Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
La persona offesa che, ai sensi dell'art 101 Cod.proc.pen., abbia nominato un suo difensore, quando successivamente si costituisce parte civile (e salvo che ne nomini uno diverso), continua ad essere assistita da quello precedentemente indicato; ne consegue che, ferma restando la necessità della procura speciale, la sottoscrizione apposta dal procuratore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata nella duplice veste di parte e difensore.
Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell'imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all'art. 164 comma 1 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 19190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19190 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ID IETTI - Presidente - del 19/1/2001
1. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 133
3. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 24162/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) NO AN, nato a [...] il 26\8\1952;
2) TI ID, nato a [...] il [...].
Avverso la sentenza in data 27/3/2000 della Corte di Appello di MILANO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito per parte civile, l'avv. F. Patanè
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. P. Roscioni
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 27/3/2000, il giudice unico presso il tribunale di Milano, dichiarava NO AN e TI ID, responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa, nelle rispettive qualità di giornalista e di direttore responsabile del settimanale economico "Il Mondo", ai danni dell'avvocato TT AC.
Gli imputati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, venivano condannati alla pena della multa, rispettivamente di lire 2.000.000 e 1.500.000. Inoltre, venivano condannati al risarcimento dei danni, in favore della parte civile, liquidati in lire sessanta milioni oltre a trenta milioni ex art 12 legge n. 47/48, al pagamento delle spese del giudizio e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Veniva, altresì, ordinata la pubblicazione della sentenza per estratto, e per una sola volta, a spese degli imputati sul quotidiano la "Repubblica", sul settimanale "l'Espresso" e sul "Il Mondo". Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, prospettando vari motivi di annullamento.
In via preliminare, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 cpp, così come novellato dalla legge 24/11/1999, n. 468, che aveva reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali era stata applicata la sola pena pecuniaria, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle ipotesi in cui alla sentenza di condanna consegua anche una pronuncia in tema di risarcimento dei danni.
Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza/ordinanza ai sensi dell'art 606, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 78 cpp.), in quanto la parte offesa, dopo avere nominato propri difensori gli avv.ti Francesco Patanè e Alfredo Quattrocchi, successivamente, con atto del 8/6/1998, aveva nominato procuratore speciale l'avv. Quattrocchi, perché si costituisse come parte civile, sottoscrivendo l'atto. Tuttavia, tale dichiarazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 78, lett. c) ed e) cpp., non conteneva il nome e cognome del difensore ne' la sua sottoscrizione. Il ricorrente contesta la motivazione, con la quale, il giudice aveva ritenuto, che la firma apposta dall'Avv. Quattrocchi, andasse considerata anche come sottoscrizione del difensore. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) cpp., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 51 C.P. e ai sensi dell'art. 606, lett. e) cpp., per carenza o manifesta illogicità della motivazione, avendo ritenuto i giudici che l'attribuzione al AC di legami con Salomone, VI e l'intera compagine della Geosud SpA, era sprovvista di qualsiasi prova materiale o logica, per cui gli imputati non potevano invocare l'esercizio del diritto di cronaca o di critica. Viceversa, secondo i ricorrenti, quanto scritto dal giornalista corrispondeva a circostanze oggettivamente vere e, quindi, scriminanti, riportate in modo continente, e pertinenti, poiché fatti storici veri. Infatti, al momento della nomina di TT AC quale curatore del fallimento della Geosud, il VI e il Salomone, in odore di mafia, rivestivano ancora cariche sociali all'interno della società.
Deduce ancora il ricorrente l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 185 C.P., 2059 e 2056 C.C., essendo stato liquidato il danno in via equitativa e senza accertare se effettivamente il danno fosse o meno esistente, nonché omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena senza che la stessa fosse stata richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso non merita accoglimento.
1. In via preliminare, va esaminata e dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593.3 cpp., così come novellato dall'art. 18 della legge 24/11/1999, n.468.
