Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove sia errata l'attestazione della data della irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di assoluzione da parte della cancelleria, deve comunque ritenersi ammissibile la domanda presentata nel termine di due anni dalla data riportata nell'attestazione medesima, non potendo l'errore dell'ufficio giudiziario essere opposto al ricorrente, a meno che non si provi che egli ne abbia dato causa o vi abbia concorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2015, n. 48426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48426 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
F 48 4 2 6 / 1 5 ACR 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA VINCENZO ROMIS Dott. Consigliere 1453/2015 N. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 6694/2015 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PE N. IL 20/03/1950 avverso l'ordinanza n. 53/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 18/11/2014 : : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro, che ha : Questo il rigetto del ricos , con le condanna all ricorrente al pagamento delle spese precessuali. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza adottata in data 18.11.14 e de- positata in data 1.12.2014, dichiarava la inammissibilità della domanda di ripara- zione per ingiusta detenzione proposta da IS EP ritenendo il ricorso proposto oltre i termini di legge di cui all'art. 315 cod. proc. pen.
2. Avverso tale provvedimento il IS ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Difetto di motivazione ai sensi e per l'effetto dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. nonché da erronea applicazione di norme di diritto. Il ricorrente evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello il ricorso presentato nell'interesse del AN EP, è stato proposto nei termini di legge, ovvero, così come recita la disposizione normativa di cui all'art. 315 cod. proc. pen.".... entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile ". Ciò in ragione del fatto che IS EP, prima di proporre il ricorso alla Corte di Appello, si era munito di copia autentica della sentenza adottata dalla Corte di Assise di Bari nel procedimento a suo carico, completa dell'attestazione di irrevocabilità. Ebbene, la cancelleria della Corte di Assise di Bari, nel rilasciare la sentenza con l'indicazione della irrevocabilità richiesta dal AN EP, attestava che la sentenza era divenuta irrevocabile in data 26.5.2008. Da ciò consegue che il ricorso di riparazione per ingiusta detenzione, depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Bari in data 21.5.2010, di certo non poteva né doveva essere dichiarato inammissibile, perché la domanda era stata proposta nei termini di legge ovvero entro due anni dalla intervenuta irrevocabilità della sentenza. Invece, ci si duole, nell' impugnato provvedimento la Corte territoriale af- ferma: "Né, infine, assume rilevanza contraria - rispetto alla modalità determina- tiva della data di irrevocabilità come innanzi illustrata - la circostanza che la sen- tenza in oggetto riporti l'annotazione a cura del cancelliere del ritenuto passaggio in giudicato della stessa alla (errata) data del 26.5.2008..." Tuttavia, ad avviso del difensore del ricorrente, il giudice della riparazione non poteva spendere l'affermazione che la data apposta sulla sentenza è "errata", in quanto di certo non era l'Autorità Giudiziaria competente a formulare tale affer- mazione;
conseguentemente, in virtù di tale deduzione, non poteva dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal IS. 2 La cancelleria, con quella certificazione, ha attestato che alla data del 26.5.2008 non erano intervenute impugnazioni avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Bari in favore dell'odierno ricorrente. Ove mai il giudice a quo, così come ha fatto, avesse ritenuto erronea l'atte- stazione apposta dalla cancelleria avrebbe dovuto sospendere il presente procedi- mento e rimettere la questione innanzi al giudice competente a decidere, ovvero il giudice dell'esecuzione, per far luce sulla questione. Ne sarebbe riprova si - sostiene ancora in ricorso- che non vi è dubbio che, ove una cancelleria apponga erroneamente l'attestazione di irrevocabilità ad una sentenza di condanna o ad un decreto penale di condanna e a seguito della attestazione di irrevocabilità il prov- vedimento venga messo in esecuzione, la parte interessata, per far revocare la declaratoria di irrevocabilità, deve introdurre apposito procedimento con istanza indirizzata al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la revoca dell'attestazione di irrevocabilità con conseguente rimessione in termini per l'impugnazione. Viene ricordata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4445/2006 con la quale è stato stabilito che la competenza a provvedere sulla erronea attestazione di irre- vocabilità e richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari. Alla luce di tale principio di diritto è chiaro ed evidente -ad avviso del ricor- rente- che il giudice di un procedimento incidentale, qual è nel caso di specie il giudice che stava conoscendo la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non