Sentenza 29 ottobre 2019
Massime • 1
La parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2019, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
06947-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2665 Ugo De Crescienzo -Presidente Piero Messini D'Agostini UP 29/10/2019- Anna Maria De Santis R.G.N. 8100/2019 Vittorio Pazienza Relatore- Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RO OL, nato ad [...] il [...] 2) AU Santo, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28/09/2018 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente AU, avv. Giovanni Savona, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/09/2018, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 24/01/2018 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale RO OL, AU Santo, CI OR, NT AT e D'IC ON erano stati condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di tentata rapina pluriaggravata, detenzione e porto illeciti di armi (di cui una clandestina) e ricettazione di un'autovettura e di un ciclomotore, loro ascritti in concorso come meglio specificato ai capi A) B) e C) della rubrica. Il G.i.p. aveva anche dichiarato il RO, il AU e il NT delinquenti abituali ai sensi dell'art. 103 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il RO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente censura: l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche di altro procedimento nonostante la mancanza in atti dei decreti autorizzativi;
il carattere "omissivo" con cui la Corte d'Appello aveva confermato la decisione di condanna, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla difesa e valorizzando una conversazione tra il RO e il fratello priva di rilevanza probatoria.
2.2. Si lamenta altresì la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, non potendo sostenersi che il contributo del ricorrente avesse avuto un rilievo fondamentale e determinante.
2.3. Si lamenta il carattere "omissivo" della motivazione anche per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa eliminazione della recidiva, non essendo stato effettuato alcun approfondimento diverso dal riscontro formale dell'esistenza di procedimenti penali.
2.4. Si censura infine la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione le doglianze formulate in appello con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato.
3. Ricorre per cassazione il AU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione per travisamento della prova. Si censura la valutazione degli elementi indiziari svolta in violazione delle indicazioni giurisprudenziali in materia (in particolare, dal dato rilevato dalla cella telefonica si era apoditticamente ritenuto che il AU avesse partecipato ad un sopralluogo in data 06/09/2017: e ciò in contrasto, tra l'altro, con quanto sostenuto dal coimputato D'IC, secondo cui il sopralluogo si sarebbe dovuto tenere in data 08/09/2017, e non il giorno 6). Il ricorrente lamenta, altresì, l'apodittica valorizzazione di due conversazioni - una tra AU e RO, l'altra tra quest'ultimo ed il fratello - aventi contenuto non riconducibile all'episodio delittuoso ascritto;
altrettanto immotivata era la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui il AU si era limitato ad accompagnare in via Fabriano il D'IC, avendo il CI avuto un contrattempo (tesi fondata appunto sulle dichiarazioni del D'IC). Si deduce ancora un "lapalissiano" travisamento del contenuto della conversazione tra AU e RO intercettata dopo la rapina, in quanto il ricorrente si riferiva in realtà al proprio ciclomotore, e non a quello di provenienza furtiva utilizzato dopo l'azione delittuosa (come comprovato dalle dichiarazioni del meccanico GENNARI). Si censura altresì l'interpretazione dei dati emergenti dalla presenza di un apparecchio GPS sull'auto del ricorrente, che si era allontanato dalla zona nevralgica del delitto per circa 40 minuti.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'aggravante dell'uso di armi. Il ricorrente censura la motivazione per non aver tenuto in alcun conto le dichiarazioni dei coimputati, secondo i quali il giorno della rapina si sarebbe dovuto eseguire un semplice sopralluogo: la decisione di ricorrere alle armi era perciò del tutto sconosciuta al AU.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per non aver in alcun modo valutato il minimo grado di efficienza causale della condotta posta in essere dal AU.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva.
3.4.1. Pur prendendo atto della intervenuta mitigazione della pena, il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine ai singoli passaggi del procedimento di quantificazione, e la mancata considerazione delle censure svolte in appello quanto alla richiesta di applicare la diminuente per il tentativo nella massima estensione.
