Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 669
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Sentenza 18 gennaio 2001

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La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge n. 833 del 1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 669
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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