Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato cd. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto (In motivazione, la Corte rigettando il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità della ricusazione, ha osservato che con riferimento alla richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma primo bis, cod. proc. pen., è preclusa al G.I.P. qualsiasi valutazione, anche riferita all'evidenza della prova, salvo che, nelle more della sua decisione, l'ordinanza cautelare relativa ai reati per cui si procede non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
Commentario • 1
- 1. Art. 456 - Decreto di giudizio immediatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2015, n. 49288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49288 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
49 2 8 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1858 Composta da: Nicola Milo - Presidente - CC -28/10/2015 Anna Petruzzellis R.G.N. 20429/2015 - Relatore - Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. OL AT LI, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2015 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
Letta la requisitoria del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 13/04/2015, ha dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da OL AT LI nei confronti del dott. NA ST, in quanto tale autorità aveva emesso nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare, nel medesimo procedimento nel quale aveva successivamente disposto il giudizio immediato, poiché ha escluso la sussistenza dei presupposti giustificativi del rimedio.
2. Con il primo motivo di ricorso OL deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché ritiene applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art 34, comma 2 bis, cod. proc. pen., anche in ossequio al rispetto dei principi convenzionali di cui all'art. 6 CEDU, stante l'implicita valutazione dell'evidenza della prova nella richiesta di emissione del decreto a giudizio immediato, che aveva già costituito oggetto di esame in forza del corredo indiziario che sosteneva la misura imposta. In particolare, si contesta il presupposto interpretativo che esclude la possibilità di eccepire l'incompatibilità nella medesima fase processuale, principio che ha già subito eccezioni nell'ipotesi di istanza di definizione del giudizio abbreviato o di applicazione pena intervenuta nel corso delle indagini. fs 3. Nell'ipotesi di mancato accoglimento di tale opzione interpretativa si (comme solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, bis, cod. proc.pen. per contrarietà agli artt. 3, 111, e 117 Cost .
4. Con memoria depositata il 12/10/2015, il difensore di OL deduce che la valutazione insita nell'individuazione dell'evidenza della prova impone di parificare tale analisi alla situazione processuale del Gip, ritenuto incompatibile alla celebrazione dell'udienza preliminare ove abbia emesso misura cautelare, dovendo intendersi l'analogia delle valutazioni rimesse alle parti, se non la natura ancora più pregnante della valutazione dell'evidenza della prova rispetto a quella posta a fondamento della emissione del decreto che dispone il giudizio, all'atto in cui, in modo ulteriore rispetto a quanto avviene all'udienza preliminare, la condizione richiamata rende superfluo anche tale confronto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. L'assunto difensivo posto a base del ricorso, attraverso il quale si contesta la validità del percorso ricostruttivo dell'ordinanza impugnata, è fondato sul superamento della limitazione delle situazioni di incompatibilità alle ipotesi di giudice che intervenga in differenti gradi di giudizio, conseguente alla previsione di cui all'art. 34, comma 2 bis, cod. proc pen., che sancita l'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari in ordine alla celebrazione dell'udienza preliminare, così privilegiandosi una valutazione di oggettiva salvaguardia della funzione di autonomia del giudizio. A fronte di tale previsione si ritiene cogente l'estensione della preclusione all'ipotesi di decisione sul giudizio immediato, attesa la rilevanza di tale decisione nella posizione soggettiva dell'imputato, che vede preclusa la possibilità di una decisione di proscioglimento, ponendosi quale unico esito di tale intervento la citazione a dibattimento. L'argomentazione prescinde però dalla considerazione che nella specie si è pervenuti al giudizio immeditato a seguito dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis, cod. proc. pen. situazione nella quale è preclusa al Gip qualsiasi valutazione, anche riferita all'evidenza delle prova, derivando questa ipso iure dalla riconosciuta esistenza dei gravi indizi a sostegno della misura, e sempre che tale condizione non sia esclusa da circostanze sopravvenute all'emissione del provvedimento restrittivo, quali quelle previste dall'art. 455, comma 1 bis, cod. proc. pen. che sole sostengono la 2 Cassazione sezione VI, rg. 20429/2015 P possibilità di un rigetto della richiesta avanzata dall'accusa. Dal combinato bil bisi disposto dell'art. 453, comma 1rc.p.p., e art. 455, comma 1 bis,c.p.p., invero si ricava che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare;
il giudice per le indagini preliminari è pertanto vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'assenza di un ambito valutativo autonomo al riguardo è già stato evidenziato da precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 15578 del 13/12/2012 - dep. 04/04/2013, Sacco, Rv. 255790) che hanno qualificato come abnorme (Sez. 6, n. 7912 del 20/01/2011, P.M. in proc. Guarcello e altri, Rv. 249476) una decisione di rigetto del decreto di giudizio immediato ove persista la misura restrittiva, per la ritenuta carenza di evidenza della prova segnalando l'insussistenza di tale autonoma condizione legittimante, o ne hanno escluso la natura abnorme, solo per la rilevata mancanza di una situazione di stallo, tipica di tale atto, in ogni caso ritenendo preclusa, a fronte di una richiesta emessa ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis, cod. proc. pen, la possibilità di una decisione di rigetto (Sez. 6, Sentenza n. 35228 del 12/04/2013 Cc, Imputato: P.M. in proc. Veseli, Rv. 257079). Il dato, chiaramente ricavabile dal contenuto testuale delle disposizioni in materia, che all'art. 455 cod. proc. pen. individua due distinte possibilità di espressione ambiti della decisione di rigetto, riferita alle due diverse tipologie di giudizio immeditato, non avrebbe ragion d'essere qualora fosse rimessa anche in quest'ultimo caso un nuovo potere valutativo al giudice sull'entità delle prove acquisite. Ciò non comporta la non consentita attribuzione al giudicato cautelare di una funzione di intangibilità, contrariamente a quanto ritenuto, poiché la previsione è mirata esclusivamente ad evitare una duplicazione di valutazioni, stante la coincidenza concettuale tra i gratii indizi di colpevolezza e l'evidenza della prova, superabile solo ove la carenza del primo elemento sia stata dimostrata nel giudizio cautelare.
3. Non può ritenersi che nel caso concreto il provvedimento emesso abbia natura diversa, sulla base del riferimento all'evidenza della prova contenuto nel decreto di giudizio emesso, trattandosi di richiamo di stile, non idoneo a mutare la natura necessitata del provvedimento emesso a seguito di una richiesta che non si contesta essere stata proposta nelle condizioni previste dall'art. 453, comma 1 bis, cod. proc. pen. 3 Cassazione sezione VI, rg. 20429/2015 4. Sulla base delle valutazioni richiamate, dovendo escludersi nella specie l'esercizio di valutazioni di merito da parte del Gip, con riguardo all'evidenza della prova, deve ritenersi infondata l'istanza di ricusazione proposta, e per in be Gi contro, prive di rilevanza le eccezioni vincostituzionalità sollevate in ricorso, in quanto fondate su presupposto di fatto della sovrapponibilità delle situazioni concrete che genererebbero disparità di trattamento, stante la già richiamata assenza di identità di esse.
5. rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidenté Anna Petruzzellis Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2015 E DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P E T Piera Esposito R O C 4 Cassazione sezione VI, rg. 20429/2015