3.4.2. Il ricorrente lamenta il carattere tautologico e autoreferenziale della motivazione adottata dalla Corte d'Appello per confermare l'applicazione della recidiva, senza tener conto di quanto dedotto sul punto nell'atto di appello.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di abitualità nel reato. Si lamenta anche in questo caso l'omesso apprezzamento delle deduzioni svolte in appello, quanto al tempo trascorso dall'ultima carcerazione, alla pur precaria attività lavorativa svolta, al percorso riabilitativo intrapreso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Iniziando dalla posizione del RO, l'inammissibilità dell'impugnazione deriva dalla genericità delle doglianze, e per alcuni aspetti dalla loro manifesta infondatezza.
2.1. Del tutto priva di fondamento, in particolare, deve ritenersi la censura imperniata sulla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata acquisizione dei relativi decreti autorizzativi. Deve invero darsi seguito, in questa sede, all'indirizzo interpretativo (richiamato anche dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 25) secondo cui «la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza о l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.» (Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741).
2.2. Le residue censure proposte nell'interesse del RO risultano prive della necessaria specificità, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; in senso conforme, cfr. ad es. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
2.2.1. In tale condivisibile ottica interpretativa, va anzitutto evidenziata la genericità del motivo con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità. La difesa ricorrente si limita infatti a richiamare contestandone la valenza indiziante una - conversazione tra il RO ed il fratello, senza in alcun modo confrontarsi con la tutt'altro che illogica valorizzazione di una serie di ulteriori risultanze: l'accertata partecipazione del RO - unitamente al AU, agli esecutori materiali della rapina D'IC e NT, nonchè al CI (che avrebbe di lì a poco svolto le funzioni di "palo") - all'incontro tenutosi in via Fabriano poco prima che, appunto, il CI, il D'IC e i NT si recassero a compiere la rapina (i primi due a bordo di auto rubata, terzo a bordo di uno scooter anch'esso di provenienza delittuosa); la conversazione intercettata successivamente tra il AU (tornato in auto in via Fabriano) e il RO, in cui quest'ultimo risponde all'altro (che non vedeva nessuno e rappresentava la sua intenzione di recuperare le chiavi) che "quelli sono andati già via", che "AT" (da intendersi NT) era già tornato e che con lui aveva già "messo a posto anche la moto" (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata); le circostanze dell'arresto del ricorrente e del AU, avvenuto mentre i due si trovavano a bordo dell'auto di quest'ultimo, fermi nello stesso punto di via Fabriano in cui era si erano svolti qualche ora prima l'incontro e il colloquio anche con D'IC, NT e CI (circostanze ritenute dalla Corte d'Appello, tutt'altro che illogicamente, indicative del fatto che il AU e il RO stessero ancora attendendo il D'IC e il CI, onde assicurare loro una fuga con veicolo "pulito").
2.2.2. Analoghi rilievi devono essere svolti quanto alla doglianza per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Nessun effettivo confronto vi è stato, da parte della difesa ricorrente, con la motivazione della Corte territoriale, che ha escluso la marginalità dell'apporto del RO valorizzando il suo contributo organizzativo e il ruolo concretamente svolto nel mettere a disposizione un veicolo "pulito" per la fuga e nel nascondere il ciclomotore di provenienza illecita utilizzato dal NT nell'azione delittuosa.
2.2.3. Altrettanto è a dirsi quanto alle censure formulate per la mancata concessione delle attenuanti generiche, per il diniego dell'esclusione della recidiva e per la dichiarazione di abitualità nel reato: trattandosi di motivi articolati in termini del tutto generici, anche quanto all'affermata pretermissione di argomentazioni difensive dedotte in appello. Anche in questo caso, la difesa ricorrente non si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale a proposito delle tre questioni evocate. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la presenza di una lunga serie di condanne per reati specifici e l'inesistenza di elementi positivamente valutabili nella condotta del RO;
quanto alla recidiva, la maggiore proclività a delinquere desunta dall'oggettiva gravità dei fatti e dall'accusata fase preparatoria ed organizzativa, oltre che dai richiamati precedenti;
quanto alla dichiarazione di abitualità, i precedenti, il loro carattere omogeneo, l'impossibilità di conferire rilievo a tal fine alla tossicodipendenza del RO, la cui capacità a delinquere e dedizione al delitto era comprovata dall'accurata preparazione della condotta criminosa.
