Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, cod. pen. - anche dopo le modifiche introdotte nell'art. 600 bis cod. pen. dalla L. n. 172 del 2012 - è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento.
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- 1. Art. 600-bis - Prostituzione minorile (1)https://www.filodiritto.com/
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (1) Articolo aggiunto …
Leggi di più… - 2. Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-bis) Il fatto La Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva condannato un'imputata alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 600 bis c.p. poiché induceva alla prostituzione una minore costringendola a prostituirsi per strada, dopo averla abbigliata e truccata all'uopo, e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell'affitto della casa dove era ospitata per poi indurla in seguito a continuare nel meretricio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2015, n. 19539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19539 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U R A TA messimerio JADE 1 9 5 3 9 /15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 617 Sent. n. sez. Composta dai Sigg.ri Magistrati PU - 24/02/2015 Dott. Aldo Fiale - Presidente - - Consigliere - R.G.N. 34959/2014 Dott.ssa Chiara Graziosi Dott. Vincenzo Pezzella - Consigliere - - Consigliere rel. Dott. Alessio Scarcella - Dott. Enrico Mengoni - Consigliere - In caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere la generalità e gli altri d'ali klantificativi, 0 norma dell'art. 52 SENTENZA d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio sui ricorsi proposti da: Qa richiesta di parte ✓ imposto dalla legge S.I. n. (omissis) A fale D.E. (omissis) avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 3/06/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. Salzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per la ricorrente D. le conclusioni dell'Avv. F. Aronica, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
be O S C U R A TA RITENUTO IN FATTO 1. S.I. D.E. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data 3/06/2013, depositata in data 17/06/2013, con cui veniva confermata la sentenza del tribunale di PAVIA del alla pena di 7 anni e19/09/2012, che, condannava, rispettivamente, il S. D. alla pena di anni4 mesi di reclusione ed € 30.000,00 di multa e, la 6 e mesi 8 di reclusione ed € 26.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento danni e spese processuali in favore della costituita parte civile Comune di Battuda, entrambi per i reati di prostituzione minorile (capo c): art. 600 bis cod. pen., contestato come commesso dal gennaio al 20/05/2009), e, il solo SERBAN, per il reato di induzione e sfruttamento della prostituzione aggravato e continuato (capo b): artt. 81 cpv cod. pen., artt. 3, n. 4 ed 8 e 4, n. 7 legge n. 75/1958: contestato come commesso dall'agosto 2009 al giugno 2009), unificati i capi b) e c) sotto il vincolo della continuazione.
2. Con il ricorso D. proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. F. Aronica, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della inosservanza e erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile al delitto di cui all'art. 600 bis cod. pen. la tesi della pluralità di reati anziché di reato unico;
in sintesi, sostiene la ricorrente, i giudici di appello avrebbero ritenuto che tra le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento sussista un concorso di reati che giustifica l'aumento della pena ex art. 81, cpv., cod. pen.; diversamente, ad avviso della ricorrente, la dottrina maggioritaria sarebbe invece orientata nel ritenere che in tale delitto le condotte contemplate costituirebbero modalità integrative di un unico reato, tesi che è stata seguita anche da parte della giurisprudenza di questa Corte (il richiamo, in ricorso, è alla sentenza n. 43414/2010 di questa stessa Sezione); in ogni caso, prosegue la ricorrente, quand'anche si ritenesse di dover aderire alla tesi che si tratti di reato plurimo e non unico, non sarebbe comunque stata adeguatamente D. motivata dalla Corte d'appello l'estensione alla del trattamento sanzionatorio inflitto al S. essendo tale scelta illogica e contraddittoria, emergendo una serie di indici che denotavano una compressione della facoltà di 2 O S C U R A TA autodeterminazione della donna, affievolendone l'immagine negativa emergente dalla sentenza.