poteva dichiarare sic e simpliciter errata l'attestazione di irrevocabilità apposta dalla cancelleria. Si tratterebbe, peraltro, di una deduzione, una congettura non consentita al Giudice a quo che avrebbe dovuto prendere atto della attestazione A tutto concedere - si legge ancora in ricorso- quella declaratoria spettava ai giudice dell'esecuzione-corte di Assise e non alla corte di appello adita quale giu- dice della riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente aggiunge poi che la Corte territoriale, nell'ordinanza impugnata, a pag. 3, assume che l'attestazione di irrevocabilità apposta dalla cancelleria è errata perché gli unici soggetti legittimati ad impugnare erano la Procura Generale e la Procura della Repubblica. L'imputato IS -è il ragionamento seguito dal giudice della riparazione- non aveva alcun diritto ad impugnare la sentenza adot- tata nei suoi riguardi, per cui la cancelleria della Corte di Assise aveva errato nel calcolare anche i termini di impugnazione del AN EP. Si lamenta, tuttavia, che anche tale principio di diritto sia senza ombra di dubbio errato e destituito di ogni fondamento in quanto il giudice a quo, nell'affer- marlo, avrebbe dimenticato alcune disposizioni normative che consentono all'im- putato di impugnare anche una sentenza di assoluzione. In primis, l'art. 111 della Costituzione, che consente l'impugnazione contro tutti i provvedimenti /sentenze 3 : a mezzo di ricorso per Cassazione. Inoltre, l'odierno ricorrente assume che avrebbe potuto comunque impugnare quella sentenza, sia pure di assoluzione, atteso che poteva avere diritto o poteva avere necessità di avere una formula più ampia di assoluzione "perché il fatto non sussiste". IS EP - è la tesi sostenuta in ricorso ove si richiama il precedente : di questa Corte di cui a sez. 5 n. 45091/2008- aveva diritto ad impugnare nell'ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, di pregiudicare le situazioni giuridiche a lui fa- centi capo in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno. Ed egli aveva tale interesse (ex art. 568 comma 3 c.p.p.) perché gli effetti della sentenza pro- nunciata dalla Corte di Assise avrebbero avuto ripercussioni in ambito amministra- } tivo in quanto conducente di una azienda agricola. In tal senso sarebbe stata ammissibile l'impugnazione dell'imputato per aspi- rare alla formula più ampia di merito, ovvero "perché il fatto non sussiste". Viene ricordato in ricorso che, anche le più ampie formule di proscioglimento e tra queste quella per non aver commesso il fatto - sono passibili di gravame - quando l'imputato dimostri un concreto ed attuale interesse ad una pronuncia che sia più favorevole di quella impugnata, avuto riguardo non al solo dispositivo ma anche alla motivazione (sul punto si richiama sez. 2, 12.2.1997, Perruzza). Il tutto senza in alcun modo dimenticare la disposizione normativa di cui all'art. 593 cod. proc. pen. che faculta l'imputato a proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e decisiva Il provvedimento impugnato sarebbe, dunque, privo di motivazione in tal senso, in quanto la Corte territoriale non ha speso alcuna motivazione sull'inte- resse del IS EP ad impugnare. Da ciò conseguirebbe -prosegue il ricorso- che la cancelleria della Corte di Assise non avrebbe errato nell'apporre l'attestazione di irrevocabilità conteggiando anche i termini per l'impugnazione dell'imputato: quell'attestazione era corretta e ancor più corretto sarebbe stato il comportamento del AN EP che ha depositato il ricorso nei termini di legge di cui all'art. 315 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce poi che, ove si dovesse opinare al contrario e ritenere valido quanto affermato dalla Corte territoriale, si arriverebbe all'assurdità che il AN EP, rectius, il suo difensore, avrebbero dovuto chiedere alla can- celleria della Corte di Assise non l'attestazione di irrevocabilità, ma avrebbero do- vuto chiedere di visionare i registri e le comunicazioni alle parti, al fine di verificare l'attestazione apposta. Si arriverebbe, però, così, all'assurdo che il cittadino si do- vrebbe sostituire al cancelliere ed effettuare le verifiche del caso autonomamente, che la certificazione apposta dalla cancelleria non avrebbe più alcun valore e il 4 cittadino dovrebbe chiedere di accedere personalmente alla documentazione e re- gistri riservati alla Cancelleria "per far da sé i relativi calcoli". Sarebbe chiaro ed evidente, in tal senso, che l'ordinanza adottata in danno del IS sarebbe e affetta non solo da difetto di motivazione, ma anche il frutto di un'errata applicazione di norme giuridiche. Chiede, perciò, di accogliere per quanto di ragione ogni esposto motivo di : ricorso e, per lo effetto, annullare con o senza rinvio l'impugnata ordinanza 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del pro- posto ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Gene- rale dello Stato ha presentato tempestiva memoria chiedendo di voler dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati, nei termini che si andranno ad illustrare, e, pertanto, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, cui va rimesso il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.
