante causam" e in tanto è significativo in quanto non sia contrastato. Peraltro il ricorso a detto canone è possibile solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all'accertamento della comune intenzione delle parti (ex plurimis V. Cass. 19.5.00 n. 6482; n. 11878/98). Orbene nel caso di specie la "mancata chiarezza all'origine" dei patti contrattuali si appuntava sulla inclusione о meno delle rampe di scale che dal "primo piano portavano al solaio promesso in vendita" (v. pagg. 5 e 6 sent. imp.). Dalla sentenza di primo grado, cui quella di secondo fa riferimento ("come esattamente rilevato dal Tribunale": pag. 5 fine s.i.), si evince che il contrasto sussisteva tra il testo del contratto ricomprese, ed anzi (ove quelle rampe non erano e la planimetria allegata risultavano cancellate) allo stesso. 7 In siffatto stato di cose competeva al giudice di merito l'individuazione della effettiva volontà delle parti avvalendosi dei canoni interpretativi primari di legge (a. 1362 e segg. c. civ.). Invero, lungi dal ritenere indeterminato indeterminabile l'oggetto del contratto e dal dichiarare nullo il contratto stesso per il solo contrasto (a quanto è dato comprendere) tra l'atto negoziale scritto e la planimetria allegata, il giudice aveva il dovere di accertare il contenuto sostanziale dell'accordo dei contraenti sulla base di due fondamentali criteri - coordinati su un dati da quello piano di concorrente importanza letterale fondato sul significato delle parole usate, e da quello logico della comune intenzione delle parti, quale emergente dalla ratio delle previsioni contrattuali, dando opportuno rilievo alla planimetria solo se ritenuta parte integrante della volontà contrattuale. Ponendosi interrogativi anziché adottando М. statuizioni e dando rilievo prevalente alle e o planimetrie, agli atti istruttori ed alla j corrispondente intercorsa tra le parti, per di più per trarne dubbi anziché certezze, la Corte d'appello non ha assolto al suo dovere primario ed 8 è incorsa nei vizi denunziati col ricorso principale. e laLa sentenza impugnata va pertanto cassata causa rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice. 3 Con il ricorso incidentale gli eredi di PA GR deducono, nel primo motivo falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostengono che la scrittura privata con cui era stato stipulato il "preliminare de quo" era stata il sottoscritta dal solo LI, sicché suddetto, pel quale la forma scritta contratto Occorreva "ad substantiam", non era "venuto a giuridica esistenza" ed andava dichiarato nullo anche d'ufficio.
3.1 La censura non è centrata su quanto deciso sul punto dal giudice di appello. Questi ha accertato che ciascuna copia della scrittura esibita da una parte conteneva la firma "dell'altra parte", sicché la firma dell'GR ben trovavasi apposta sull'originale esibito dal LI (e viceversa). Inoltre è stata riscontrata firma congiunta su uno dei due atti, per via di un patto aggiuntivo posto in calce (copia esibita dallo stesso GR). На ancora richiamato, la Corte di merito, consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo (per tutte v. Sez. Un. n. 4167/78; II Sez. nn. 3970/97 e 738/95). 60000 4. Resta assorbito dall'accoglimento del ricorso 310000 principale il secondo motivo dell'incidentale, relativo al regolamento delle spese giudiziali. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità. P. T.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la percausa, anche le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. conservary. I Presidente lyffe IL CANCELLI RE C1 PA Talarico LelericaDEPOSITATO IN CANCEL LERIA - 3. MAG 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Lalezco 10 DELLE ENTRATE RO 2001 4 IU S. 310.000 Serie IO G Registrato in dat UFFIC 8 - a: 27484. ila versate trecentodiecim Dirigento Area Servizi ) udiziari l r PPO) a Cite NI I Responsabile S p. CH (Dons (Or. M. BA