Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
Il proprietario consapevole che sul suo terreno sia eseguita da un terzo una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui al primo comma dell'art.40 cod. pen.. D'altra parte, anche il secondo comma del succitato art.40 cod. pen., per il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", deve essere interpretato in termini solidaristici, alla luce dell'art. 41, comma 2, Cost., sicché è da ritenere che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria ne' consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia, quindi, l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi. Ne consegue che in virtù delle norme che regolano il concorso di persone nel reato si deve ritenere che il proprietario risponda, a titolo di concorso morale, non solo nel caso di costruzione senza concessione(reato che può essere commesso da chiunque) ma anche nel caso di costruzione in totale difformità dalla concessione(reato configurabile in base all'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n.47 a carico dei soli soggetti ivi indicati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 12163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12163 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giovanni PIOLETTI Presidente del 12.07.1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere N.2756
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N.18171/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1^) CC NG, nato a [...] il [...],
2^) OL PI, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 15 dicembre 1998 n. 4765, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Palermo-Carini 20 maggio 1997 n. 252, da loro appellata, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati p. e p. (proc. n. 150/95 n.r.) a) dagli artt. 20 lett. b) e 7 L. 1985 n.47; b) dagli artt. 13 c. 1 L. !971 n. 1086; c) dall'art. 14 L. 1971 n. 1086; d) dagli artt. 17, 18, 20 e 23 L. 1974 n. 64, accertati in Cinisi il 5 gennaio 1995;
(proc. n. 4434/95 n.r.) a) dagli artt. 20 lett. b) e 7 L. 1985 n.47;
b) dagli artt. 13 c. 1 L. !971 n. 1086; c) dall'art. 14 L. 1971 n. 1086; d) dagli artt. 17, 18, 20 e 23 L. 1974 n.64; e) dagli artt. 110 e 349 cc. 1 e 2 c.p., accertati in Cinisi il 15 marzo 1995, e condannati, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata al CU e la continuazione, alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione e L. 400.000 di multa - la AZ è stata assolta dal reato ascrittole al capo e) per non aver commesso il fatto con rideterminazione della pena per i residui reati in mesi uno e giorni venti di arresto e L. 9 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Carmine DI ZENZO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati previsti dalla L. 1974 n. 64 perché estinti per prescrizione;
dichiararsi l'inammissibilità per il resto. osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannati con la sentenza sopra indicata quali colpevoli dei reati loro ascritti per aver costruito un edificio consistente in un piano seminterrato su una superficie di mq.40 circa e un piano rialzato su una superficie di mq.150 circa contravvenendo alle norme urbanistiche, antisismiche e sulle costruzioni in c.a. e violando i sigilli apposti per il sequestro dell'immobile, di cui il CU era stato nominato custode, LO CC e IE AZ propongono ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
la AZ
1. Erronea applicazione dell'art. 40 c.p. con riferimento all'art. 27 Cost. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte d'appello ha ritenuto la colpevolezza della AZ in base a una semplice presunzione, in violazione del principio della personalità della responsabilità penale;
2. (motivo aggiunto) La AZ avrebbe dovuto essere assolta per non aver commesso il fatto perché gravava sull'Accusa, in difetto di qualsiasi prova della sua partecipazione all'esecuzione dei lavori abusivi., l'onere di provare la violazione di uno specifico dovere di vigilanza o di diligenza, che non incombe sul proprietario in quanto tale, ma solo se esegue i lavori suddetti o conferisce ad altri l'incarico di eseguirli;
il CU
3. Inosservanza dell'art. 69 c. 2 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.) e mancanza di motivazione in ordine all'art.69 c.2 c.p., riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata;
entrambi
4. Erronea applicazione dell'art. 7 L. 1985 n. 47 (art. 606 lett. b) c.p.p. ed esercizio da parte della Corte d'appello del potere di ordinare la demolizione riservata alla P.A. (art. 606 lett. a) c.p.p.. Con il motivo comune i ricorrenti ripropongono un tema ormai definitivamente risolto nel senso della natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione (Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n. 15, ric. P.M. in proc. Monterisi).