La questione è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale, con riguardo all'ipotesi della esclusione dell'esperibilità dell'appello avverso sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, anche quando trattasi di reatì per i quali è astrattamente prevista, in alternativa, anche la pena dell'arresto, in quanto la Costituzione (art. 111.2) garantisce soltanto l'esperibilità, contro ogni sentenza, del ricorso per cassazione, per cui la possibilità dell'appello può essere limitata od esclusa con legge ordinaria (Sent. 1/7/1996, Feliciotti;
sent. 23/2/1994, Varriale). Anche questa Corte si è già interessata della questione con riferimento al testo non modificato della suddetta norma, che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali era stata applicata la sola pena dell'ammenda, e sulle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti anch'essi con la sola ammenda o con pena alternativa, ritenendone la manifesta infondatezza. Infatti, l'impossibilità di appellare tali sentenze non lede ne' il diritto di difesa, ne' quello di parità di trattamento dell'imputato, essendo sempre garantito il ricorso per cassazione e, quindi, il riesame della vicenda processuale, mentre il doppio grado di giurisdizione non trova alcuna garanzia nel dettato costituzionale, e perché lo stesso trattamento è riservato a situazioni similari (Cass. 6/4/1994, Franco;
Sez. 3^, 11/2/1993, Mosca;
3^, 24/2/1993, Serra).
Inoltre, la circostanza che il legislatore abbia esteso l'inappellabilità anche alle sentenze di condanna per delitto- 1 per le quali è stata applicata la pena pecuniaria, e alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non sposta i termini della questione, come in precedenza risolta, ne' tale estensione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., trovando giustificazione la diversità di trattamento tra il caso di condanna a pena detentiva e quello di condanna a pena pecuniaria nella diversa valutazione della gravità del reato effettuata dal legislatore, e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria.
Infine, manifestamente infondata è anche l'affermazione secondo la quale la possibilità dell'appello sarebbe rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale collegamento è sempre riconducibile alla legge che ne prevede la possibilità e tale potere gli concede.
2. la censura con la quale si invoca la nullità della costituzione di parte civile è priva di fondamento.
La stessa difesa dei ricorrenti ricorda che l'avv. AC, nella sua qualità di persona offesa aveva nominato, nell'atto di querela, gli avv.ti Francesco Patanè e Alfredo Quattrocchi propri difensori, mentre successivamente, con procura speciale 8 giugno 1998, aveva nominato lo stesso avv. Quattrocchi procuratore speciale perché si costituisse parte civile nel procedimento penale.
Secondo i ricorrenti, l'avvenuta costituzione doveva considerarsi nulla in quanto, ex art. 78, lett. c) ed e) cpp., l'avv. Quattrocchi, aveva sottoscritto l'atto unicamente nella qualità di procuratore speciale e non, invece, anche nella qualità di difensore della parte civile.
Si osserva.
Nel procedimento penale, la persona offesa (art. 101 cpp.) dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore ai sensi dell'art. 96 cpp.; mentre la parte civile, ai sensi dell'art. 78.1, lett. c) cpp., deve indicare il nome e il cognome del difensore e gli estremi della procura. È, perciò, evidente che la stessa parte offesa, nel momento in cui si costituisce parte civile, salvo che non nomini un diverso difensore, continua ad essere assistita da quello che aveva provveduto a nominare precedentemente, per cui, confermata la necessità della procura speciale, la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, da parte del procuratore speciale, deve ritenersi effettuata nella duplice veste di parte e di difensore.
In caso diverso, come correttamente ritenuto dal tribunale, sarebbe necessaria una duplice sottoscrizione, mentre, trattandosi della stessa persona fisica, è sufficiente, ad escludere l'inammissibilità della costituzione, un'unica sottoscrizione in quanto idonea a rivelare la volontà della parte di affidare a quel difensore la procura a compiere l'atto stesso.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo la scriminante di cui all'art. 51 C.P., non avendo gli imputati esercitato alcun diritto di critica e/o di cronaca ma, al contrario, avendo reso una valutazione negativa sulla figura della parte offesa, attribuendogli legami con ambienti mafiosi e di malaffare. Il tribunale, infatti, sulla base di una valutazione complessiva dello scritto, ivi compreso il titolo, con una adeguata, corretta e logica motivazione ha accertato, in punto di fatto, che gli imputati (il direttore attraverso il titolo) hanno sviluppato argomentazioni che avvicinano in modo suggestivo l'avv. AC, al mondo imprenditoriale siciliano in odore di mafia, attraverso legami con IP SA, noto imprenditore siciliano, arrestato appunto per fatti connessi a presunti legami tra le sue imprese e la mafia siciliana.