2. Rileva il giudice della riparazione che, depositata in data 8 febbraio 2008, ben oltre l'indicato termine di novanta giorni, la sentenza di assoluzione nei con- fronti del IS, la stessa avrebbe potuto essere legittimamente impugnata agli effetti penali ad iniziativa esclusiva del Pubblico Ministero presso l'organo giudizia- rio di primo grado e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, entrambi invece astenutisi dall'esercizio ditale facoltà. E che al detto scopo, risultava essere stato comunicato, a cura della cancelleria della Corte di Assise, duplice "avviso di deposito di sentenza pronunciata in seguito a dibattimento, ai sensi dell'art. 548 cod. di proc. pen, il primo al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (da- tato 12/2/2008 e ricevuto il successivo giorno 13), il secondo al Pubblico Ministero di prime cure (parimenti datato 12/2/2008 e ricevuto il successivo giorno 15). Ne discende - scrive ancora la Corte territoriale nel provvedimento impugnato - che, a far date rispettivamente dal 14 e dal 16/2/2008, il Procuratore Generale ed il Pubblico Ministero disponevano di quarantacinque giorni per proporre impu- gnazione e che, non avendovi dato corso, la sentenza era divenuta irrevocabile "automaticamente" il 10 aprile 2008 [data immediatamente successiva alla sca- denza del termine di quarantacinque giorni decorrente dal 16/2/2008]. 5 Da tale momento aveva inizio, a sua volta, secondo il provvedimento impu- gnato la decorrenza del termine biennale di proponibilità della domanda ex artt. 314 ss. c.p.p., la quale risulta invece essere stata depositata dal difensore nonché procuratore speciale del AN soltanto in data "21-5-10". Ebbene, l'esame degli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di acce- dere in ragione del tipo di doglianza proposta- consente di dare in primo luogo per acclarato che effettivamente, sulla copia della sentenza della Corte di Assise di Bari la Cancelleria di quell'ufficio giudiziario attestava che la pronuncia (di assolu- zione) era divenuta irrevocabile per il IS il 26.5.2008. 3. Orbene, ritiene il Collegio che il caso in esame, al di là di chi fosse la com- petenza a giudicare in relazione all'erroneità o meno di quell'attestazione, vada : risolto avendo come principale criterio l'affidamento creato da quell'atto, pro- veniente dalla Pubblica Amministrazione, nell'odierno ricorrente ai fini che qui interessano, e cioè della tempestività del proposto ricorso per l'ot- tenimento dell'equa riparazione da ingiusta detenzione. Erra in diritto il giudice della riparazione laddove afferma: "Né, infine, assume rilevanza contraria - rispetto alla modalità determinativa della data di irrevocabilità come innanzi illustrata - la circostanza che la sentenza in oggetto riporti l'annota- zione a cura del cancelliere del ritenuto passaggio in giudicato della stessa alla [errata] data del 26/5/2008". In molti casi e situazioni, sin da epoca risalente, questa Corte di legittimità, ha affermato che le attestazione di cancelleria sono atti destinato a far fede erga omnes, nel loro contenuto. Va detto che la giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi a proposito dell'art. 124 del codice di procedura civile e della certificazione di irrevocabilità ad opera del cancelliere in quel settore, ha precisato - e mutatis mutandis l'afferma- zione può valere anche in ambito penale- che al cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte im- pugnazioni. Anche in quel caso, però, non si è potuto negare che tale certificazione abbia lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato della sentenza, aggiun- gendo, tuttavia, che ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. Ciò in quanto il cancelliere registra fatti, non esprime giu- dizi;
e non può attestare altro, che ciò che risulta agli atti del suo ufficio. Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo), in altri termini, è suscettibile di prova contraria, non perché egli abbia necessaria- mente attestato il falso, ma perché potrebbe esservi stato un errore oppure po- 6 trebbero esservi elementi che sfuggivano alla sua conoscenza ed alla sua compe- tenza, quale potrebbe essere stata, per esempio, la possibilità che una impugna- zione fosse stata proposta e andata smarrita. Tutto ciò comprova che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att., così come quella di cui all'art. 28 reg. att. cod. proc. pen. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria;
se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo. E' vero, dunque, che quell'attestazione non sancisce, in termini assoluti e fino a querela di falso, l'irrevocabilità del provvedimento cui si riferisce. Ma è altret- tanto vero che ingenera nel cittadino che la riceve, fino all'intervenuta prova con- traria, il legittimo affidamento che quella comunicatagli dalla Pubblica Autorità sia la data, in un caso come quello che ci occupa, da cui far decorrere il termine di cui all'art. 315 co. 1 cod. proc. pen.. Se così non fosse, il rilascio di quell'attestazione non avrebbe senso alcuno. E nemmeno avrebbe senso che numerose Corti di Appello richiedano a chi voglia proporre domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione di produrre, in uno al ricorso, copia della sentenza di assoluzione con l'attestazione del relativo pas- saggio in giudicato (cfr, ad esempio, http://www.ca.milano.giustizia.it). Del resto, visto dal versante di chi quelle attestazioni le riceve, non si è mai dubitato, ad esempio, che l'alterazione della data dell'avvenuto deposito di un atto costituisca falso materiale in atto fidefaciente (sez. 5, n. 2122 del 29.11.1984 Leo, rv. 168129; sez. 5, n. 6850 dell'11.5.1994, Coppa, rv. 198133).
