Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 2
Nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto.
La configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico non è esclusa dalla circostanza che il materiale stesso sia stato prodotto con il consenso del minore.
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- 1. In tema di detenzione di materiale pornografico realizzatoGiulia Sassaroli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte d'appello di Milano ha escluso che la condotta di chi detiene materiale pornografico, realizzato direttamente da una minore ultra quattordicenne e da questa consegnato consensualmente ad altro soggetto, integri il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p. In particolare, la Corte esclude che nel caso di specie vi sia stata utilizzazione del minore nella condotta detentiva, requisito necessario ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 600 quater c.p. che punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico «realizzato utilizzando minori degli anni diciotto». 2. Questo, in estrema …
Leggi di più… - 2. Profili di tipicita’ nella tutela della liberta’ psico-fisica e del pudore sessuale: Revenge pornMicaela Lopinto · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2021
Sommario: Abstract; Riferimenti normativi; 1. Introduzione; 2. La tipicità dell'art. 600 ter cp.; 3. Segue: la tipicità dell'art. 600 ter cp. ed i suoi rapporti con la tipicità dell'art. 600 quater cp.; 4. Ancora: i rapporti tra la tipicità degli artt. 600 ter e 600 quater cp e la tipicità del nuovo “revenge porn”; 5. Riflessioni conclusive; Riferimenti bibliografici. Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di porre l'accento, in sintesi, sulle principali tecniche di tutela dell'aspetto esteriore della persona nella società moderna, esaminando, a tal fine, alcuni profili inerenti alla tipicità degli artt. 600 ter, 600 quater e 612 ter cp anche alla luce dei principali orientamenti …
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 600-bis) Il fatto La Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva condannato un'imputata alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all'art. 600 bis c.p. poiché induceva alla prostituzione una minore costringendola a prostituirsi per strada, dopo averla abbigliata e truccata all'uopo, e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla lì da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell'affitto della casa dove era ospitata per poi indurla in seguito a continuare nel meretricio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2010, n. 43414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43414 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1689
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 12747/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di M.M. , nato a (omesso) ;
e F.C. , nato ad (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 12 ottobre del 2009;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore avv. Rossi Andrea, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 12 ottobre del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Belluno, assolveva M.M. dal reato ascrittogli al capo B) e, per l'effetto, riduceva nei suoi confronti la pena infettagli per gli altri reati ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 13600 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza con cui il predetto M. e F.C. erano stati ritenuti responsabili dei seguenti reati.
Il M. :
del delitto di cui agli artt. 600 quater e 604 c.p., perché, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procurava o comunque disponeva di materiale fotografico pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale della figlia tredicenne C. nel quale la minore era ritratta nuda con altra ragazza in una vasca da bagno in esplicita esibizione delle parti intime.
Fatto commesso in (omesso) ;
del delitto di cui agli artt. 600 quater e 604 c.p. perché, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procurava o comunque disponeva di materiale fotografico pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di H.A. , giovane XXXXXX di anni XX, nel quale la ragazza era ritratta nuda o parzialmente vestita in esplicita esibizione delle proprie parti intime;
in (omesso) ;
del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., e art. 600 bis c.p., comma 1 e art. 600 sexies c.p., per avere,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in una circostanza in concorso con F.C. , indotto alla prostituzione la Minorenne H.A.
allo stesso affidata dalla madre in XXXXXXX, perché fosse ospitata in Italia, presentando la stessa prima ad E..V. ed offrendo a quest'ultimo la possibilità di consumare 3 rapporti sessuali in tre occasioni diverse nella propria camera da letto e poi organizzando in concorso con F.C. un'esibizione all'interno del locale XXXXXX gestito dal F. nonché favorendo incontri sessuali retribuiti tra la ragazza e tali O.G. e V.E. .
Il F. :
del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 600 bis c.p., commi 1 e 2, per avere, in concorso materiale e morale con il M. , favorito la prostituzione della minorenne H.A. mettendo a disposizione della stessa il locale da lui gestito che nell'occasione era stato chiuso al pubblico, al fine di fare esercitare alla minore la prostituzione all'interno del locale.
Fatti commessi in (omesso) .
Il presente procedimento ha avuto origine da una denuncia querela sporta il 3 novembre del 2004 da M.C.M. . Questa, dopo avere premesso che aveva avuto una relazione con il M. , con il quale aveva procreato anche una bambina, dichiarò di avere rinvenuto all'interno del furgone di proprietà del predetto numerose fotografie riproducenti giovani donne nude in atteggiamenti lascivi. Aggiunse che il M. era solito ritrarre minorenni in foto lascive e che all'epoca conviveva a XXXXXXX con una quindicenne che le era stata affidata in XXXXXXX dai genitori.
Effettuata una perquisizione nell'abitazione del M. , gli investigatori rinvennero numerose foto di minorenni in posizioni oscene,ritratte da sole o in compagnia dello stesso M. . In quell'occasione gli inquirenti rinvennero nell'abitazione una giovane rumena, tale H.A. , nata in (omesso)
. Quest'ultima riferì di avere conosciuto in XXXXXXX il M. con il quale aveva avuto rapporti sessuali retribuiti.
Aggiunse che il predetto era solito riprenderla in "esibizioni pornografiche" e l'aveva invitata a trasferirsi in Italia presso la sua abitazione dove aveva avuto rapporti sessuali retribuiti con lo stesso e con altri suoi amici.
Precisò infine che il predetto più volte l'aveva condotta in un locale di (omesso), gestito da tale F.C. , dove aveva avuto rapporti sessuali retribuiti con lo stesso e con altri e dove si era anche esibita ballando nuda.