Senza richiamare le espressioni usate e l'ampia motivazione offerta dai giudici di merito, il legame che ipotizzato tra il AC e il SA, viene arbitrariamente riportato alla nomina del querelante quale curatore fallimentare della società Geosud spa, fallita e facente capo all'imprenditore e, quindi, con VI e gli appalti truccati in Sicilia e gli arresti che ne erano derivati, a seguito di indagini antimafia.
La censura con la quale si sostiene l'insussistenza di qualsiasi offesa alla reputazione del AC postula soltanto una rivisitazione delle emergenze probatorie, in quanto, sul presupposto di avere riportato solo fatti veri, gli imputati invocano l'esercizio del diritto di critica e/o cronaca, che scriminerebbe la foro azione attraverso l'applicazione dell'art. 51 C.P.. La stessa difesa, tuttavia, smentisce se stessa, in quanto dopo avere affermato di avere riferito fatti veri, riconosce che così non è avvenuto nel caso di specie, in quanto un giornalista non può limitarsi a "riportare dati o riferire fatti giudiziariamente accertati: spesso infatti scrivere significa elaborare dati, operare collegamenti, esprimere giudizi, denunciare situazioni, compiere operazioni di puzzle anche ardite", confermando, in tal modo che - come diffusamente è contenuto nella sentenza impugnata - l'ardita e articolata ricostruzione del giornalista, non derivi da fatti certi o da dati obiettivi (la nomina di curatore di un fallimento deriva dal tribunale), ma sia solo la conseguenza di un teorema costruito su due elementi: il AC era indagato per vicende di corruzione e viene nominato curatore fallimentare di una società vicina ad ambienti mafiosi, insinuando, attraverso una serie di collegamenti, che non vi sarebbe soluzione di continuità tra SA e VI prima e TT AC poi, nella gestione della GEOSUD spa.
Pertanto, nella specie, non ricorre ne' il diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo, non essendoci correlazione tra narrato e accaduto, nella obiettiva realtà, nell'assoluto rispetto di quanto riferito;
ne' diritto di critica che si concretizza in un giudizio e nella manifestazione di un'opinione che non era collegata razionalmente ad alcun fatto, ma solo ad ipotesi dalle quali emergevano l'aggressione e l'offesa gratuita alla reputazione dell'avv. AC (Cass. Sez. 5^, 27/2/1997, Liguori;
idem, 15/7/1997, Garbosi Scheda).
4. Vanno rigettati, perché infondati e in ogni caso, perché trattasi di questioni di merito, anche le censure relative alla liquidazione dei danni.
Infatti, fermo restando che sicuramente il danno arrecato alla parte offesa è stato apprezzato, ai sensi dell'art. 185 C.P. in via definitiva e nel suo complesso e, quindi, sia quale danno morale (con ulteriore integrazione parziale ex art. 186 C.P., attraverso la pubblicazione della sentenza), che non essendo di natura economica, ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di valutazione meramente aritmetica, per cui la sua commisurazione in denaro deve necessariamente sopportare un apprezzamento soggettivo (Cass. Sez. 5^, 11/4/2000, Ferrara;
Sez 5^, 29/1/1977, n. 2113, Pendinelli); che quale danno patrimoniale, con ricorso all'equità, essendo estremamente difficoltoso determinarlo, in considerazione, da un lato, alla gravità dell'offesa e del prestigio personale e sociale del professionista e, dall'altro, della sua affievolita reputazione.
Infondata è anche la censura relativa alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa, che non contiene alcuna limitazione di responsabilità, ma autorizza la persona offesa, nel caso di diffamazione commessa a mezzo delta stampa, di richiedere, oltre al risarcimento ex art. 185 C.p., anche una somma a titolo di riparazione, da liquidarsi, chiaramente, in via equitativa, come avvenuto nella specie, in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.
5. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione, per avere i giudici concessa la sospensione condizionale della pena senza che gli imputati avessero richiesto tale beneficio, per non pregiudicare la possibilità di fruirne in futuro.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 16/3/1994, Rusconi) ha escluso che possa assumere rilevanza, ai fini di una impugnazione giuridica, la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali e più gravi condanne future, contrastando tale valutazione con la prognosi di non reiterazione criminale e di ravvedimento di cui all'art. 164.1 C.P..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001