Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 19190
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Sentenza 19 gennaio 2001

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La persona offesa che, ai sensi dell'art 101 Cod.proc.pen., abbia nominato un suo difensore, quando successivamente si costituisce parte civile (e salvo che ne nomini uno diverso), continua ad essere assistita da quello precedentemente indicato; ne consegue che, ferma restando la necessità della procura speciale, la sottoscrizione apposta dal procuratore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata nella duplice veste di parte e difensore.

Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell'imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all'art. 164 comma 1 cod.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 19190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19190
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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