La L. 28 febbraio 1985 n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, detta all'art. 7 la ripartizione dei poteri d'intervento nel settore disciplinato fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, affidando alla prima la gestione del territorio e il controllo delle trasformazioni di esso in senso urbanistico e edilizio e alla seconda la repressione degli illeciti commessi in violazione delle norme in essa contenute, non solo mediante l'applicazione delle sanzioni penali conseguenti ai reati contravvenzionali configurati, ma anche impartendo l'ordine di demolizione delle opere costruite senza la prescritta concessione, che è sanzione sostanzialmente amministrativa ma che, attribuito alla competenza del giudice il quale lo impartisce con la sentenza di condanna, acquista natura formalmente giurisdizionale e nell'ambito della giurisdizione viene coattivamente eseguito secondo le regole dell'esecuzione penale, da parte del P.M. e secondo le disposizioni adottate a istanza delle parti dal giudice dell'esecuzione penale. La coordinazione tra il potere generale di gestione e controllo del territorio, attribuiti all'autorità amministrativa e da questa esercitati anche attraverso l'esercizio di un potere generalizzato di ingiungere e di eseguire la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dalla concessione o con variazioni essenziali, e l'ordine di demolizione impartito del giudice si realizza nella fase esecutiva.
L'autonomia e la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione esclude che nell'esecuzione prevalga la competenza dell'autorità amministrativa e comporta, invece, che il giudice dell'esecuzione tenga conto in quella sede di tutte le determinazioni adottate dalla pubblica amministrazione al fine di coordinare il proprio intervento con quelle e con tutti i provvedimenti pubblici, compresi quelli di natura civilistica, che comunque incidono sulla costruzione da demolire (Cass., Sez. III, 7 agosto 1996 n. 2870, ric. P.M. in proc. Petrino;
Id., 16 gennaio 1996 n. 4227, ric. P.M. ed Agoglia). È il fenomeno che si verifica nell'ipotesi assai frequente in cui più poteri, di natura pubblica o privata, convergono su un medesimo oggetto, in modo che questo si trovi assoggettato a diverse normative di fonte e contenuto diversi, ipotesi che, in assenza di una coordinazione all'origine dei diversi poteri, si risolve in sede di applicazione dei provvedimenti che ne costituiscono l'emanazione, in base alla natura dello scopo e alla gerarchia di efficacia che la legge conferisce a ciascuno di essi.
Il motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti è, dunque, manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Lo stesso è a dirsi per i motivi attinenti alle posizioni di ciascun ricorrente.
Un esame specifico dev'essere rivolto al ricorso della Speciale avverso il punto della decisione riguardante la sua posizione di concorrente nel reato.
In proposito si osserva che il proprietario, il quale, essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, così facendo tiene una condotta omissiva, che condiziona rendendola possibile l'azione esecutiva dell'opera abusivamente costruita, la quale è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione. L'ipotesi si inquadra perciò nella previsione del primo e non del secondo comma dell'art. 40 c.p., perché il rapporto giuridico esistente tra il proprietario ed il bene del quale ha diritto di disporre qualifica l'omissione pur sempre come risultato di un atto di gestione compiuto nell'esercizio del diritto di proprietà, senza che per l'esistenza del rapporto di causa-effetto occorra un ulteriore obbligo giuridico di impedire l'evento. D'altra parte, il principio generale affermato nell'art. 41 c. 2 Cost., della funzione sociale della proprietà e dei limiti che al contenuto del diritto si possono apportare per assicurarne la realizzazione - e il regime concessorio, cui è sottoposto in base alla L. 28 gennaio 1977 n. 10 il diritto del proprietario di edificare sul terreno di sua proprietà ne costituisce un esempio (C. Cost. 21 aprile 1983 n. 127), - comporta che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria ne' consentire che altri la utilizzi in base al generale principio del neminem ledere, sancito negli artt. 2043 e sgg. c.c., in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi (v. Cass., Sez. IV, 6 dicembre 1990 n. 4793, ric. Bonetti, secondo la quale la norma dell'art. 40 cpv. c.p. può e deve essere interpretata in termini solidaristici, avendo presenti le norme le norme degli artt. 2, 32 e 41 - e, si aggiunge qui, per la medesima ratio dell'art. 42 - della Costituzione;
contra, Cass., Sez. III, 27 ottobre 1995 n. 300, ric. Abbate). Di qui l'esistenza del rapporto di causalità anche sotto il profilo considerato dall'art.40 c. 2 c.p.. La questione, così risolta sotto il profilo del nesso di causalità, per quanto riguarda la natura della condotta si prospetta quanto meno sotto l'aspetto del concorso morale, non potendosi dubitare che anche la semplice tolleranza da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo di un intervento dispositivo di tale rilievo, dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso, ponga in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito (cfr, Cass., Sez. I, 22 maggio 1997 n. 4805, ric. Perfetto;
Sez. I, 27 gennaio 1996 n. 821, ric. Figlia e altro). Infatti, grazie alla tolleranza del proprietario, l'autore dell'illecito è lasciato nella disponibilità del terreno che gli consente di costruire l'opera senza concessione: il che è assai più che dar luogo a un rafforzamento della volontà dell'autore.