3. Inammissibile è anche il ricorso del AU, a proposito del quale è opportuno richiamare oltre alle già citate pronunce sulla necessaria specificità del ricorso i consolidati principi - affermati da questa Suprema Corte in tema di oggetto e limiti dello scrutinio di legittimità, anche quanto ai limitato ambito in cui è possibile dedurre il travisamento della prova, nelle ipotesi - quale quella in esame di cd. doppia conforme.- 3.1. Si è infatti affermato, per un verso, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.; in senso conforme, Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). Per altro verso, viene in rilievo l'ulteriore principio, ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice» (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).
3.2. In tale condivisibile cornice ermeneutica, la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure di legittimità.
3.2.1. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che le doglianze difensive si risolvono in una complessiva censura del merito della valutazioni espresse dalla Corte territoriale, e nella riproposizione di letture alternative delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è evidentemente estraneo all'ambito cognitivo e decisorio demandato al giudice di legittimità. Deve altresì osservarsi, in particolare, che il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva affermato l'effettuazione di un sopralluogo nella zona del delitto, da parte del AU, in data 06/09/2017 (due giorni prima della rapina): e ciò in quanto il dato relativo alla cella telefonica dimostrava il passaggio del possessore del cellulare in una vasta area (comprendente anche la sede dell'azienda rapinata), ma non anche che fosse stato il AU ad utilizzare il cellulare in quel momento, né che egli fosse realmente transitato nei pressi di quella azienda (cfr. pag.
7-8 del ricorso). Al riguardo, deve osservarsi che la difesa ricorrente non tiene in alcun conto le argomentazioni svolte, a tale specifico proposito, dal giudice di primo grado (pienamente apprezzabili in questa sede, in virtù del pacifico principio della reciproca integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado: cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Emerge infatti dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano (pag. 6) che la cella telefonica in questione era stata occupata non solo dal AU, ma anche dal CI (ovvero del soggetto che avrebbe poi svolto il ruolo di "palo" nella rapina), nell'ambito di plurime conversazioni intercorse tra i due: si precisa anzi che, in una di queste telefonate intercorse prima della localizzazione di entrambi in Settimo Milanese, il AU aveva sollecitato il CI a raggiungerlo al più presto. Anche alla luce di quanto appena osservato, non può certo ritenersi affetto da illogicità manifesta un percorso argomentativo, quale quello tracciato dai giudici di merito, volto a valorizzare, quanto ai dati acquisiti prima e dopo la commissione della rapina: la presenza del AU al già richiamato incontro di via Fabriano, anche perché quell'appuntamento era stato preceduto (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata) da contatti telefonici tra il RO e il AU e tra questi e il CI, il quale aveva raggiunto nel luogo convenuto l'odierno ricorrente che si trovava insieme al D'IC (ovvero ad uno degli esecutori materiali); la presenza del AU in via Fabriano anche dopo la partenza degli esecutori materiali e del "palo", ed il ritorno nello stesso luogo dopo essersi allontanato per circa 40 minuti;
il tenore significativo della già richiamata conversazione intercorsa tra il AU, appena rientrato in via Fabriano dove "non c'era nessuno", e il RO, che gli comunica che "sono andati via" e che lui aveva accompagnato "AT" a mettere a posto la moto, su suggerimento di CO US (cfr. supra, § 2.2.1); la conseguente inverosimiglianza della tesi difensiva (imperniata sulle dichiarazioni del D'IC) secondo cui il AU si sarebbe limitato ad accompagnare il D'IC facendo così un favore al CI, che aveva avuto un contrattempo. Quanto poi al denunciato travisamento del contenuto della conversazione tra AU e RO (che secondo la difesa avrebbe fatto riferimento ad un proprio ciclomotore, e non allo scooter di provenienza furtiva usato dal NT nella rapina), deve osservarsi, anzitutto, che trattasi di questione non deducibile in presenza di una "doppia conforme", alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali in precedenza richiamati. Va comunque evidenziato, per completezza, che la doglianza appare priva della necessaria specificità, non confrontandosi in alcun modo con quanto dettagliatamente riportato nella sentenza di primo grado (pag. 12): emerge infatti da quest'ultima che gli operanti, visionando le telecamere di sicurezza poste in zona dal comune di Milano, ebbero modo di notare in orari pienamente "coerenti" con la conversazione citata - ·lo scooter usato dal NT con a bordo quest'ultimo (riconosciuto per l'abbigliamento ed il casco) transitare in direzione dell'abitazione di CO US (nella quale vi era anche il RO), e poco dopo procedere in direzione opposta.
