Sentenza 28 giugno 2003
Massime • 1
Nel caso in cui un lavoratore italiano abbia svolto attività lavorativa in Stati diversi ed abbia quindi acquisito diverse posizioni assicurative, la totalizzazione dei contributi, ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale di anzianità, è possibile, in forza della legislazione italiana, tutte le volte in cui o per l'esistenza di convenzioni bilaterali (nella specie, Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America del 23 maggio 1973, ratificata con legge 23 febbraio 1975, n. 86) o per i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (nella specie, regolamento CEE 1408 del 1971, per l'attività lavorativa svolta in Francia), i contributi versati all'estero debbano essere considerati come versati in Italia, anche se tra i Paesi diversi dall'Italia non esistano accordi in tal senso, giacché quei contributi devono essere considerati come effettuati secondo la legislazione italiana e quindi cumulabili tra loro. Tuttavia, ai fini della determinazione della misura della prestazione che spetterebbe in virtù dei periodi totalizzati, l'INPS deve liquidare l'importo della prestazione a suo carico esclusivamente in proporzione al periodo assicurativo compiuto in Italia, secondo il sistema del "pro rata", come previsto dall'art. 9, comma secondo, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America e dall'art. 46 del citato regolamento comunitario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2003, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CR UI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 192/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/06/00 - R.G.N. 234/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 giugno 2000 la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione resa dal locale Pretore del lavoro il 23 novembre 1999, con cui era stata accolta la domanda proposta da CO GI per ottenere dall'Inps l'erogazione della pensione di anzianità con decorrenza dal primo agosto 1993, con condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di lire 17.498.550 pari ai contributi volontari versati. Con il ricorso introduttivo il CO aveva dedotto che la pensione gli era stata in un primo tempo concessa, ma che poi il 20 gennaio 1998 l'Istituto gli aveva comunicato di avere proceduto all'annullamento della prestazione, non potendo essere effettuata la totalizzazione multipla dei contributi versati in Italia, di quelli versati in Francia e di quelli versati negli Stati Uniti;
che egli aveva allora provveduto al versamento dei contributi volontari per lire 17.498.550 ed aveva ottenuto la pensione con decorrenza dal primo luglio 1995; assumendo l'esistenza del suo diritto a percepire, mediante la totalizzazione, la corresponsione della pensione dal primo agosto 1993, chiedeva in giudizio la restituzione dei contributi volontari indebitamente pagati.
La Corte d'appello, nel disattendere la tesi dell'Inps per cui non era possibile addivenire alla totalizzazione dei contributi versati nei diversi Stati in mancanza di apposita previsione in una convenzione internazionale, perché nella specie - pur essendovi accordi bilaterali tra Italia e Francia e tra Italia e Stati Uniti - mancava tuttavia un'analoga convenzione tra Francia e Stati Uniti, affermava che, in assenza di espressi divieti, era possibile addivenire a detto cumulo, perché i contributi versati nei due stati esteri, essendo cumulabili con quelli versati in Italia, sarebbero cumulabili tra loro. Il che è avvalorato dall'art. 45 del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 sia dall'art. 8 dell'accordo del
23.5.73 Italia Stati Uniti in materia di sicurezza sociale (ratificato con legge 86/75 e poi modificato con l'accordo aggiuntivo 17.5.84, ratificato con legge 609/85) i quali prevedono che i periodi di assicurazione compiuti in uno stato CEE e negli Stati Uniti siano considerati come compiuti in virtù della legislazione italiana e quindi equiparati integralmente ai contributi italiani.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il CO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 678 del 1957, artt. 2 e 3 (di ratifica ed esecuzione della convenzione tra Francia e Italia conclusa a Parigi il 27.11.52), della legge n. 86 del 1975, come modificata dalla legge 609 del 1985, artt. 2, 8 e
9; dell'art. 45 del Regolamento Cee n. 1408 del 1971, rilevando che la pensione del CO, che era stata in un primo tempo liquidata con decorrenza del primo agosto 1993 con il cumulo dei 1475 contributi versati in Italia, i 257 versati in Usa e i 102 versati in Francia, era stata poi annullata perché nessuna norma prevede la totalizzazione multipla dei contributi versati in detti paesi. Nella specie le contribuzioni versate nei due paesi stranieri sarebbero cumulabili con quelli versati in Italia, in forza della convenzione italo americana e in forza del regolamento CEE, ma non contemporaneamente, e quindi l'utilizzazione dei contributi versati in Francia e di quelli versati negli Stati Uniti sarebbe possibile solo in via alternativa, in mancanza di un accordo tra Francia e Stati Uniti. Detta tesi sarebbe avvalorata dalla sentenza della Corte di Giustizia in causa C23-92.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Con la convenzione stipulata tra Italia e Stati Uniti d'America il 23 maggio 1973 e ratificata con la legge 23 febbraio 1975 n. 86, i due Stati si erano impegnati, come segue: art. 8 secondo comma "Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prenderà in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato". Indi con l'art. 9 comma secondo si era previsto che "l'istituzione di ciascuno Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati, come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione". Pertanto è incontestabile il diritto dell'assicurato ad ottenere il cumulo, o meglio la totalizzazione tra i periodi di assicurazione prestati in Italia ed i periodi di lavoro versati negli Stati Uniti, ancorché in sede di successivo calcolo ciascuno Stato sia poi tenuto ad erogare la prestazione di competenza in proporzione al periodo prestato nel suo territorio, secondo il principio del pro rata.