4. Avuto presente, dunque, il dettato di cui all'art. 315 co. 1 cod. proc. pen. (che fissa entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza il termine entro il quale operare la richiesta, a pena di inammissibilità) e la pluralità di parti in un processo, ha evidentemente ragione il ricorrente nel ritenere che all'interessato, ai fini dell'assolvimento del proprio onere di tempestività del ricorso, non poteva chiedersi nulla di più che non di recarsi presso l'ufficio giudiziario dal quale è stata emessa la pronuncia e munirsi di un'attestazione circa la data di passaggio in giu- dicato della sentenza. Ed è quanto il IS risulta avere fatto. Evidentemente, al di là che gli spettasse o meno di appellare quella pronuncia e quindi che egli avesse diritto a vedersi comunicata la stessa, a fronte di quella certificazione, egli non era tenuto certamente a conoscere quali siano le date in cui la sentenza in questione è stata comunicata al PG e al PM e a computare i termini per le relative impugnazioni. Quell'attestazione lo ha informato che l'ufficio giudiziario aveva verificato lo spirare dei termini per l'impugnazione e aveva constatato il passaggio in giudicato della sentenza ad una determinata data. 7 E' del tutto evidente, allora, che un eventuale errore di computo da parte dell'ufficio giudiziario, che retrodati quella indicazione, non può essergli opposto per farlo considerare, ex post, decaduto per tardività, dall'esercizio di un diritto, qual è quello all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Se anche errore c'è stato, in altri termini, quell'errore è stato certamente dell'ufficio giudiziario ed è incolpevole per il ricorrente, che quando ha presentato il ricorso ha legittimamente ritenuto di essere ancora nei termini di cui all'art. 315 co. 1 cod. proc. pen.
5. Ritiene il Collegio, peraltro, che tale conclusione non sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata nel provvedimento impu- gnato. E' noto e condivisibile, infatti, il dictum di questa Corte di legittimità, richia- mato dal giudice della riparazione, secondo cui, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusiva- mente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585 comma 2, lett. a), b) e c), c.p.p., per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costi- tuendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere in- terno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334 (sez. 1, n. 32301 del 3.7.2003, Musci, rv. 225119). La pronuncia in questione, tuttavia, è prima di tutto, a garanzia dell'im- pugnante (in quel caso l'imputato, che chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata nei suoi confronti in virtù di un errato calcolo del pas- saggio in giudicato della sentenza da parte della cancelleria) e ispirata, come tutto il sistema codicistico, oltre che al favor rei, al favor impugnationis. In essa si dice, evidentemente, ed è assolutamente condivisibile, che, a fronte di un'errata atte- stazione di cancelleria, in danno di chi abbia diritto ad impugnare, varranno sem- pre e comunque i termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. Quello stesso favor, tuttavia, non può che portare all'affermazione che non può dichiararsi inammissibile un ricorso ex art. 314 cod. proc. pen. pronunciato nel termine di due anni dall'attestazione di cancelleria, di cui il ricorrente si è mu- nito, circa l'irrevocabilità della sentenza. E se anche da parte dell'ufficio giudiziario ci possa essere stata quell'errore potrà essere opposto al ricorrente, a meno che non si provi che egli ne abbia dato causa o vi abbia concorso.
6. Inconferenti appaiono, invece, i richiami operati alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha più volte affermato non essere necessaria, ai fini 8 della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di car- cerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto pas- saggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso, poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile e l'at- testazione di cancelleria un mero adempimento amministrativo di carattere in- terno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 reg. esec. c.p.p., approvato con D.M., 10 settembre 1989, n. 334 (sez. 1, n. 1230 del 9/2/1999, P.M. in proc. Di Martino e altro, rv. 212970; sez. 6, n. 21925 del 5/3/2002 dep. 17/5/2003, Formisano, rv. 225415; sez. 5, n. 32301 del 3.7.2003, Musei, rv. 225119 e da ultimo sez. 1, n. 44236 del 13.5.2014, Amati, rv. 260714). Non sfugge, infatti, la diversità di situazione, e la circostanza che le pro- +- nunce in questione riguardino -diversamente da quello che ci occupa- casi in cui la data del passaggio in giudicato non era controversa.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso in Roma il 18 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente ann Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis Vi M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovanni KUELLO CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Pensle DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 DIC. 2015 IL FUNZIONARE GIUDIZI O Dott Govan RULLO 9