Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1997, n. 3027
CASS
Sentenza 17 dicembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. ( Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto, fra l'altro, che il mancato pagamento dell'oblazione non legittimava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto penale opposto, giacché - secondo il sistema processuale chiaramente desumibile dall'art. 464, commi 1 e 2, cod.proc.pen. - il giudice deve prima decidere sulla domanda di oblazione e, nel caso che non l'accolga, deve disporre il giudizio ).

Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione ( come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell'art. 141 disp.att. cod.proc.pen. ), secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. ( Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile l'opposizione - ed esecutivo il decreto - poiché l'imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell'art.162 bis cod.pen., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell'art.141 disp.att. cod.proc.pen., il giudice, se ammette l'oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato, sicché è evidente l'incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all'art. 15 disp.prel.cod.civ., secondo cui "lex posterior derogat priori", la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all'oblazione di cui all'art.162 cod.pen. ).

Il reato di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che punisce il costruttore che omette o ritarda la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato all'ufficio del Genio Civile, è un reato omissivo proprio del costruttore che non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1997, n. 3027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3027
    Data del deposito : 17 dicembre 1997

    Testo completo