Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 4
Ove al reclutamento segua l'esercizio del meretricio in una casa di prostituzione diretta dal reclutante, le ipotesi previste ai n. 1 e 4 dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 concorrono, poiché l'esercizio di una casa di prostituzione ben può prescindere da ogni attività di reclutamento; non potendosi così parlare di mezzo necessario.
L'aggravante prevista dall'art. 4 n. 7 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (fatto commesso in danno di più persone) non è incompatibile con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione, per la cui configurabilità non risulta essenziale la pluralità dei soggetti che si prostituiscono.
Il reato di esercizio di casa di meretricio può concorrere con quello di sfruttamento della prostituzione quando l'esercente della casa percepisca, oltre le somme costituenti il compenso per l'attività di tenutario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall'esercizio del suo mestiere.
L'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 configura un'unica ipotesi di reato a fattispecie alternative e queste, anche se previste in uno stesso numero della norma possono concorrere allorché hanno una un'obiettività giuridica diversa e sono costituiti da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1999, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento