Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento che decide "de plano", nelle forme previste dall'art. 141, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen., sull'istanza di oblazione nel corso delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20280 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1370
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS TO n. il 9 dicembre 1965;
avverso l'ordinanza 22 aprile 2009 - GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 22 aprile 2009, depositata in cancelleria il 23 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile la richiesta di oblazione atteso che, con la stessa il richiedente non aveva presentato l'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma. Ne conseguiva la declaratoria di esecuzione del decreto. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione IS TO chiedendone l'annullamento per il seguente profilo:
- erronea applicazione dell'art. 162 bis c.p.; secondo l'orientamento della Corte Suprema la disciplina del procedimento per oblazione trova la sua fonte nell'art. 141 disp. att. c.p.p. che, in quanto norma posteriore, deroga l'art. 162 bis c.p.. Il deposito della somma ora non è più richiesta ed è il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare l'entità della somma da versare dandone avviso all'interessato.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 - Il ricorrente ha ragione nel ritenere che con l'art. 141 disp. att. c.p.p. il legislatore abbia inteso disciplinare il procedimento d'oblazione in modo completo ed omogeneo, sicché, in base al principio accolto dall'art. 15 preleggi, secondo cui "lex posterior derogat priori", l'art. 162 bis c.p., comma 2 deve ritenersi abrogato. Il Giudice per le indagini preliminari, avendo già implicitamente considerato ammissibile la domanda, avrebbe dovuto stabilire dunque, con ordinanza, la somma da versare, fissando un termine all'imputato per adempiere e dichiarando, quindi, se del caso, estinto il reato con sentenza (art. 604 c.p.p., comma 7) (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 1999, n. 14289, Tornasi, rv. 214838; Sez. 3, 10 novembre 1997, n. 3027; Sez. 3, 16 febbraio 1998, n. 1899). 3.2. - Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è tuttavia inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile. Infatti, nel sistema delle impugnazioni vige il principio di tassatività (art. 568 c.p.p., comma 1) onde - salvo che per le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale non è ammesso un mezzo di gravame non espressamente indicato dalla legge in relazione ad una determinata tipologia di atto giurisdizionale;
e riguardo all'ordinanza che decide de plano - nelle forme previste dall'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 sull'istanza di oblazione nel corso delle indagini preliminari non è appunto indicato alcun rimedio (cfr. Cass., Sez. 3, 20 gennaio 1993, P.M. in proc. Marchi). D'altra parte, il provvedimento, consistendo in una valutazione "allo stato", con restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso delle indagini preliminari, non ha alcun effetto preclusivo onde, se venga in seguito emesso decreto penale o citazione diretta a giudizio, non impedisce una nuova istanza di oblazione rispettivamente con l'atto di opposizione (artt. 464 e 557 c.p.p.) o in fase predibattimentale (art. 555 c.p.p., comma 2); in tal caso, se l'istanza fosse nuovamente respinta, la relativa ordinanza sarà impugnabile unitamente all'eventuale sentenza di condanna a norma dell'art. 586 c.p.p. (Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2001, n. 21441, rv. 219023, Bancallaro).
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrono giusti motivi per non porre a carico del ricorrente la somma da corrispondersi alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso posta la meritevolezza sostanziale della doglianza qui fatta valere.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010