Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
Poiché la nozione processuale di udienza si riferisce alla durata giornaliera dell'attività svolta alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non può essere fatta coincidere con quella di dibattimento, la quale corrisponde a tutta la fase processuale attraverso cui ha luogo il giudizio, alla rinuncia dell'imputato detenuto ad essere presente in udienza non può attribuirsi, salvo che ciò non risulti espressamente, il significato di rinuncia a presenziare all'intero dibattimento; ne deriva che, ove il giudizio non si esaurisca nell'udienza alla cui partecipazione l'imputato ha rinunciato, il giudice ha l'obbligo, sanzionato a pena di nullità, di assicurarne l'intervento a quelle successive, disponendone la traduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1999, n. 14088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14088 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Varola Presidente del 11/11/1999
Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
Dott. Lionello Marini Consigliere N.1436
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico Consigliere N.28535/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28 giugno 1999 da SA RI - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 334 del 17/24 giugno 1999, che ha confermato la sentenza resa il 4 dicembre 1997 dal Pretore di Rovereto, appellata dall'imputato, con la quale il SA era stato dichiarato colpevole dei delitti di cui all'art. 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386, all'art. 494, c.p., ed all'art. 640, c.p., - commessi il 12 maggio 1992 - e, ritenuto tra i reati il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Frasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso:
OSSERVA
Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza della corte di appello di Trento e di quella emessa in primo grado dal Pretore di Rovereto per violazione degli artt. 156, 178 e 179, 1^ e 2^ co., c.p.p., in quanto, benché egli fosse detenuto nella casa circondariale di Padova, non gli era mai pervenuta la notifica del rinvio a giudizio e non era stata di sposta la sua traduzione all'udienza nella quale era stato celebrato il processo. Il ricorso è fondato.
Era corretta l'affermazione della corte di appello che l'atto di citazione per il dibattimento di primo grado era stato ritualmente notificato all'imputato il 13 maggio 1996 per l'udienza originariamente fissata del 19 settembre 1996 ed eguale notifica dell'avviso di differimento del processo all'udienza del 7 novembre 1996 era avvenuta mediante consegna il 3 settembre 1996 dello stesso a sue mani nella casa circondariale di Imperia e che il SA il 4 settembre 1996 aveva rinunciato a comparire nella stessa con dichiarazione verbalizzata nel registro mod. IPI.
Il mancato esaurimento del dibattimento nell'udienza del 7 novembre 1996, tuttavia, poneva la questione, non affrontata dalla sentenza, se la rinuncia a comparire nella prima udienza consentisse la prosecuzione del dibattimento senza disporre la traduzione dell'imputato per le ulteriori udienze dell'8 maggio 1997 e del 4 dicembre 1997, benché egli, secondo quanto risulta dall'attestazione il 14 gennaio 1998 del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fosse ancora detenuto.
Sul punto, in senso positivo è stato affermato che la rinuncia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza dibattimentale opera anche per quella o quelle fissate successivamente a seguito di sospensione o rinvio del processo - e ciò pure nel caso in cui tale rinuncia sia stata specificamente indicata nella sua data -, e che, essendo egli posto a conoscenza del rinvio dall'annuncio verbale dato al difensore, che lo rappresenta a norma dell'art. 488, 1^ co., c.p.p., la sua successiva presenza sarebbe garantita dalla possibilità di revocare in ogni momento la rinuncia (cfr.: Cass. pen. sez. I, sent. 20 giugno 1995, n. 8002; cass. pen., sez. VI, sent. 14 gennaio 1998, n. 2327; cass. pen., sez. I, sent. 10 dicembre 1998, n. 5239). In contrario, anche se nella vigenza dell'abrogato codice di rito, si è sostenuto, invece, che la rinuncia dell'imputato detenuto a presenziare ad un'udienza specificamente indicata non si estenderebbe a quella successiva eventualmente disposta ex art. 431 v.c.p.p. (cfr.: Cass. pen., sez. II, sent. 25 ottobre 1989, n. 2206). Tale ultima opinione deve essere condivisa.
Dal testo dell'art. 477, 1^ co., c.p.p., il quale espressamente prevede che il dibattimento, nel caso in cui il non sia assolutamente possibile esaurirlo in una "sola" udienza, venga proseguito in udienze successive nei giorni seguenti, e dell'art. 486, 3^ co., c.p.p., il quale considera nel dibattimento una successione di udienze, si ricava che la nozione processuale di udienza si riferisce alla durata giornaliera della attività svolta alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non può essere fatta coincidere nel suo significato proprio con quella di dibattimento, che corrisponde a tutta la fase processuale attraverso la quale ha luogo il giudizio. Tale differenza di nozione comporta per la differenza dell'oggetto che alla rinuncia a presenziare ad una udienza del processo non può attribuirsi di per sè anche quella di manifestazione della volontà di non volere assistere al dibattimento e tale conclusione è confortata dalla considerazione che un atto dispositivo del diritto di difesa non può essere oggetto di interpretazione estensiva e che, se è pur vero che l'indisponibilità a comparire in una udienza si può risolvere nell'assenza all'intero dibattimento, ove lo stesso in questa si esaurisca, le ragioni che possono indurre l'imputato, benché non legittimamente impedito, ad assentarsi da un'udienza possono essere le più varie e prescindere da un suo disinteresse a partecipare personalmente al giudizio.
Unicamente, quindi, nel caso in cui dalla rinuncia dell'imputato detenuto a presenziare ad una udienza possa desumersi con certezza anche quella di non volere partecipare all'intero dibattimento deve ritenersi necessaria una revoca della volontà da lui precedentemente manifestata per imporne la traduzione nelle udienze alle quali il processo sia stato successivamente rinviato, mentre in caso contrario il giudice non potrà sottrarsi all'obbligo, sanzionato a pena di nullità dall'art. 178, lett. c), c.p.p., di assicurare in esse l'intervento dell'imputato, disponendone la traduzione, salvo l'intervento di ulteriori rinunce.
A tale regola non si è attenuto il Pretore di Rovereto, il quale, benché l'imputato avesse dichiarato di "rinunciare a presenziare all'udienza del 7 novembre 1996" e senza la prova della volontà del detenuto di non partecipare anche alle successive udienze nelle quali si sarebbe svolto il dibattimento, ha omesso di ordinarne la traduzione nelle per l'8 maggio e 4 dicembre 1997, definendolo in quest'ultima contumace.
Essendo stata tempestivamente dedotta con l'atto di appello la nullità assoluta del giudizio e della decisione di primo grado, devono essere annullate, dunque, la sentenza impugnata e quella resa il 4 dicembre 1997 dal Pretore di Rovereto e gli atti vanno rinviati al Tribunale di Rovereto competente per il giudizio per effetto del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nonché la sentenza resa dal Pretore di Rovereto il 4 dicembre 1997 e rinvia gli atti al Tribunale di Rovereto per il giudizio.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1999