Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 3
Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. ( Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto, fra l'altro, che il mancato pagamento dell'oblazione non legittimava la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di esecutività del decreto penale opposto, giacché - secondo il sistema processuale chiaramente desumibile dall'art. 464, commi 1 e 2, cod.proc.pen. - il giudice deve prima decidere sulla domanda di oblazione e, nel caso che non l'accolga, deve disporre il giudizio ).
Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione ( come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell'art. 141 disp.att. cod.proc.pen. ), secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. ( Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile l'opposizione - ed esecutivo il decreto - poiché l'imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell'art.162 bis cod.pen., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell'art.141 disp.att. cod.proc.pen., il giudice, se ammette l'oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato, sicché è evidente l'incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all'art. 15 disp.prel.cod.civ., secondo cui "lex posterior derogat priori", la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all'oblazione di cui all'art.162 cod.pen. ).
Il reato di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che punisce il costruttore che omette o ritarda la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato all'ufficio del Genio Civile, è un reato omissivo proprio del costruttore che non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l'obbligo di impedire l'omissione della denuncia in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1997, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 17/12/1997
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere N. 3457
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 15811/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per NZ AL, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 28.1.1997 dal pretore di Agrigento, sez. dist. di Canicatti. Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata assolvendo l'imputato per non aver commesso il fatto,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con l'epigrafata sentenza del 28.1.1997 il pretore di Canicattì, fra l'altro, ha dichiarato EN AL colpevole del reato di cui agli artt. 1, 4 e 14 della legge 1086/1971, condannandolo alla pena di lire 1.100.000 di ammenda.
Il reato era stato contestato al EN, quale direttore dei lavori, e a IC NE, quale committente, per aver omesso di denunciare al competente ufficio del genio civile la realizzazione di una struttura portante in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori stessi.
Il pretore ha ritenuto il concorso del direttore dei lavori nel reato omissivo del costruttore, nella considerazione che il primo, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1086/1971, ha l'obbligo di conservare in cantiere il progetto e la relazione illustrativa dell'opera, da presentare contestualmente alla denuncia e da restituire vidimati da parte dell'ufficio del genio civile.
2 - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore del EN, deducendo errata applicazione degli artt. 1, 4 e 14 della citata legge 1086/1971. 3 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Com'è noto, l'art. 14 della legge 5.11.1971 n. 1086 punisce "il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. C.A. sua volta l'art. 4" prescrive che le opere di conglomerato cementizio armato o precompresso e quelle a struttura metallica (di cui all'art. 1) devono essere denunciate dal costruttore, prima del loro inizio, all'ufficio del genio civile competente per territorio. Il legislatore ha quindi previsto un reato omissivo proprio, nel senso tradizionale attribuito dalla dottrina a questa categoria, per cui è reato omissivo proprio quello consistente nel mancato compimento dell'azione imposta dalla norma penale, indipendentemente dal verificarsi di un evento naturalistico.
Trattasi anche di un reato proprio, giacché può essere commesso solo dal costruttore.
Trattasi anche di un reato permanente, giacché la offesa del bene giuridicamente protetto (che è il controllo pubblico sulla sicurezza delle opere di cemento armato) si protrae per volontà dell'agente sino a che le opere non sono denunciate all'ufficio del genio civile, con l'allegazione del progetto e della relazione tecnica illustrativa (ex art. 4). Sicché la permanenza cessa o con la presentazione ritardata della denuncia o con la ultimazione delle opere. Tanto premesso, nella fattispecie di cui è causa si deve accertare se nella responsabilità in ordine a detto reato può concorrere, assieme al costruttore, anche il direttore dei lavori. Ovviamente, quest'ultimo può concorrere nel reato ai sensi dell'art.110 c.p., come qualsiasi extraneus può concorrere nella commissione di un reato proprio, sempre che ricorrano i requisiti del concorso criminoso, e cioè l'apporto di causalità (materiale o morale) del concorrente e la coscienza e volontà di concorrere nel reato. Nella fattispecie, però, nessun concorso era stato contestato tra il costruttore NE e il direttore dei lavori EN;
e inoltre nessun accertamento concreto è stato condotto in ordine alla partecipazione psicologica di quest'ultimo, a titolo di dolo o di colpa.
E pretore, al contrario, ha dichiarato la corresponsabilità del direttore dei lavori sulla base di un'argomentazione puramente giuridica, che finisce per vanificare il carattere proprio del reato de quo o più esattamente finisce per affiancare il direttore dei lavori al costruttore come soggetti qualificati (intranei) del reato proprio: in ogni caso con una indebita estensione della fattispecie legale, non consentita all'interprete. E infatti, dall'obbligo giuridico che incombe al direttore dei lavori di conservare in cantiere la copia del progetto e della relazione illustrativa, restituita dall'ufficio del genio civile con l'attestazione dell'avvenuto deposito (artt. 4 e 5), il giudicante fa derivare l'obbligo per lo stesso direttore di sollecitare il costruttore a presentare la denuncia all'ufficio del genio civile, sotto pena - in mancanza - di essere corresponsabile per la contravvenzione di omessa denuncia prevista dall'art. 14. Il che - aggiunge il pretore - è coerente alla natura permanente del reato.
Ma - come nota opportunamente il ricorrente - con tale argomentazione il giudice ha attribuito indebitamente al direttore dei lavori una posizione giuridica di garanzia nei confronti del costruttore ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.. Invero, il principio di equivalenza tra causalità attiva e causalità omissiva di cui a quest'ultima norma, per cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", non può essere applicato al direttore dei lavori in ordine alla contravvenzione prevista dall'art. 14 legge 1086/1971. Infatti, come risulta dallo stesso tenore letterario della norma, e come precisa la dottrina più autorevole, detto principio a) si applica solo ai reati di evento e quindi non può applicarsi ai reati omissivi propri (che sono di pura condotta omissiva); b) non si applica ai reati propri. Inoltre, si può aggiungere che da nessuna norma o da nessun principio giuridico può dedursi in capo al direttore dei lavori un obbligo di impedire l'omissione della denunzia alla quale è tenuto il costruttore ai sensi dell'art. 14 citato. In particolare tale obbligo non può dedursi dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 1086/1971, posto che queste norme - nella parte che interessa - si limitano a porre a carico del direttore dei lavori un obbligo specifico (di controfirmare la copia del progetto e della relazione restituita dal genio civile, e di conservarla in cantiere), che è penalmente sanzionato in modo autonomo (ex art. 15) e che è ontologicamente diverso dall'obbligo di "garantire" verso l'ordinamento giuridico l'osservanza della condotta incombente sul costruttore.
4 - Per queste considerazioni il EN deve essere assolto con formula piena dal reato. ascrittogli.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del EN per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1998