Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 2
L'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa ad asserita mancanza di registrazione fonografica di interrogatorio desunta dalla omessa trasmissione dei relativi nastri magnetici al tribunale del riesame).
Le avvertenze che l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prescrive siano eseguite prima dell'inizio dell'interrogatorio nei confronti della persona che deve renderlo possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale. (Nella specie, in cui risultavano difformità tra il testo del verbale stenotipico e quello del verbale riassuntivo redatto manualmente, la Corte, pur escludendo una attendibilità prevalente del primo sul secondo, ha ritenuto soddisfatta la prescrizione della norma citata con la preventiva assicurazione fornita dal P.M. all'interrogato che egli avrebbe avuto le "garanzie" e che sarebbero valse nei suoi confronti le incompatibilità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2002, n. 41160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41160 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/11/2002
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3539
3. Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 019907/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NU N. IL 29/09/1960;
avverso ORDINANZA del 26/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Fraticelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale nei confronti, fra gli altri, di IC UN, ritenuto gravemente indiziato, per quanto qui ancora d'interesse, di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A), partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) e violazioni alla legge sulle armi (capi M-2 ed M-20);
- che, a sostegno di tale decisione, ed illazione a specifiche doglianze difensive, il tribunale osservò, in sintesi:
a) che non sussisteva la denunciata inutilizzabilità, per violazione dell'art. 141 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese dai "collaboranti" GL AB e GL NI (sulle quali essenzialmente su basava il costrutto accusatorio), potendo detta inutilizzabilità derivare soltanto dalla effettiva, mancata effettuazione della prescritta fonoregistrazione - nella specie da escludersi, sulla base di acquisita, specifica attestazione del pubblico ministero contenuta in una apposita nota diretta al tribunale del riesame il 22 aprile 2002 - e non dalla sola mancata trascrizione di essa e, meno ancora, dalla mancata trasmissione dei relativi nastri;
acquisizione, quella anzidetta, da riguardarsi come legittima, nonostante l'assenza di poteri istruttori in capo al tribunale, in quanto rispondente ad un "dovere funzionale del decidente";
b) che non sussisteva neppure la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni anzidette per mancata, rituale rinnovazione delle stesse, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n.63, risultando dai relativi verbali, in data 15 dicembre 2001, che l'Ufficio dava atto dell'avvenuta effettuazione di tutti gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p. (nel testo novellato dalla suddetta legge), e non potendosi attribuire rilievo alcuno al fatto che la rinnovazione in questione fosse stata effettuata oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari;
c) che, nel merito, la gravità degli indizi di colpevolezza emergeva dalla convergenti dichiarazioni dei due "collaboranti", indicative, in particolare, dell'affiliazione del IC al gruppo facente capo a tale UD NI, nulla rilevando - a fronte delle specifiche connotazioni dell'attività criminosa ascritta al suddetto imputato, concretamente caratterizzata da "utilizzazione della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo" - il fatto che il nominato UD fosse stato ritenuto, in una recente sentenza della locale corte d'assise, prodotta in copia dalla difesa, responsabile di partecipazione ad un sodalizio criminoso non connotato dall'uso del c.d. "metodo mafioso";
d) che, sempre nel merito, appariva sussistente il requisito delle esigenze cautelari, con particolare riguardo a quella di cui all'art.274, comma 1, lett. c), c.p.p., sia per l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (sulla quale non aveva incidenza l'elemento costituito dal mero decorso del tempo, in assenza di comportamenti indicativi di sopravvenuta dissociazione del soggetto dal mondo della criminalità organizzata), sia per la specifica gravità dei fatti addebitati;
- che avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del IC denunciando:
1) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei "collaboranti" per inosservanza dell'art. 141 bis c.p.p., sull'assunto che l'indicazione preliminare dell'avvenuto uso di apparecchiature di registrazione, contenuta soltanto nei primi verbali delle dichiarazioni rese da GL AB il 19 gennaio 1998 e da GL NI il 12 marzo 1998, non dimostrava che fosse stato registrato anche il contenuto di tutti i verbali successivi (tanto che il tribunale del riesame, in altra ordinanza relativa ad un coindagato di nome LL, aveva escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal GL NI il 18 marzo 1998), e non rilevava in contrario, nella riscontrata assenza dagli atti delle riproduzioni fonografiche solitamente allegate ai verbali, l'attestazione del pubblico ministero (peraltro acquisita dal tribunale nell'esercizio di poteri istruttori ad esso non spettanti), circa l'avvenuta effettuazione della fonoregistrazione, specie alla luce di una ordinanza della locale corte d'assise in data 2 dicembre 1999, prodotta in atti dalla difesa, con la quale - si afferma - era stata "sancita l'inutilizzabilità di un verbale riassuntivo (assunto dallo stesso P.M. Dott. Rinella con le medesime modalità di cui agli interrogatori dei GL) perché dalla effettuata trascrizione della registrazione risultava una breve interruzione della stessa";
2) assenza di motivazione in ordine all'eccezione, formulata con memoria depositata all'udienza del 26 aprile 2002, di "violazione del termine di tre giorni liberi che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione di qualsiasi udienza dinanzi al tribunale del riesame e la data dell'udienza medesima"; ciò con riferimento al rinvio disposto dal tribunale, ad udienza già chiusa, il 22 aprile 2002;
3) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei due GL per "violazione degli artt. 64, comma 3, c.p.p., 26, comma 2, della legge n. 63/2001,25 della L. n. 45/2001 e 407, comma 3, c.p.p.",
sull'assunto che, in sintesi:
- il verbale stenotipico delle dichiarazioni rese da GL AB il 15 dicembre 2001 non dava atto dell'avvenuta formulazione di tutti gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, c.p.p., nel testo novellato dalla legge n. 63/2001, ma soltanto dell'avvertimento, da parte del pubblico ministero, che l'interrogato avrebbe avuto "le garanzie" e sarebbero nei suoi confronti valse "le incompatibilità degli artt. 197 e 197 bis"; e le risultanze del predetto verbale sarebbero state da considerare prevalenti su quelle emergenti dai verbali riassuntivi, redatti su moduli prestampati, cui si era riferito il tribunale;
- sempre dal suddetto verbale stenotipico, non risultavano "espressamente e specificamente confermati gli interrogatori resi in precedenza", come dimostrato - si afferma - dalla lettura del f. 14 del medesimo verbale da cui risultava che, a domanda del pubblico ministero circa la veridicità o meno delle dichiarazioni precedenti, il GL AB aveva risposto: "Alcune erano veritiere e per alcune mi ero confuso a dire i fatti e non mi rendevo conto....";
- le dichiarazioni di entrambi i "collaboranti" erano state raccolte dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari e quelle del GL AB anche dopo la scadenza del termine di 180 giorni previsto dalla legge n. 45 del 2001, mentre quelle del GL NI non erano state precedute, stando alle risultanze del verbale stenotipico, dall'avvertimento che esse potevano essere utilizzate anche nei di lui confronti e consistevano, inoltre, in una generica (e pertanto invalida) conferma delle dichiarazioni precedenti;
4) difetto ed illogità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sull'assunto che, anche ad ammettere la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatone dei GL, le stesse sarebbero state comunque inidonee a rendere plausibili gli addebiti, formulati a carico di ricorrente, di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, atteso che nessuno degli altri "collaboranti" aveva confermato l'esistenza di detta partecipazione (peraltro non espressamente affermata, con riguardò al secondo dei suddetti reati associativi, neppure dai GL), e che, d'altra parte, il UD, indicato dall'accusa come capo del gruppo al quale il ricorrente avrebbe aderito, era stato, in separato procedimento, condannato solo come partecipe di detto sodalizio, qualificato come associazione per delinquere comune;
le stesse dichiarazioni, inoltre, non sarebbero state idonee neppure a costituire grave indizio con riguardo agli addebiti in materia di armi;
5) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, basata - si afferma - sulla mera "presunzione legale" e su "vuote clausole di stile", senza considerazione delle deduzioni difensive con le quali sarebbe stata "dimostrata l'acquisizione di elementi idonei ad escludere comunque qualsiasi attuale esigenza di cautela";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo alla denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatone dei fratelli GL, va anzitutto puntualizzato, in linea di principio, che se la legge prevede determinati adempimenti a pena di inutilizzabilità, quest'ultima può essere ritenuta sussistente solo quando l'inosservanza dei suddetti adempimenti risulti positivamente dimostrata, non potendo certamente bastare la sua mera ipotizzabilità sulla base della sola mancanza della prova documentale dell'adempimento di cui di volta in volta si fa questione, quando la presenza di una tale prova, nella fase procedimentale in cui la questione stessa viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. Nella specie, dunque, il solo fatto che non siano state a suo tempo trasmesse al tribunale del riesame le registrazioni fonografiche delle dichiarazioni in questione non può certamente costituire dimostrazione della loro mancata effettuazione, da cui soltanto sarebbe potuta derivare la inutilizzabilità (in tal senso già si è espressa, del resto, questa stessa sezione con sentenza 22 dicembre 2000 - 21/febbraio 2001 n. 8778, Tropea, m. 218187. Meno che mai, quindi, può ritenersi sussistente la suddetta inutilizzabilità sulla base della mera ipotesi - quale in effetti appare quella dedotta nei motivi di ricorso - che alla preliminare attestazione, contenuta nell'intestazione dei verbali riassuntivi (come espressamente riconosciuto dalla difesa) dell'avvenuto uso di apparecchi di fonoriproduzione, non abbia poi corrisposto l'effettiva, integrale registrazione, senza interruzione, delle dichiarazioni rese, nulla rilevando in contrario il fatto che, in altro procedimento (secondo quanto affermato nel ricorso) sia stata dichiarata la inutilizzabilità di altre dichiarazioni, asseritamente (ed incontrollabilmente, in questa sede) assunte dallo stesso magistrato del pubblico ministero con le stesse modalità adoperate per l'assunzione delle dichiarazioni dei GL, per la specifica ragione che, in quelle dichiarazioni, sarebbe stata riscontrata una breve interruzione della registrazione;
e tutto ciò anche a voler prescindere dall'esistenza, in atti, della formale attestazione rilasciata dall'ufficio del pubblico ministero, su richiesta del tribunale, in ordine all'avvenuta effettuazione integrale delle registrazioni;
attestazione a proposito della quale mette poi conto osservare che la sua acquisizione - quale che sia l'opinione che si possa nutrire in ordine alla opportunità o necessità dell'iniziativa assunta dal tribunale - non può, in ogni caso, costituire esercizio di veri e propri poteri istruttori (dei quali il tribunale non dispone), atteso che poteri di tal genere si esercitano per loro natura, solo con provvedimenti di carattere autoritativo, mentre tale carattere, all'evidenza, manca in una semplice richiesta che, come nella specie, venga rivolta ad una parte perché produca, nel suo stesso interesse, documentazione di cui il tribunale avverte la necessità. Una tale richiesta, infatti, quali che siano i termini nei quali viene formulata, non ha altro valore oggettivo se non quello di costituire una mera sollecitazione all'esercizio del diritto di ciascuna parte di produrre, all'udienza del riesame, atti o documenti di qualsivoglia genere, come espressamente previsto, con l'uso della generica espressione "elementi", dall'art. 309, coma 9, c.p.p.
- che, quanto alla denunciata assenza di motivazione sul mancato accoglimento della eccezione formulata dalla difesa davanti al tribunale del riesame a proposito dell'asserita violazione del termine di comparizione di tre giorni liberi, appare sufficiente osservare che la stessa difesa, affermando, nel ricorso, che la proposizione di detta eccezione avvenne "con la memoria depositata all'udienza del 26 aprile 2002", riconosce chiaramente di essere stata presente a tale udienza, per cui, ammesso e non concesso che la denunciata violazione fosse stata effettivamente riscontrabile, essa sarebbe stata comunque sanata dalla comparizione della parte interessata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 184, comma 1, c.p.p.;
- che, relativamente alla dedotta inosservanza del novellato art. 64 c.p.p. nell'assunzione delle dichiarazioni del GL AB in data 15 dicembre 2001, il fatto che nel verbale stenotipico le avvertenze previste dal citato articolo risultino date nella forma sintetica ivi indicata non doveva, di per sè, in alcun modo indurre il tribunale a ritenere che ciò costituisse causa di inutilizzabilità giacché, in primo luogo, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi;
in secondo luogo, l'art. 64 c.p.p., nel prevedere a pena di inutilizzabilità le avvertenze in questione, non prescrive alcuna formula sacramentale, per cui nulla esclude che esse possano essere date anche in forma sintetica, purché sufficientemente chiara, quale, nella specie, ben avrebbe potuto essere ritenuta anche quella emergente dal verbale stenotipico;
- che l'assunto secondo il quale il GL AB non avrebbe neppure, in realtà, confermato le precedenti dichiarazioni accusatone non può certo dirsi validamente sostenuto, davanti al tribunale del riesame, dal solo, generico richiamo operato dalla difesa all'isolato frammento dell'interrogatorio del predetto "collaborante" cui essa ha fatto riferimento, specie considerando che detto frammento, nel suo testuale tenore (quale sopra riportato, per come trascritto nel ricorso) non appare neppure specificamente riferito alla posizione del IC ma riguarda, genericamente, tutto il complesso delle dichiarazioni anzidette, di alcune delle quali (non meglio specificate) il dichiarante conferma comunque la veridicità;
- che, quanto alla rinnovazione delle dichiarazioni del GL NI, vale, relativamente alla dedotta causa di inutilizzabilità costituita dall'omesso avvertimento, stando al verbale stenotipico, che esse potevano essere utilizzate nei confronti del dichiarante, quanto osservato in precedenza a proposito dei rapporti tra verbale redatto in stenotipia e verbale redatto a mano mentre, relativamente alla denunciata genericità della conferma, essa, in mancanza di espressa norma che imponga una conferma di tipo analitico non può, di per sè, costituire neppure causa di mera irregolarità e meno che mai, quindi, causa di irregolarità, potendo tutt'al più, teoricamente incidere sul giudizio di concreta attendibilità;
- che neppure il fatto che la rinnovazione delle dichiarazioni dei "collaboranti", ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge n.63/2001, fosse avvenuta oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari (essendo queste, comunque, tuttora in corso), doveva essere ritenuto dal tribunale come causa di inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni, avuto riguardo all'orientamento più volte espresso da questa Corte ed al quale il collegio ritiene di dover prestare adesione (ved., in proposito, fra le altre: Cass. 1^, 7 febbraio-24 aprile 2002 n. 15685, Selliamone, m.221329; Cass. 1^, (- 20 marzo 2002 n. 12575, Prannoi, m. 221375; Cass. 1^, 29 gennaio -12 marzo 2002 n. 10462, Dedato, m. 221553; Cass. 1^, 25 marzo-10 maggio 2002 n. 17900, Perna, m. 221704; Cass. 1^, 26 marzo -22 maggio 2002 n. 20071, Gentile, m. 221706);
- che parimenti doveva escludersi, così come ha fatto il tribunale, ogni rilevanza al fatto che la summenzionata rinnovazione fosse avvenuta dopo la scadenza del termine di 180 giorni previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 13 febbraio 2001 n. 45, per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, dal momento che detto termine, come questa Corte ha già avuto modo più volte di chiarire (ved. per tutte, Cass. 5^, 1 marzo - 3 maggio 2002 n. 16199, Di Dio, m. 221909), riguarda soltanto coloro che, prima dell'entrata in vigore della citata legge, avessero solo "manifestato la volontà di collaborare" e non anche coloro che avessero già, di fatto (come nel caso dei GL), iniziato la collaborazione;
- che, con riguardo al denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni dei GL (posto che essere fossero utilizzabili), a costituire gravi indizi di colpevolezza a carico del IC, trattasi di censura da riguardarsi addirittura come inammissibile in questa sede, siccome basta su elementi di mero fatto, non apprezzabili ai fini di un giudizio di legittimità e, per giusta, palesemente privi, comunque, di decisiva rilevanza, atteso che: a) la mancata conferma, da parte di altri "collaboranti", delle summenzionate dichiarazioni non costituisce, di per sè, siccome suscettibile delle più varie spiegazioni, elemento tale da dover necessariamente incidere sulla loro credibilità; b) il fatto che il UD, in altro procedimento, fosse stato ritenuto soltanto partecipe di associazione per delinquere ordinaria non implicava affatto che siffatto giudizio dovesse essere necessariamente recepito nell'ambito del diverso procedimento in cui si colloca l'ordinanza impugnata;
- che per quanto concerne, infine, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, le censure espresse nel ricorso si appalesano come del tutto generiche ed assertive, per cui non può che esprimersi, anche con riguardo ad esse, un giudizio di inammissibilità;
- che, conclusivamente, per le ragioni finora illustrate, il ricorso, nel suo complesso, non può che essere rigettato, in quanto privo di giuridico fondamento, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2002