Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 6947
CASS
Sentenza 29 ottobre 2019

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Massime1

La parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.

Commentario1

  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 6947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6947
Data del deposito : 29 ottobre 2019

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