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base nonché sulla mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, relativamente all'aumento di pena per l'applicazione della continuazione interna per il reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione censurabile in quanto illogica e contraddittoria, che dimostrerebbe una disattenta valutazione delle risultanze processuali e delle peculiarità del caso;
in estrema sintesi, la ricorrente, premessa la rigorosa giurisprudenza che si sarebbe venuta a formare in ordine al concorso omissivo ex art. 40 cod. pen. nei confronti del familiare inerte che non intervenga ad interrompere la riprovevole condotta illecita del complice, sostiene che una serie di elementi avrebbero influenzato l'agire della donna, traducendosi in uno stato di impotenza nei confronti del concorrente S. (esistenza di un legame di sudditanza e subordinazione tra il S. e la D. emergente sia da dichiarazioni della donna che da conversazioni intercettate;
continuo monitoraggio dei movimenti della D. da parte del S. anche dopo l'incidente occorso alla figlia nel maggio 2009) e, inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'atteggiamento collaborativo della donna, dimostrato sin dalle indagini preliminari, nemmeno valutando il comportamento della donna dopo l'incidente occorso alla figlia in data 20/05/2009; tutti elementi che sarebbero stati travisati dalla Corte territoriale, honna che avrebbe continuato a vedere nell'atteggiamento della dona nei confronti del S. l'abiura di un affetto materno, che stava in realtà riacquistando il suo naturale spessore.
3. Con il ricorso S. proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. F. Caccamo, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della inosservanza e erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. 3 O S C U RATA La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile l'aumento sanzionatorio per la continuazione interna in relazione all'art. 600 bis cod. pen.; in particolare, riprendendo sostanzialmente quanto già sostenuto dalla D. nel primo motivo, il ricorrente premette che, a differenza del delitto di cui all'art. 3, legge n. 75 del 1958 che è a dolo specifico, il delitto di cui all'art. 600 bis cod. pen., è a dolo generico ed ha una struttura unitaria;
alla stregua di tale considerazione, osserva il ricorrente, non sarebbe stato possibile, ai fini dell'aggravamento sul piano sanzionatorio, distinguere le tre condotte indicate dal comma primo dell'art. 600 bis cod. pen. ed applicare un aumento a titolo di continuazione interna, così ricorrendo in via analogica a quanto invece possibile in relazione all'art. 3, legge n. 75 del 1958. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
5. Ed invero, possono essere congiuntamente esaminati il motivo di ricorso S. e il primo motivo di ricorso D. attesa l'identità del profilo di doglianza agli stessi sotteso. Come anticipato, i ricorrenti si dolgono per aver la Corte d'appello applicato erroneamente l'art. 81 cod. pen. (aumento a titolo di continuazione interna) in relazione al delitto di prostituzione minorile;
si tratterebbe, in estrema sintesi, di un unico reato e non di norma a più fattispecie, dunque non sarebbe stato possibile disporre l'aumento a titolo di continuazione interna per la contestata pluralità delle condotte (induzione, favoreggiamento e sfruttamento). La Corte d'appello, nel confutare la tesi difensiva sollevata nei motivi di appello dalla sola D. (ma non dal S. ciò che rende, per ciò solo, inammissibile il relativo motivo, atteso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione: v., ex multis, Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577), motiva richiamando la differenza tra le diverse condotte codificate dal primo comma dell'art. 600 bis cod. pen., richiamando la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell'art. 3, legge n. 75 del 1958. 6. Ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di appello. 