Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
In una controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto del figlio a percepire senza limiti di età la pensione di reversibilità a causa della sua inabilità, l'interessato, qualora le circostanze rilevanti non siano state dedotte in appello, non può dolersi, in sede di cassazione, della mancata considerazione da parte del giudice di merito di quelle specifiche connotazioni soggettive, concernenti il grado di istruzione e le attitudini fisiche e psicologiche, che possono assumere rilievo ai fini della valutazione secondo un criterio concreto del requisito medico legale previsto dall'art. 8 della legge n. 222 del 1984 (condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10918 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OS AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato TARANTO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato LO GIUDICE VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 901/96 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 07/11/96 R.G.N. 276/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Agrigento depositato in data 12.2.1993 l'Inps interponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento del 25.11.1992 che, decidendo sul ricorso proposto da Di SA AR il 18.10.1988, aveva dichiarato il diritto dalla ricorrente alla reversibilità della pensione della defunta madre PI OV, a decorrere dal 1.8.1985, e per l'effetto aveva condannato l'Inps a corrisponderle la suddetta prestazione dalla data sopra indicata, con gli interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali.
L'appellante lamentava l'erroneità della decisione impugnata sostenendo che la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado, alle cui conclusioni si era attenuto il Pretore nel decidere la causa, aveva nettamente sopravvalutato l'incidenza inabilitante delle patologie riscontrate a carico dell'appellata. Chiedeva quindi la riforma della sentenza con le conclusioni riportate in atti.
Si costituiva in giudizio la Di SA resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Veniva disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza 31 ottobre - 7 novembre 1996 il tribunale di Agrigento, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della De SA.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione quest'ultima con due motivi di ricorso.
Non si è costituito l'Istituto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea motivazione della sentenza nella parte in cui non prende in considerazione la perizia eseguita in primo grado dal Dr. NE nominato dal Pretore. In particolare il Tribunale di Agrigento accertata l'assoluta inconciliabilità delle due perizie, sia sul piano formale che su quello sostanziale avrebbe quantomeno dovuto spiegare perché ha ritenuto maggiormente convincente quella del Dr. PU ovvero perché non ha tenuto in nessun conto la precedente perizia del Dr. NE.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e erronea ed insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui non considera gli elementi obiettivi e subiettivi quali ulteriori condizioni necessarie a svolgere un'attività lavorativa. In particolare il tribunale - secondo la difesa della ricorrente - avrebbe pretermesso di considerare il fatto che la Di SA ha vissuto la sua vita sempre e soltanto in dipendenza continua della propria madre che la curava e la accudiva;
che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa;
che è sprovvista delle più elementari cognizioni tecniche necessarie per dedicarsi a qualsiasi lavoro. Dall'analisi comparata della grave infermità fisica da cui la Di SA era affetta e dei fattori extrabiologici di cui sopra, non poteva che ricavarsi un giudizio di non abilità a qualsiasi attività lavorativa.
3. Il ricorso, nei due motivi in cui è articolato, è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo deve considerarsi che il presupposto medico-legale del diritto alla fruizione della pensione di inabilità (e alla relativa pensione di reversibilità in caso di decesso del titolare) consiste nella totale incapacità lavorativa (Cass. 7 aprile 1998 n. 3597). A tal fine il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti (di qualunque età) dell'assicurato o pensionato presuppone, nella disciplina di cui all'art. 8 l. n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisica o difetto fisico o mentale, mentre la precedente normativa di cui all'art. 39 d.p.r. n. 818 del 1957 richiedeva solo la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita dell'assicurato (Cass. 28 ottobre 1992 n. 11705). Nella specie il tribunale ha, nell'esplicazione della sua giurisdizione di merito, ben esercitato i suoi poteri, aderendo alla valutazione del consulente medico;
la quale è stata nella specie sufficientemente dettagliata senza pretermettere di tener conto della lobectomia dx risalente a 26 anni prima. In particolare il tribunale ha anche ricordato che c.t.u. ha parimenti ritenuto esserci stata la piena stabilizzazione dei postumi.
Nè rileva l'omesso esame, in chiave critica, della c.t.u. di primo grado;
anche perché la difesa non indica la decisività di tale omissione, tanto più che - salva la valutazione finale diversa - le patologie accertate sono le stesse. Opera infatti il principio secondo cui, nelle controversie che si esauriscono con accertamenti di natura medico-legale, il giudice del merito non è tenuto ad una motivazione analitica allorquando ritenga di condividere le conclusioni del proprio ausiliare, salvo che in sede di impugnazione siano state argomentatamente contestate la correttezza e la concludenza delle valutazioni tecniche sulle quali il primo giudice ha fatto affidamento (Cass. 21 febbraio 1998, n. 1893). Nella specie invece la difesa della ricorrente si è in sostanza limitata a contrapporre alla consulenza di secondo grado quella primo grado.
3.2. Quanto poi ai fattori extrabiologici (l'asserita dipendenza continua della Di SA dalla madre) è sufficiente considerarsi che 4 1 requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non consente la valutazione dei fattori socioeconomici, come accadeva, invece, in precedenza in tema di pensione di invalidità, disciplinata dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 24 l. 3 giugno 1975 n. 160, per la quale la norma faceva riferimento alla limitazione della capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico- legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico-sociali ed ambientali, in grado di incidere tanto positivamente che negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell'invalido (Cass. 23 gennaio 1996, n. 490; 20 giugno 1994, n. 5934). Però impone tuttavia di continuare a tener conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata. È parimenti vero che l'art. 2 l. 12 giugno 1984 n. 222, che attribuisce il diritto alla pensione d'inabilità a chi versi in stato d'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiede che l'istante sia incapace di svolgere non solo il lavoro proprio ma anche qualsiasi altro lavoro;
detta inabilità deve essere tuttavia valutata con criterio concreto, ossia avendo riguardo al grado d'istruzione ed alle attitudini fisiche e psicologiche generali del soggetto (Cass. 24 marzo 1995 n. 3456). Tuttavia tali circostanze (ossia le connotazioni soggettive dell'assicurata, quale l'asserita sua continua dipendenza dalla madre) non risultano dedotte in appello;
ne' in vero in ricorso la difesa della ricorrente lamenta che in appello erano state allegate, mentre era stato il tribunale ad essersi limitato ad accertare unicamente la vivenza a carico.
4. In conclusione in ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n.438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000.