È parimenti incontestato che, in forza del regolamento comunitario n. 1408 del 1971 e precisamente dell'art. 45, l'Inps dovesse tenere conto dei periodi di assicurazione effettuati in Francia, tenendo conto di essi come se si trattasse di periodi prestati in Italia. Vale pertanto la regola - in forza della convenzione e del regolamento sopra citati - per cui entrambi i periodi di assicurazione prestati all'estero devono considerarsi come effettuati secondo la legislazione italiana. Ne discende che i medesimi sono cumulabili, oltre che con quelli prestati in Italia, anche tra di loro, avendo ormai tutti la medesima natura. L'Inps invero prospetta la possibilità di totalizzazione solo in via alternativa, nel senso che i periodi di lavoro prestati negli Stati Uniti e quelli versati in Francia non sarebbero cumulabili tra loro per mancanza di una convenzione tra i rispettivi Stati. Si osserva che la convenzione a cui l'Inps fa riferimento, sarebbe necessaria solo ove l'assicurato volesse far valere il diritto alla totalizzazione nei confronti dei due Stati stranieri, pretendendo da essi un pro rata. Ma non è questa la fattispecie in esame, perché nel presente giudizio la totalizzazione non viene richiesta nei confronti dei due Stati Esteri, ma esclusivamente nei confronti dello Stato Italiano che si è assunto - attraverso la convenzione con gli Stati Uniti e attraverso il vincolo al regolamento comunitario - l'obbligo di equiparare i periodi assicurativi svolti all'estero a quelli svolti in Italia, di talché ormai tutti i contributi rivestendo, per così dire, la medesima natura sono passibili di totalizzazione, ossia di essere tutti sommati gli uni con gli altri.
Quindi è l'obbligo assunto dallo Stato Italiano nei confronti dei due Stati che rende cogente la totalizzazione di entrambi i periodi esteri, ai fini ovviamente dell'anzianità assicurativa prescritta per le prestazioni da erogare in Italia, fermo restando (come più oltre si dirà) che la pensione da erogare da parte dell'Inps deve poi essere proporzionata "esclusivamente" al periodo svolto in Italia e fermo restando altresì che nessun obbligo deriva invece dalla suddetta totalizzazione nei confronti di Stati Uniti e Francia, i quali non potranno mai venire obbligati al pagamento di alcun pro rata. Ed infatti lo Stato Americano ha pattuito la equiparazione ai propri solo dei periodi assicurativi svolti in Italia, non già la equiparazione degli altri periodi, come quelli prestati in Francia, che lo Stato Italiano parifica ai propri in forza del regolamento comunitario, che è atto a cui gli Stati Uniti sono estranei. Lo stesso vale per la Francia in relazione ai periodi assicurativi prestati negli Stati Uniti.
Nè detta interpretazione può considerarsi contraddetta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia in causa c-23/92, che vale invece come conferma delle argomentazioni svolte. Si trattava invero in quel caso di una cittadina spagnola, RI AN, che nel suo paese non aveva versato alcun contributo, ma che aveva lavorato in Germania ed in Svizzera. Costei richiese una prestazione allo Stato Tedesco pretendendo di cumulare i periodi assicurativi effettuati in Germania e in Svizzera, avvalendosi della convenzione stipulata tra i due Stati. Non vi era invero dubbio che, dopo l'ingresso della Spagna nell'Unione Europea, la signora AN potesse giovarsi del periodi assicurativi svolti in Germania, i quali però erano insufficienti per il conseguimento della prestazione richiesta, per cui si chiese alla Corte di Giustizia se la medesima avesse diritto a giovarsi della totalizzazione dei periodi assicurativi svolti in Germania e in Svizzera, in forza appunto della convenzione stipulata tra detti due Stati. L'art. 3 n. 1 del regolamento dispone che i cittadini comunitari residenti in uno degli Stati membri sono soggetti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione dello Stato membro in cui risiedono, e si trattava quindi di decidere se nella legislazione tedesca - di cui la cittadina spagnola, residente in Germania, poteva avvalersi in forza del regolamento comunitario - rientrasse anche la convenzione stipulata da quello Stato con la Svizzera. La Corte ha dato al quesito risposta negativa, affermando cioè che "la nozione di 'legislazione' ai sensi del regolamento, non può comprendere le convenzioni in materia previdenziale stipulate tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo, neppure se la convenzione sia stata recepita trasformandola in legge".