4 O S C U R AT A Ed invero, non può sottacersi che, sulla questione, è ravvisabile un contrasto giurisprudenziale, sorto nel medesimo anno e sostenuto da due decisioni di questa stessa Sezione. Secondo un primo orientamento, infatti, le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, cod. pen., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento (Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010 - dep. 04/06/2010, L., Rv. 247632; principio affermato in relazione ad una fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell'attività di quest'ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità). Altro orientamento, invece, sostiene che nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento о di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto (Sez. 3, n. 43414 del 28/10/2010 - dep. 07/12/2010, M e altro, Rv. 248675). L'analisi della motivazione delle due decisioni, tuttavia, consente di ritenere del tutto coerente col dato normativo il primo dei due orientamenti, cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità. Ed infatti, si legge nella decisione che lo sostiene che i reati previsti nel comma primo dell'art. 600 bis cod. pen. (nel testo vigente all'epoca dei fatti, oggi invero sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172), possono concorrere. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 3 L.75/1958 incrimina con identica sanzione tre distinte condotte induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione per cui tra i reati è ammissibile un concorso interno (v., tra le tante: Sez. 3, n. 2730 del 05/11/1999 - dep. 07/03/2000, Gori A, Rv. 215758). La conclusione, sostiene coerentemente la decisione espressione dell'orientamento che considera il delitto come norma a più fattispecie, è trasferibile anche al testo normativo dell'art.600 bis c.p. che ha abbandonato il metodo casistico della L.75/1958 e che (lo si ripete, nel teste vigente all'epoca del fatto) punisce chiunque induce alla prostituzione un minore degli anni diciotto ovvero" ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La diversità della tecnica legislativa non deve indurre a ravvisare un unico delitto commesso con diversificate modalità; è chiara l'intenzione del Legislatore di prevedere tre distinte fattispecie alternative di reato che sono distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. A fronte di tale corretto argomentare, la decisione espressione dell'opposto orientamento, si limita a rilevare che le condotte incriminate vengono in rilievo 5 O S C U R A T A come possibili modalità di commissione di un unico reato. Si tratterebbe in sostanza si legge nella motivazione secondo autorevole dottrina, di una molteplicità di condotte con cui può essere commesso il reato. La previsione in un unico contesto di più condotte, indurrebbe dunque a propendere per la tesi che trattasi di un unico reato e non di una pluralità di reati. Ai fini della configurabilità del reato sarebbe, quindi, sufficiente porre in essere una sola delle condotte tipiche.
7. Questo Collegio non può non rilevare la coerenza argomentativa del primo orientamento che, si osserva, non viene ad essere scalfito (ma vieppiù rafforzato) dalla modifica normativa introdotta dalla recente novella operata dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172. Ora, indurre, favorire o sfruttare la prostituzione non può certo dirsi che fossero sino ad oggi condotte penalmente lecite, essendo già considerate dalla L. 20.2.1958, n. 75 (c.d. legge Merlin). Più precisamente, l'art. 3, n. 5, della legge citata puniva chiunque inducesse alla prostituzione una "donna" di età maggiore con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 (euro 258) a lire 20.000.000 (euro 10.329). Tale pena era appunto raddoppiata nel caso di "persona" minore degli anni ventuno (art. 4, n. 2). Leggendo in uno le due norme, la tutela sembrava già comprendere il minore degli anni ventuno, sia di sesso femminile che di sesso maschile. Quanto alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, essa era già disciplinata, con le medesime sanzioni sopra indicate, dall'art. 3, n. 8, L. 20.2.1958, n. 75. Infine, neppure la condotta di sfruttamento appare radicalmente nuova, poiché già prevista nell'indicato art. 3, n.