La responsabilità dei prevenuti è stata affermata sulla base delle dichiarazioni delle parti offese, delle persone che avevano avuto rapporti retribuiti con la minorenne e sul rinvenimento del materiale pedopornografico.
Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.
Il M. deduce:
la violazione della norma incriminatrice nonché mancanza di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 600 quater c.p., in quanto le foto di cui al capo a) non avrebbero valenza erotica e quelle relative alla H. erano state effettuate in occasioni di rapporti sessuali con la predetta la quale aveva prestato il proprio consenso;
la violazione della norma incriminatrice e mancanza di motivazione sul punto: assume che non è configurabile il reato di induzione alla prostituzione, in quanto la minore aveva essa stessa manifestato il desiderio di continuare a prostituirsi in Italia e che, relativamente al reato di favoreggiamento, il prevenuto non aveva avuto alcun ruolo attivo nel favorire gli incontri a pagamento;
inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, posto che la somma versata a titolo di risarcimento (Euro 5.000) deve ritenersi congrua.
Il F. denuncia mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato;
assume che non era consapevole della minore età della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, al limite dell'ammissibilità perché si ripetono in larga misura censure già compiutamente disattese dalla Corte territoriale senza l'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato, sono comunque infondati e vanno pertanto respinti.
Non è fondato il motivo sulla configurabilità del reato di cui art.600 quater c.p., che puniva, nella formulazione anteriore a quella introdotta con la L. n. 39 del 2006, chiunque, fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente (cioè sfruttamento di minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico minorile;
commercio di materiale pornografico minorile;
distribuzione e cessione dello stesso materiale pornografico;
, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. In proposito va anzitutto premesso che, mentre il reato previsto dall'art. 600 ter c.p. è integrato quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, come ha affermato la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 13/2000, per la configurabilità di quello previsto dall'articolo successivo non occorre che sussista tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del suddetto materiale. La norma, per non lasciare impunite talune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come si evince dall'inciso "fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente", quelle in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale.
Ciò premesso,con riferimento al reato sub a), i giudici del merito hanno accertato e dato atto che le foto erano numerosissime ed in alcune di esse la stessa figlia del ricorrente era ritratta nuda abbracciata con altra ragazza anch'essa nuda con esplicita esibizione dei propri genitali.
Hanno sottolineato che una foto riproduceva una bimba che tocca il seno ad un'altra più grande;
che un video riproduceva una bambina di pochi anni seduta sul water durante l'espletamento di un bisogno fisiologico e che la ripresa indugiava persino sul contenuto del water (cfr. sentenza di primo grado) Quindi la valenza erotica di tali foto è inequivocabile.
Con riferimento al reato sub b) si è rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che il materiale pedopornografico sia stato realizzato per uso personale con il consenso dell'interessata senza alcun intento divulgativo, in quanto l'art. 600 quater c.p., anche nella formulazione anteriore alla novella del 2006, puniva la mera detenzione consapevole del reato, a prescindere dalla circostanza che il materiale fosse stato prodotto con il consenso della minore.
Relativamente al delitto più grave si rileva che il reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, punisce chiunque induce alla prostituzione una persona minore degli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta il meretricio. Orbene le condotte incriminate vengono in rilievo come possibili modalità di commissione di un unico reato. Si tratta in sostanza, secondo autorevole dottrina, di una molteplicità di condotte con cui può essere commesso il reato. La previsione in un unico contesto di più condotte, induce a propendere per la tesi che trattasi di un unico reato e non di una pluralità di reati. Ai fini della configurabilità del reato è quindi sufficiente porre in essere una sola delle condotte tipiche. Nella fattispecie è indubitale quanto meno il favoreggiamento - che consiste nel prestare un qualsiasi contributo idoneo a rendere più facile l'esercizio del meretricio da parte del minore, per avere il prevenuto, non solo aiutato la minore a venire in Italia, ma per avere consentito che la stessa si prostituisse nella sua abitazione, in qualche occasione anche alla sua presenza nonché per avere avuto un ruolo attivo anche nell'organizzazione delle esibizioni a pagamento nel locale del F. . D'altra parte, l'induzione è configurabile, non solo quando si persuade una persona ad esercitare il meretricio, ma anche quando la si convince a proseguire la turpe attività,come è avvenuto nella fattispecie.
Con riferimento all'ultimo motivo del ricorso del M. si osserva che l'accertamento dell'integralità del risalimento prima del giudizio al fine della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 è rimesso al giudice del merito la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se non manifesta incongrua. Nella fattispecie quella dei giudici del merito, che hanno ritenuto incongrua la somma di euro cinquemila offerta alla H. , non può considerarsi manifestamente illogica.
Infondato è anche il ricorso del F. il quale è incentrato sulla mancata consapevolezza della minore età della H. .
I giudici del merito con motivazione adeguata hanno indicato gli elementi dai quali hanno desunto la consapevolezza del F. sulla minore età della minore.
In proposito hanno sottolineando anzitutto che la minore età si desumeva chiaramente dall'aspetto fisico della ragazza con la quale lo stesso F. aveva avuto diversi rapporti sessuali.
Hanno evidenziato poi che il F. prima dei fatti aveva avuto occasione di parlare più volte con il M. e con la ragazza, per cui non è verosimile che non abbia appreso o che non si sia accorto della minore età della ragazza. Infine e conclusivamente hanno osservato che il F. , quale gestore di un locale pubblico, aveva il dovere di informarsi sull'età delle persone che si esibivano in spogliarelli ed altre prestazioni sessuali nel suo locale. Di conseguenza il dolo sarebbe configurabile quanto meno nella forma eventuale avendo l'imputato accettato il rischio che la ragazza potesse essere minorenne.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010