Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2002, n. 41160
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

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L'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa ad asserita mancanza di registrazione fonografica di interrogatorio desunta dalla omessa trasmissione dei relativi nastri magnetici al tribunale del riesame).

Le avvertenze che l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prescrive siano eseguite prima dell'inizio dell'interrogatorio nei confronti della persona che deve renderlo possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale. (Nella specie, in cui risultavano difformità tra il testo del verbale stenotipico e quello del verbale riassuntivo redatto manualmente, la Corte, pur escludendo una attendibilità prevalente del primo sul secondo, ha ritenuto soddisfatta la prescrizione della norma citata con la preventiva assicurazione fornita dal P.M. all'interrogato che egli avrebbe avuto le "garanzie" e che sarebbero valse nei suoi confronti le incompatibilità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2002, n. 41160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41160
    Data del deposito : 20 novembre 2002

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