8. Sotto tale profilo, poi, proprio la tecnica normativa adoperata dal legislatore all'atto dell'introduzione dell'art. 600 bis cod. pen., esclude che possano riproporsi le questioni (già discusse in relazione alla legge Merlin e, come visto, risolte nel senso che ci si trovi in presenza di norma a più fattispecie e non di un unico reato a condotte alternative) relative alla individuazione, nelle condotte appena indicate, di una ipotesi di norma penale cumulativa o di un caso di norma penale alternativa, a seconda che alla molteplicità delle espressioni verbali corrisponda una molteplicità di norme (e, dunque, ad una pluralità di condotte illecite, possibilità di concorso di reati), oppure una molteplicità di modalità integrative di un unico delitto. Ed invero, pur essendovi difformi opinioni della dottrina formatasi in sede di primo commento alla novella, ritiene il Collegio che proprio la nuova formulazione della norma, seguita alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012, è indicativa della volontà del legislatore (già 6 O S C U R A T A presente nel previgente testo) di prevedere una norma a più fattispecie, dunque ritenendo ammissibile il concorso. L'art. 4, 1° co., lett. g, L. 1.10.2012, n. 172 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007 (sulla quale v. sub art. 414 bis), ha integralmente sostituito il testo dell'art. 600 bis. L'art. 19 della Convenzione di Lanzarote chiede di configurare quale reato le condotte consistenti: a) nel reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione;
b) costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c) ricorrere alla prostituzione di un bambino. La Convenzione contiene anche una definizione di «prostituzione infantile» individuata nel «fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona» (art. 19, 2° co., Convenzione). Per dare attuazione a tale previsione il legislatore ha sostituito il testo dell'art. 600 bis introducendo, nel 1° co. della norma, l'indicazione espressa, quali condotte penalmente rilevanti, del reclutamento (art. 600 bis, 1° co., n. 1) e della gestione, organizzazione e controllo della prostituzione minorile, nonché il fatto di trarre altrimenti profitto dalla prostituzione (art. 600 bis, 1° co., n. 2). Nel 2° co. della norma, è stato introdotto il riferimento espresso all'esistenza di un «corrispettivo» in denaro o altra utilità, con eliminazione del riferimento al carattere economico di tale utilità; in conformità al testo della Convenzione, per integrare il delitto è sufficiente anche la mera promessa del corrispettivo. Ponendo attenzione al dato letterale, occorre dunque concludere come anche nel novellato art. 600 bis cod. pen. la previsione in un unico contesto di diverse condotte, sembra indicare, più chiaramente di quanto non avvenisse con le divisioni in corrispondenti numeri dell'art. 3, L. 20.2.1958, n. 75, che si è in presenza non di un unico reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie le quali, pertanto, possono concorrere avendo ciascuna un'obiettività giuridica diversa e sono costituite da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento. Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto: "Anche nel novellato art. 600 bis, comma primo, cod. pen. la previsione in un unico contesto di diverse condotte rende possibile il concorso, essendosi in presenza non di un unico reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie le quali, pertanto, possono concorrere avendo ciascuna un'obiettività 7 O S C U RA TA giuridica diversa e sono costituite da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento". D.
8. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente prospetta un vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che la donna era subordinata al S. La Corte territoriale, sul punto, motiva sul disvalore complessivo del comportamento osservato dalla ricorrente (v. pag. 6 dell'impugnata sentenza), precisando come la stessa, dopo quanto accaduto (non va dimenticato che la stessa è la madre della minore avviata alla prostituzione), risulta aver intrapreso un'iniziale opera di distorsione dei fatti, offrendo versioni menzognere e non credibili agli investigatori, dimostrative dell'assoluta noncuranza del gravissimo e drammatico incidente, così poi ipoteticamente ricostruito, occorso alla minore: donde, si legge in sentenza, inevitabile è la stigmatizzazione di un comportamento che induce alla formulazione di un giudizio fortemente negativo, incompatibile con l'accesso ad istituti di favore del tipo invocato ovvero all'irrogazione di una pena meno severa. Trattasi, all'evidenza, di motivazione del tutto corretta e priva di vizi logici, avendo infatti i giudici territoriali negato la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti preponderanti, così svalutando la valenza degli elementi difensivi. Sul punto, non va infatti dimenticato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (v., tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419; Sez. 1, n. 3516 del 10/12/1985 - dep. 09/05/1986, Pipino, Rv. 172621). Anche tale motivo si appalesa dunque inammissibile per manifesta infondatezza.
9. I ricorsi devono essere, conclusivamente, rigettati. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
8 O S C U R A T A La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 24 febbraio 2015 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio ScarcellaSefill Aldo Fiale Aero fell Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Aldo Fiale Aero fieleдело DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MAG 2015 IL CANCELLIERE LuanaLuana Mariant 0