È chiara allora la differenza tra il caso in esame e quello esaminato dalla Corte di Giustizia. In quest'ultimo l'assicurata chiedeva di avvalersi di una convenzione stipulata non dal proprio Stato (Spagna), ma da uno Stato membro (Germania) nei confronti di uno Stato terzo (Svizzera); nella specie viceversa, il cittadino Italiano fa valere esclusivamente obblighi assunti dal proprio Stato, ossia quelli nascenti dalla convenzione italo statunitense e quelli nascenti dal regolamento comunitario che lega Italia e Francia, atti con i quali lo Stato Italiano si è impegnato a considerare come svolti in Italia i periodi assicurativi svolti nei due Stati esteri;
da ciò consegue che l'anzianità assicurativa va commisurata alla durata totale, e non alternativa, di tutti i suddetti periodi di assicurazione (totalizzazione). D'altra parte la suddetta pronunzia della Corte di Giustizia conferma che, ai sensi del regolamento comunitario citato, nessun obbligo sorge a carico della Francia per i periodi lavorativi assicurativi svolti negli Stati Uniti, neppure in presenza della convenzione, ratificata con legge, che lega questi ultimi allo Stato Italiano.
D'altra parte diversamente opinando, conseguirebbe che lo Stato Italiano potrebbe esimersi dagli obblighi di totalizzazione contratti con la Francia attraverso il regolamento comunitario per il solo fatto di avere stipulato una convenzione per la totalizzazione con gli Stati Uniti, e potrebbe esimersi dagli obblighi contratti con questi ultimi per il solo fatto di essere legato alla Francia con analogo obbligo.
Va ulteriormente precisato, che a norma dell'art. 48 del regolamento comunitario già citato, e dell'art. 8 quarto comma della convenzione tra Italia e Stati Uniti, vige a carico dell'Inps l'obbligo di totalizzazione solo se la durata del periodo lavorativo italiano non è inferiore all'anno.
Il principio affermato dalla sentenza impugnata è tuttavia erroneo laddove non ha considerato che, a seguito della riconosciuta totalizzazione, all'interessato spetta, a carico dell'Inps, non già la prestazione intera, ma solo quella corrispondente al periodo svolto in Italia, secondo il principio del pro rata, il quale vige sia nel regolamento comunitario, sia nella convenzione tra Italia e Stati Uniti (cfr. art. 9 secondo comma dell'accordo del 23 maggio 1973, ratificato con la legge 24 febbraio 1975 n. 86). Il Tribunale invero ha correttamente considerato entrambi i periodi ai fini dell'anzianità assicurativa necessaria per la pensione di anzianità, ma ha poi erroneamente omesso di precisare che la prestazione a carico dell'Inps deve essere determinata, quanto alla misura, al periodo lavorativo svolto in Italia.
Va chiarito infatti che la totalizzazione ha effetto solo ai fini dell'anzianità assicurativa prescritta dalla legislazione italiana per maturare il diritto alla prestazione (35 anni). Il criterio è stato infarti introdotto, dal regolamento comunitario citato e dalle convenzioni, per evitare che i periodi lavorativi svolti in vari stati, con diverse legislazioni, fossero singolarmente considerati da ciascun ente previdenziale, impedendo così il conseguimento della anzianità assicurativa prescritta per maturare il diritto ad alcune prestazioni, come quelle di vecchiaia e di anzianità. Ma all'applicazione del criterio della totalizzazione si accompagna necessariamente l'applicazione del criterio del pro rata. Ed invero, in assenza di qualunque trasferimento di contributi, giacché ciascuno stato conserva quelli di sua pertinenza, l'applicazione del solo principio della totalizzazione della anzianità assicurativa maturata nei diversi stati, condurrebbe alla erogazione di una prestazione non corrispondente alla misura dei contributi versati. Ed allora vige il principio per cui per la determinazione della misura della prestazione, l'Inps, dopo avere calcolato l'importo teorico della prestazione che spetterebbe in virtù dei periodi totalizzati, liquida l'importo della prestazione a suo carico "esclusivamente" in proporzione al periodo assicurativo compiuto in Italia, secondo il sistema del pro rata, come previsto dall'art. 9 comma 2 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, e come previsto dall'art. 46 del già citato regolamento comunitario. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, non avendo il Tribunale fatto applicazione dei criteri sopra illustrati che regolano l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori migranti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi sopra illustrati. Il Giudice di rinvio provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2003