Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Nel dettare l'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., il legislatore ha inteso disciplinare il procedimento di oblazione in modo completo e omogeneo, sicché, in base al principio accolto dall'art. 15 disp. prel. cod. civ., secondo il quale "lex posterior derogat priori", il comma secondo dell'art. 162-bis cod. pen. deve ritenersi abrogato. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata l'istanza di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non ha provveduto al deposito della somma indicata dal secondo comma dell'art. 162-bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 14289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14289 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Camillo Losana Presidente del 14.10.1999
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N. 872
3. Dott. Gianfranco Riggio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Emilio Gironi Consigliere N. 22663/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS MO, AU, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 9.3.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza gravata. La Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza del 9.3.1999 la Corte d'appello di Torino ha assolto AU TO NO dall'imputazione di detenzione abusiva d'arma comune da sparo, mentre ha confermato la condanna del prevenuto alla pena di cinquantamila lire d'ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 697, cp., pronunciata dal locale tribunale il 10.12.97. Con il proposto gravame il TO NO per mezzo del suo difensore si duole del mancato accoglimento della richiesta di ammissione all'oblazione a suo tempo ritualmente formulata, già immotivatamente respinta riguardo al reato di cui all'art. 697, cp. dal giudice di primo grado e puntualmente riproposta con l'atto d'appello. Il ricorso merita accoglimento.
La corte territoriale ha rigettato la domanda di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non aveva provveduto al deposito della somma indicata dal secondo comma dell'art. 162 bis, cp.
E, in effetti, il TO NO non ha provveduto a rinnovare il versamento della somma già restituitagli dal tribunale, ma a ciò, in difetto di una specifica determinazione del giudice procedente, non era tenuto.
Come questa Corte suprema ha avuto modo di chiarire (sez. III, 10.11.97, n. 3027; sez. III, 16.2.98, n. 1899) dettando l'art. 141, disp. att. cpp. il legislatore ha, infatti, inteso disciplinare il procedimento d'oblazione in modo completo ed omogeneo, sicché in base al principio accolto dall'art. 15 delle disp. prel. al cod. civ., secondo cui "lex posterior derogat priori", il comma secondo dell'art. 162 bis, cp. deve ritenersi abrogato.
Ne consegue che la corte d'appello, avendo già implicitamente considerato ammissibile la domanda, avrebbe dovuto stabilire con ordinanza la somma da versare, fissando un termine all'imputato per adempiere e dichiarando, quindi, se del caso, estinto il reato con sentenza (art. 604, comma settimo, cpp.).
La pronuncia gravata va, dunque, cassata e gli atti trasmessi ad altra sezione penale della corte d'appello di Torino per nuovo esame, limitatamente alla statuizione concernente il capo B dell'imputazione (art. 697, cp.).
Il parziale annullamento della sentenza che diviene irrevocabile relativamente alla statuizione concernente il capo A impone a questa Corte di disporne, ai sensi dell'art. 130, cpp., la correzione nel senso che laddove, nella sua intestazione, è scritto "Morgani" deve, invece, leggersi e intendersi "NO" (cfr. cert. anag. In atti).
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 623, cpp., annulla la sentenza impugnata limitatamente a quanto disposto con riferimento al reato sub B e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Visto l'art. 130, cpp., dispone la correzione della sentenza medesima nel senso che laddove nell'intestazione è scritto "Morgani", deve, invece, leggersi e intendersi "NO".
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1999