Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
002 09 /02 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE davido contrattualeresportsbilit Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G. N. 9922/98 PERCONTE LICATESE Consigliere 327 Dott. Renato Cron. Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Rep. 61 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 16/05/ 01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RE US, RE CO, RE NN, SOLE 24 ORE elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, 1.55 portal . presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO, difesi -9 GEN. 2002 dall'avvocato MANGANO POMPEO, giusta delega in atti;
- €1,55 13000 ricorrenti CANCELLERIA
contro
ASSESSORATO ΑΙ LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore in carica, OF013370 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESIelettivamente 12, presso gli uffici DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, da cui è difeso per legge. 943
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Prima Civile emessa il 5/12/1997, depositata il 21/01/98; RG.151/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 3 dicembre 1990 l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana esponeva che con sentenza 25 luglio 1990, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Palermo, previa concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, dichiarata prevalente, aveva prosciolto per amnistia CA ST, EP, FR e NI CO dal reato di furto aggravato, consistente nell'avere abusivamente edotto per scopi personali, dal 1976 al 1982, mc.
2.422.656 di acqua appartenente al demanio idrico regionale;
che, per Elevent effetto di tale giudicato, essi dovevano civilmente rispondere del danno in tale modo cagionato, pari complessivamente a lire 157.472.640. Li conveniva pertanto davanti al Tribunale di Palermo, chiedendone la solidale condanna al pagamento della somma suindicata. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda, e la sentenza, impugnata dai soccombenti, era confermata dalla Corte d'appello di Palermo, secondo la quale, in forza del giudicato, "l'acqua pubblica utilizzata dai proprietari del pozzo, nella misura, destinazione e periodo sovradescritti, diviene (...) irrevocabilmente res furtiva, cosicché il detto consumo rivela il suo carattere ontologicamente indelebile di illecita sottrazione del citato bene da parte dei suddetti al demanio idrico regionale". Per la cassazione della sentenza i soccombenti hanno 3 proposto ricorso sulla base di più motivi illustrati da memoria Resiste con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 651, 652, 654 vigente c.p.p., 280 disp. att. stesso codice, 27 e 28 previgente c.p.p. I ricorrenti, in particolare, deducono: - che la sentenza penale del Tribunale di Palermo, in quanto di proscioglimento per amnistia, non aveva autorità di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, tale efficacia essendo limitata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 651 e 652 vigente c.p.p., in riferimento all'art. Eliment att.. alle sentenze di condanna ovvero di 260 disp. assoluzione;
-che alla medesima conclusione conduceva il previgente codice, poiché l'art. 27 attribuiva autorità di cosa giudicata, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, alle sole sentenze di condanna ovvero a quelle concessive del perdono giudiziale, e non anche alle sentenze di amnistia;
-che non era applicabile l'art. 654 vigente c.p.p., perché la norma riguarda l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione "in altri giudizi civili o amministrativi", ossia in giudizi diversi da quello avente ad oggetto il risarcimento del danno o le restituzioni, laddove la sentenza in questione non era né di condanna, né di assoluzione, ma di proscioglimento. 4 D'altro canto, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche era stato formulato in via astratta, senza che fosse concretamente valutata la fondatezza della notitia stata criminis (l'eduzione dell'acqua per usi irrigui), leggendosi in sentenza, testualmente, che "Passando all'esame dell'imputazione di furto, contestata ai privati gestori dei pozzi (...), la prima questione che dev'essere affrontata è quella concernente l'entità del danno patrimoniale (...)", ! che 1 appunto significava che il giudizio sul danno era stato glivent compiuto astrattamente, in base al presumibile valore venale dell'acqua, senza che Tisultasse dagli atti la prova dell'effettivo prelievo;
-che neppure applicabile appariva l'art. 28 previgente c. p. p., in ragione del mancato accertamento dei fatti materiali oggetto dell'imputazione. Osserva il Collegio. Premesso che il giudice di secondo grado non svolse alcun accertamento diretto circa la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria -nonostante la diversa opinione del resistente poiché l'impugnata sentenza fece esclusivo riferimento, in punto di fatto, al giudicato penale (come si trae dalle tante espressioni in tale senso contenutevi: a) "con sentenza datata 6-25 luglio 1990, in autorità di cosa giudicata"; b) "l'acqua pubblica utilizzata dai proprietari del pozzo, nella misura, destinazione e periodo sovradescritti 5 diviene, quindi, irrevocabilmente, res furtiva"; c) "è quindi dalla forza del suddetto giudicato penale, che trasmigra nel giudizio civile la nozione materiale di sottrazione illecita dell'acqua trattenuta dai proprietari del pozzo CO III, che conseguentemente non può essere aggredita in radice nel presente procedimento, mettendo in dubbio l'effettività di detto consumo"), la complessa doglianza è sicuramente infondata nella parte in cui, in relazione al contestato giudicato, denunciata un'ipotesi di error in iudicando. La maggioritaria giurisprudenza di questa Corte afferma infatti, in tema di limiti del giudicato penale nel giudizio civile, che la sentenza penale che abbia dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, anche se flu ent ritenendo prevalente una determinata attenuante, non ha autorità di cosa giudicata in ordine alla commissione del fatto, qualora il giudice civile abbia accertato, nell'ambito dei suoi poteri interpretativi -incensurabili in sede di legittimità se quel giudice non sia incorso in vizi logici e giuridici di motivazione- che il beneficio dell'amnistia fu concesso in ragione di un giudizio di prevalenza formulato in via astratta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione o che il giudice penale dichiarò estinto il reato senza valutare la fondatezza della notitia criminis (in questo senso, Cass. 15 aprile 1996 n. 3519, Cass 28 marzo 1994 n. 3002, Cass. 22 giugno 1993 n. 6906, Cass. 24 gennaio 1995 n. 810, Cass. 18 aprile 1998 n. 3937; 6 cfr., più recentemente, Cass. 2 novembre 2000 n. 14328). A tale principio che dunque, in positivo, ammette l'autorità del giudicato penale di proscioglimento per amnistia nel giudizio civile se, e nella misura in cui, il giudice penale abbia proceduto all'accertamento di fatti funzionali alla relativa declaratoria- si contrappone l'opposto indirizzo che esclude in radice, nella medesima fattispecie, l'autorità della cosa giudicata (Cass. 20 febbraio 1996 n. 1319, Cass. 17 gennaio 1996 n. 342, Cass. 24 gennaio 1995 n. 810). Il primo orientamento appare preferibile, essendo stato perspicuamente osservato (v., in particolare, Cass. 14328/2000) che, sebbene gli artt. 651-654 c.p.p. vigente dellafacciano esclusivo riferimento, ai fini dell'efficacia Glercent sentenza penale nel giudizio civile, alle sentenze di condanna e di assoluzione, è indubbio che la categoria delle sentenze di assoluzione costituisce solo una species del più ampio genus delle sentenze di proscioglimento, menzionate nel Libro VII, Titolo III, Capo II, Sezione I del codice di rito. D'altro canto, in relazione al ben più rilevante aspetto sostanziale, le norme suindicate riproducono, con gli opportuni adattamenti fissati nei principi nella legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, quelle di cui agli artt. 25-28 previgente c.p.p., nell'interpretazione delle quali era assolutamente prevalente il principio secondo cui anche la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento dell'imputato, per la presenza di una causa di estinzione del 7 reato ex art. 152 c.p.p., aveva autorità di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 28 stesso codice, limitatamente ai fatti eventualmente accertati nello stesso giudizio. Rigettata dunque, in adesione a tale postulato, la prima censura, si tratta di vedere, in relazione ad altra doglianza contenuta nel ricorso (al di là della titolazione del mezzo), se effettivamente il giudice civile -ponendo a base della propria decisione il giudicato penale, sul presupposto che il giudice penale avesse valutato in concreto la fondatezza della notitia criminis l'abbia interpretato, oppure no, secondo le regole della logica. Come si è detto in parte narrativa, il giudice civile ritenne che, stando al giudicato, effettivamente vi fosse stata la Elecul sottrazione dell'acqua, leggendosi, nella sentenza oggi impugnata, a proposito dell'attenuante della speciale tenuità del danno, che "(...) la concessione di detta attenuante era stata collegata, nella sovradescritta, sentenza penale, al fatto che, nel periodo 6 agosto 1976-31 dicembre 1982 gli imputati, al di fuori dei contratti stipulati con l'AMAP, per l'intera portata del pozzo CO III, avevano trattenuto, per usi irrigui, 12 litri at secondo, per complessivi mc.
2.422.656. L'acqua pubblica utilizzata dai proprietari del pozzo, nella misura, destinazione e periodo sovradescritti, diviene quindi irrevocabilmente res furtiva, cosicché il detto consumo rivela il suo carattere ontologicamente indelebile di illecita sottrazione 8 del citato bene da parte dei suddetti al demanio idrico regionale. E' quindi dalla forza del suddetto giudicato penale che trasmigra nel giudizio civile la nozione materiale di sottrazione illecita dell'acqua trattenuta dai proprietari del pozzo CO , che, conseguentemente, non può essere aggredita, in radice, nel presente procedimento, mettendo in dubbio l'effettività di detto consumo (...)". Sennonché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare se l'attenuante del danno di speciale tenuità (ovviamente implicante l'accertamento del fatto in sé della sottrazione) fosse stata concessa in via semplicemente astratta, ovvero con accertamento in concreto, deducendosi dai ricorrenti, come Gliecut visto, che il relativo giudizio era stato compiuto nel primo senso, e cioè alla stregua del capo d'imputazione. In particolare -se il giudice penale affermò, come da essi si sostiene, quanto segue: "Passando all'esame dell'imputazione di furto, contestata ai privati gestori dei pozzi (...) la prima questione che deve essere affrontata è quella concernente l'entità del danno patrimoniale"- la decisività della denunciata omissione appare fuor di qualunque dubbio, parendo che, se il punto fosse stato doverosamente preso in esame, e cioè se fosse stato considerato l'intero iter argomentativo del giudice penale, e gli evidenti limiti degli accertamenti da esso compiuti, la decisione sarebbe stata diversa (secondo un probabilità: così la criterio di certezza, e non di sola 9 giurisprudenza). La sentenza, nella parte in cui tale accertamento invece omise, va pertanto cassata. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Palermo, dovrà riesaminare e motivatamente 123,11 decidere la questione investita dalla censura accolta, 30,99 adeguandosi al principio sopra enunciato. Lo stesso giudice dovrà anche provvedere alla 160,10 regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 16 maggio 2001. IL IL PRESIDENTE Vitton's Zura IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Aoggi, H 9.11.02 IL CANCELLIERE C Gina Casoli 10