Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge n. 833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g.n. 18863/98) proposto da
IDEAL STANDARD s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr. e difesa dagli avv.ti Romeo Bianchin e Renato Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AS SI, OS NO, OS CE, OS ET, tutti nella loro qualità di "eredi del sign. OS O", non costituiti;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone-Sezione Lavoro n. 95/97 del 30 ottobre/13 novembre 1997 nel giudizio avente il n. di r.g. 14/97;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio (per delega dell'avv. Renato Scognamiglio);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per "l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. in data 27 giugno 1994 al Pretore-Giudice del Lavoro di Pordenone il sign. ER RO - già dipendente della s.p.a. "IDEAL STANDARD" - conveniva in giudizio la cennata società esponendo che: a) dal 27 luglio 1995 si era assentato dal lavoro per infermità e, in particolare, in data 7 agosto 1995 era stato operato per ernia inguinale con degenza in ospedale fino al 10 agosto e convalescenza presso la propria abitazione fino al 10 settembre 1995; b) l'assenza dal lavoro per il periodo 11/24 agosto 1995 era stata considerata dalla società datrice di lavoro a titolo di "ferie godute ex paragrafo 10 dell'accordo aziendale 27 giugno 1994"; concludeva, quindi, per la condanna della società convenuta al pagamento della indennità sostitutiva per ferie non godute dall'11 al 25 agosto 1995. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "IDEAL STANDARD" che impugnava integralmente la domanda attorea perché infondata "in fatto" ed "in diritto" chiedeva che venisse disposta la chiamata in causa dell'I.N.P.S. e proponeva domanda riconvenzionale subordinata e condizionata dall'accoglimento della domanda del ricorrente. L'adito Giudice del Lavoro, con sentenza non definitiva, rigettava la richiesta di chiamata in causa dell'I.N.P.S. e condannava la società convenuta a corrispondere al RO l'indennità sostitutiva delle ferie per il periodo 11/25 agosto 1995, disponendo con ordinanza per la prosecuzione del giudizio onde procedere alla quantificazione di detta indennità, nonché per la decisione sulle altre domande proposte dalle parti.
Avverso tale sentenza la s.p.a. "IDEAL STANDARD" proponeva appello "principale" e ER RO "appello incidentale" dinanzi al Tribunale di Pordenone (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) che, con sentenza del 30 ottobre/13 novembre 1997, rigettava l'appello della società con "la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata" - "dovendosi ritenere superfluo ogni più approfondito esame circa le ulteriori eccezioni di diritto proposte dal RO e circa la questione introdotta con l'appello incidentale" - e compensava le spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: A) nella specie non può ritenersi che "la medesima malattia, così grave da giustificare una lunga assenza dal lavoro e da sospendere per un periodo considerevole l'obbligo di fornire la prestazione lavorativa, sia però, sotto una pretesa diversa prospettiva, compatibile con la funzione rigenerante e ricreativa delle ferie"; B) circa la mancata estensione del contraddittorio all'I.N.P.S., oggetto della controversia era costituito dalla pretesa della RO di ottenere una indennità sostitutiva per ferie non godute, "mentre la presenza processuale dell'I.N.P.S., così come perorata dalla società, sarebbe finalizzata ad ottenere la condanna dell'Istituto all'erogazione dell'indennità per malattia, con effetto mediato per la società di recuperare la retribuzione, nelle more versata per lo stesso periodo, al lavoratore", per cui "appare evidente la diversità delle questioni proposte sia per il petitum che per la causa petendi e, a tutto concedersi, deve ritenersi, nel caso, sussistere una ipotesi di litisconsorzio facoltativo - la cui relativa mancata integrazione del contraddittorio non costituisce causa di nullità -, in quanto l'accertamento del periodo contestato come 'malattia' idonea ad interrompere le ferie, influirebbe sulla questione eventuale della erogazione, a cura dell'istituto, della relativa indennità". Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.r.l. "IDEAL STANDARD" (subentrata alla s.p.a. "IDEAL STANDARD") con atto notificato agli "eredi" di RO ER (del cui decesso la ricorrente ha avuto legale conoscenza), adducendo a sostegno due motivi di annullamento illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Gli intimati eredi del sign. ER RO (così come individuati e menzionati in epigrafe) non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando "la nullità della sentenza per violazione dell'art. 420, nono comma, cod. proc. civ." - addebita al Tribunale di Pordenone l'errore di avere rigettato la richiesta di chiamata in causa dell'I.N.P.S. quale litisconsorte necessario nel giudizio avente, comunque, ad oggetto l'erogazione della indennità di malattia "anticipata" dal datore di lavoro ma "dovuta" effettivamente dall'Istituto previdenziale. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 cod. civ. e 115, capoverso, cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto "il Giudice di appello ha del tutto svalutato la disciplina di dettaglio contenuta nel c.c.n.l. di categoria ed ha, poi, giudicato la malattia occorsa al sign. RO con una valutazione probatoria giuridicamente errata".