3.2.2. Quanto fin qui osservato (con particolare riferimento al sopralluogo compiuto dal AU con il "palo" CI, al suo arrivo insieme all'esecutore materiale D'IC all'incontro in via Fabriano con i complici, alla sua permanenza e al successivo rientro in via Fabriano, ecc.) consente di concludere per la manifesta infondatezza dei motivi concernente l'applicazione dell'aggravante dell'uso di armi e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Con motivazione sintetica ma in questa sede incensurabile, la Corte d'Appello ha evidenziato come il pieno coinvolgimento del AU nelle fasi preparatorie della rapina (oltre che nella fase esecutiva, con funzioni di messa a disposizione di veicoli "puliti" per la fuga) facesse per un verso fondatamente ritenere la sua consapevolezza circa l'utilizzo di armi da fuoco e, per altro verso, consentisse di escludere, nel suo contributo, connotazioni di marginalità e trascurabilità indispensabili, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in materia, per il riconoscimento dell'attenuante.
3.2.3. Manifestamente infondate, ed in parte generiche, risultano anche le ulteriori doglianze. Quanto alla misura della pena, la censura del ricorrente non si confronta con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale, che individua la pena base (tra l'altro riducendola sensibilmente, rispetto alla misura ritenuta congrua dal primo giudice) tenendo conto sia dell'oggettiva gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a carico del AU, sia per converso del fatto che questi non aveva preso parte alla materiale esecuzione della rapina. Prive di consistenza sono poi le ulteriori doglianze in ordine agli aumenti, essendo chiaro il riferimento ai reati satellite e ai sensi del quarto comma dell'art. 63 cod. pen. alla recidiva, e non ricorrendo, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di una puntuale motivazione per i singoli aumenti, qualora (come nella specie) questi ultimi non si pongano al di sopra della media irrogabile a titolo di continuazione (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di recidiva, avendo la Corte desunto la maggiore proclività del AU dai fatti in contestazione (sulla cui oggettiva gravità il Collegio milanese si era ampiamente soffermato in precedenza), unitamente ai precedenti anche specifici a suo carico (compiutamente richiamati nella sentenza di primo grado: plurime condanne definitive per furto aggravato, detenzione e porto di armi, ricettazione, estorsione, rapina aggravata). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda la dichiarazione di abitualità nel reato. La motivazione della Corte territoriale - imperniata sui plurimi precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio commessi in un ampio arco temporale, sulla mancanza di fonti di reddito certe, sulla impossibilità di conferire rilievo dirimente al percorso terapeutico compiuto in relazione allo stato di tossicodipendenza, sulla gravità dei fatti, sull'accuratezza della loro preparazione deve anche in questo caso essere integrata con le considerazioni svolte a tale specifico proposito dal giudice di primo grado, sulle quali il ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi. In quella sede, la valutazione del AU quale soggetto dedito al delitto era stata motivata tutt'altro che illogicamente - anche avuto riguardo alla mancanza di effetti dissuasivi, - sul ricorrente, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a lui applicata per il periodo di anni due, mesi sei (cfr. pagg. 17 e 14 della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Vittorio Pazienza Ugo De Crescienzo 妃 DEPOCITATO IN CANCELLERIA SECONDA GEZIONE PENALE 21 FEB. 2020 IL CANCELLIERE Claudia Planell ди