Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141, comma 4, delle norme di attuazione del cod. proc. pen. in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto preclusivo della riproposizione della istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 21441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21441 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 21/02/2001
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 1241
3. " ANNA MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 31525/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IO, n. 17.6.1945 alla Spezia,
avverso l'ordinanza in data 27.5.2000 del G.I.P. presso il Tribunale della Spezia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni, Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso,
OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale della Spezia respingeva l'istanza di oblazione avanzata da AN IO, indagato per porto ingiustificato di strumento offensivo, disponendo la restituzione degli atti al P.M..
Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando violazione di legge penale e vizio di motivazione in quanto, a suo avviso, il fatto contestato (porto di una falce, strumento a destinazione normalmente innocua, in luogo isolato ed ora notturna) doveva considerarsi di lieve entità e quindi punibile, ai sensi del secondo periodo del co. 3 dell'art. 4 L. 18.4.1975 n. 110, con la sola ammenda, onde l'oblazione doveva essere ammessa a norma dell'art. 162 C.P.. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile. Infatti, nel sistema delle impugnazioni vige il principio di tassatività (art. 568, co. 1, C.P.P.) onde - salvo che per le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale non è ammesso un mezzo di gravame non espressamente indicato dalla legge in relazione ad una determinata tipologia di atto giurisdizionale;
e riguardo all'ordinanza che decide "de plano" - nelle forme previste dall'art. 141, co. 4, delle disposizioni di attuazione del codice di rito sull'istanza di oblazione nel corso delle indagini preliminari non è appunto indicato alcun rimedio (cfr. Cass., Sez. 3^, 20.1/28.4.1993, P.M. in proc. Marchi). D'altra parte, il provvedimento, consistendo in una valutazione "allo stato", con restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso delle indagini preliminari, non ha alcun effetto preclusivo onde, se venga in seguito emesso decreto penale o citazione diretta a giudizio, non impedisce una nuova istanza di oblazione rispettivamente con l'atto di opposizione (artt. 464 e 557 C.P.P.) o in fase predibattimentale (art. 555, co. 2, C.P.P.); in tal caso, se l'istanza fosse nuovamente respinta, la relativa ordinanza sarà impugnabile unitamente all'eventuale sentenza di condanna a norma dell'art. 586 del codice di rito.
Rilevata per tale preliminare ed assorbente motivo l'inammissibilità del ricorso, ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001