II -. Il primo motivo di ricorso appare fondato.
Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 della legge n. 33/1980, l'"Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale" - I.N.P.S. - è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e di maternità ex art. 74 della legge n. 833/1978, mentre il datore di lavoro è tenuto solo ad anticiparle,
salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'istituto previdenziale.
Di conseguenza la domanda del lavoratore, riconducibile comunque alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ. - in tema di tutela della malattia -, deve proporsi, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'I.N.P.S. sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6190/2000, Cass. n. 6659/1994, Cass. n. 7607/1991).
Pervero, il litisconsorzio necessario, che determina l'inscindibilità della causa e quindi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi, ricorre o nei casi espressamente previsti dalla legge o anche per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che implichi, cioè, una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti: per cui la decisione su di essa non potrebbe realizzarsi appieno in tutte le sue componenti ove non fosse resa nei confronti della pluralità dei soggetti (Cass. n. 4720/1993). Nella specie, la surriferita situazione - a mente della quale l'obbligazione concernente il pagamento delle indennità di malattia deve essere adempiuto, in via di mera anticipazione, dal datore di lavoro e, in via definitiva, dall'istituto previdenziale (con possibilità, comunque, di rivalsa nei confronti di detto istituto da parte del datore per il recupero della somma anticipata al cennato titolo) - vale a costituire ex lege un rapporto giuridico plurisoggettivo, al cui interno i reciproci legami tra i diversi soggetti e l'oggetto comune costituiscono un dato unitario, sicché l'accertamento, la modificazione e l'estinzione di esso non può che operare - anche processualmente ex art. 102 cod. proc. civ. - se non nei confronti di tutti.
Proprio, in relazione all'applicazione di tale principio sul litisconsorzio necessario "in generale", trova conferma il summenzionato orientamento giurisprudenziale - sulla "necessarietà" che l'azione giudiziale del lavoratore per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia debba essere proposta nei confronti sia del datore di lavoro che dell'I.N.P.S. - che [a superamento dell'isolata precedente sentenza costituita dalla non condivisibile (per le suesposte considerazioni) sentenza n. 5593/11 91] deve applicarsi nella specie, in quanto la volontà della società di non imputare "a malattia" le giornate già considerate a "titolo di ferie" non potrà che comportare il pagamento (o meno) della indennità di malattia per le "giornate-ex ferie": pagamento che, ripetesi, deve essere anticipato dal datore, ma del quale resta unico obbligato l'istituto previdenziale, dando così luogo ex lege ad un rapporto giuridico plurisoggettivo con le relative conseguenze processuali ex art. 102 cod. proc. civ.. III -. In definitiva, il primo motivo di ricorso si appalesa fondato alla stregua della corretta interpretazione della normativa nella specie applicabile, in quanto non è possibile, ovviamente, condividere l'opportunità avvertita dal Pretore sulla preminenza "della economicità e della speditezza, quali cardini essenziali del procedimento del lavoro" rispetto alla doverosa applicazione delle regole legislative: peraltro, giova aggiungere, il giudice potrà invitare le parti - proprio al fine della rituale osservanza dei cennati "cardini processuali" - a non scindere, nel riassumendo giudizio, le fasi dell"'accertamento" (an) e della "quantificazione" (quantum) della domanda.
Di conseguenza, non essendo stato rispettato il contraddittorio nei riguardi dell'I.N.P.S. quale litisconsorte necessario, deve - in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo motivo - essere dichiarata la nullità della sentenza del Pretore di Pordenone e di quella del Tribunale, di Pordenone e dei relativi giudizi.
A norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. e 132, secondo comma, d. lgs. n. 51/1998 va, pertanto, disposto il "rinvio" al Tribunale di Pordenone, quale giudice unico del lavoro, dinanzi al quale dovrà provvedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S..
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
dichiara la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello;
rinvia al Tribunale di Pordenone, quale giudice unico del lavoro, dinanzi a cui si provvederà all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.P.S.;
compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001