Indubbiamente, l'applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato deve tener conto che l'art. 20 lett. b) L. 28 febbraio 1985 n. 47 configura due fattispecie di reato, in relazione all'esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione oppure senza concessione.
L'art. 6 L. 1985 n. 47 configura a carico del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e della concessione a adificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima (Cass., Sez. III, 17 novembre 1998 n. 294, ric. Baccani ed altro); detta norma si riferisce, quindi, alla prima delle due fattispecie criminose, riguardata come violazione delle disposizioni generali e particolari che presiedono alla concessione e delle modalità esecutive con essa impartite.
Il reato di costruzione senza concessione non richiede, invece, alcuna qualificazione formale nell'autore, sicché chiunque può rendersene colpevole, anche se di fatto assume rispetto alla realizzazione dell'opera le medesime funzioni di committente, costruttore o direttore dei lavori.
La diversa struttura delle due fattispecie sotto il profilo soggettivo non implica una diversità di disciplina riguardo al concorso, perché la condotta concorsuale nel rapporto finalistico dell'azione assume una struttura unitaria, nella quale confluiscono i contributi causali di tutti i compartecipi, che divengono pertanto comuni a tutti, sempre che ognuno abbia la consapevolezza del collegamento degli apporti di ognuno degli altri in direzione dello scopo comune, vale a dire la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'evento perseguito da tutti (Cass., Sez. I, 11 settembre 1990 n. 2296, ric. Ciancimino). Anche nell'ipotesi del reato proprio, i7,fatti, il proprietario del terreno che non sia pure committente o costruttore, salvo che non sia privo per qualsiasi ragione della disponibilità di esso, se tollera - cioè, se consente - che vi si costruisca in totale difformità dalla concessione, secondo i principi in tema di concorso si rende colpevole di concorso nel reato previsto dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47.
Nella stessa posizione è, naturalmente, il comproprietario, il quale ha il potere di porre il veto all'esecuzione di opere non assentite sull'area in comunione. E se questi è il coniuge del comproprietario autore materiale, nella valutazione del concorso non può non tenersi conto dell'influenza che sulle decisioni comuni, fra le quali certamente rientra la destinazione del fondo in comproprietà all'edificazione, ha il rapporto personale, di comunione di vita, e la stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l'interessato non provi in contrario che tali presupposti nel caso concreto per una qualsiasi causa non ricorrono (cfr., Cass., Sez. III, 16 aprile 1996 n. 3703, ric. Aprile). Pertanto, per quanto riguarda la AZ si osserva che la decisione di condanna in primo e secondo grado si basa non già su semplici presunzioni, bensì sulle prove derivanti dal fatto che la stessa era moglie dell'imputato e comproprietaria dell'area su cui veniva realizzata la costruzione abusiva. Di fronte agli elementi di fatto che testimoniano della sua partecipazione all'attività edilizia, spettava a lei, secondo i principi vigenti in tema di onere della prova, dimostrare che tale attività era stata compiuta contro la sua volontà o, quanto meno, a sua insaputa.
Quanto al CU, il vizio di motivazione da lui dedotto in realtà non sussiste perché la sentenza di appello ha espressamente disatteso la pretesa di un giudizio di prevalenza, e non di semplice equivalenza, delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, giudizio che nei motivi di appello non aveva trovato alcun argomento specifico di sostegno, con evidente riferimento alla gravità dei reati commessi.
La sentenza dev'essere, tuttavia, annullata senza rinvio limitatamente ai reati previsti dalla L. 1974 n. 64 indicati ai capi sub lett. d) perché estinti per prescrizione, in quanto dalla rispettiva data di commissione del 5 gennaio e del 15 marzo 1995 è compiutamente decorso il termine prescrittivo biennale, aumentato della metà per le interruzioni, con conseguente eliminazione della relativa pena di giorni dieci di reclusione e L. 25.000 di multa per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati previsti dalla L. 1974 n.64 perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione e L. 25.000 di multa per ciascun ricorrente.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e dispone che copia della sentenza sia comunicata all'Ufficio Tecnico della Regione Siciliana. Così deciso in Roma, il 12 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1999