Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente legale rapp.te p.t. Prof. Enzo Cardi, elett.te dom.ta in Roma, via Plinio 21 presso l'avv. Luigi Fiorillo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
FA EL, LI IA, CO NT, RE ID, SI NT, MA RA e CE ON;
- intimate -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 192/2000 in data 1^ marzo/21 giugno 2000 (R.G. 2384/99). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Nicola De Marinis per delega dell'avv. Luigi Fiorino;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe specificata, ha rigettato l'appello proposto dalla società Poste Italiane avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dei dipendenti postali, odierni intimati, a percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. I giudici di merito hanno osservato che: la maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro notturno prestato sistematicamente costituisce parte integrante della retribuzione normale spettante al lavoratore e pertanto deve essere ricompresa, in difetto di espressa contraria previsione del c.c.n.l., nel calcolo degli istituti retributivi indiretti;
non assume rilevanza che il contratto collettivo ricomprenda il compenso per lavoro notturno nella retribuzione variabile, posto che, a prescindere dalle distinzioni nominalistiche, occorre avere riguardo alle modalità concrete di svolgimento del lavoro, il quale, quando è connotato da sistematicità e continuità e costituisce il normale modo di esplicazione della prestazione contrattuale, rientra a pieno titolo nell'ambito della ordinaria retribuzione.
Di questa pronuncia la società soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su un solo mezzo di annullamento. I lavoratori intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DALLA DECISIONE
L'unico articolato motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e censura il ragionamento seguito dal giudice del merito - laddove sulla premessa che la prestazione lavorativa prestabilita secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, deve essere qualificata come normale, sostiene che la retribuzione percepita dal lavoratore per tale prestazione e comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette diviene essa stessa normale - in quanto in tal modo il medesimo giudice non ha tenuto conto della distinzione contrattuale fra retribuzione fissa e variabile, e si riferisce al principio di onnicomprensività della retribuzione, il quale, secondo la dottrina e il consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha valore di regola generale nel nostro ordinamento, da applicare anche per gli istituti retributivi indiretti o differiti. Data la mancanza di previsione legale della determinazione della retribuzione spettante per il periodo di ferie, la contrattazione collettiva assume, ad avviso della ricorrente, un ruolo primario in funzione di fonte normativa di dettaglio, e si addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto della struttura della retribuzione disegnata dall'art. 55 c.c.n.l., che distingue fra retribuzione fissa e variabile: la distinzione è proprio finalizzata a retribuire il dipendente con ulteriori indennità solo in caso di effettivo svolgimento di prestazioni particolari che ne legittimino l'erogazione, le quali conseguentemente non possono essere corrisposte quando il dipendente non le svolga. Ciò trova conferma nella disposizione contenuta nell'art. 69 del medesimo contratto, pure pretermessa dalla sentenza impugnata, la quale stabilisce che le indennità particolari sono dovute in ragione di particolari prestazioni richieste ai dipendenti. Il tenore letterale di queste clausole è inequivocabile e non lascia spazio all'interpretazione cui è pervenuto il Tribunale. Le suesposte censure sono fondate, alla luce del diritto vivente che ormai governa la materia controversa. Essendo ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e, inderogabile di onnicomprensività ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1^ aprile 1993 n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999 n. 14537; Id., 10 maggio 1997 n. 4096; Id., 16 aprile 1994 n. 3623; Id., 23 giugno 1992 n. 1669; Id., 7 gennaio 1992 n. 84; Id., 20 settembre 1991 n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'indirizzò giurisprudenziale ora richiamato, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).
E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno prestato secondo regolari turni periodici nella normale retribuzione, è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per la intrinseca precarietà che ne esclude la normalità e non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ., (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997 n. 11460; Id., 8 giugno 1999 n. 5659; Id., 7 dicembre 2000 n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale o media retribuzione, non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997 n. 12991; Id., 6 novembre 1998 n. 11215; Id., 13 luglio 1999 n. 7432; Id., 12 gennaio 2000 n. 295; Id., Cass. 3 novembre 2000 n. 14409). Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. 13 luglio 1996 n. 6372);
ma il rilievo - mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. 7 ottobre 2000 n. 13391) - non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ. Deve, infine, ricordarsi che proprio in analoghe controversie questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) c.c.n.l. (applicabile anche nel caso di specie), la quale, ai fini dell'esclusione della maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con le ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, ha valorizzato il rinvio dell'art. 14, comma ottavo, alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 55, stante il risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata, almeno (stante il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo annuale), alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione, di guisa che l'avere ancorato la prima alla retribuzione fissa base giornaliera implica a fortiori l'intento delle parti collettive di non quantificare la seconda alla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001 n. 5441; Id., 29 agosto 2002 n. 12698; Id., 24 gennaio 2003 n. 2791; Id., 7 aprile 2003 n. 5408). La sentenza impugnata - la quale non ha tenuto conto delle disposizioni richiamate del c.c.n.l. - deve essere perciò cassata;
e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo. Questi, nel procedere al riesame della controversia, si atterrà ai principi innanzi esposti e darà congrua motivazione dell'interpretazione delle clausole contrattuali concernenti la retribuzione dei dipendenti postali.
Al medesimo giudice va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004