Sentenza 1 luglio 2005
Massime • 1
Non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché un giornalista, nel corso di una trasmissione televisiva, accusi un magistrato del P.M. di svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona.
Commentario • 1
- 1. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2005, n. 29509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29509 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 01/07/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1568
Dott. BRUNO AO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 047473/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR LO N. IL 06/06/1949;
avverso SENTENZA del 24/09/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. BERASI Francesco del Foro di Milano.
Udito il difensore Avv. VARISINI Pierluigi del Foro di Milano. OSSERVA
La Corte d'appello di Brescia con sentenza 24.9.2004 confermava la decisione del tribunale della stessa città in data 25.3.2003 con la quale RI AO era stato ritenuto colpevole di reato di cui agli artt. 595 co. 2, 3 e 4 c.p. e 30 c. 3. 4 e 5 legge n. 223/90 in relazione agli artt. 13 e 21 legge n. 47/48 e condannato alla pena di euro 1.000 di multa.
All'imputato era stato addebitato di avere - nella qualità di direttore dei servizi giornalistici dell'emittente televisiva "Italia Uno" e quindi delegato al controllo della trasmissione televisiva "Fatti e Misfatti" - durante la detta trasmissione da lui condotta e mandata in onda il 26.2.1998, offeso la reputazione del dott. Gherardo MB, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, attribuendo allo stesso negligenze e scorrettezze nell'esercizio delle sue funzioni e pronunciando anche alcune frasi ritenute offensive;
non impedendo, inoltre, che frasi offensive fossero pronunciate, nel corso della trasmissione, dall'onorevole Tiziana LO, da lui intervistata. La trasmissione aveva ad oggetto le reazioni del mondo politico in ordine alle esternazioni effettuate, alcuni giorni prima, dal dott. MB, al "Corriere della sera" e ad un convegno organizzato dalla rivista "Micromega", in ordine ai lavori della Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta dall'on. D'Alema, sulla quale il magistrato aveva espresso forti critiche.
In particolare il dott. MB aveva sostenuto che la Commissione Bicamerale era "figlia del ricatto", frutto di compromessi e del consociativismo e che "la nuova Costituzione può avere come fondamento quel ricatto".
Dette frasi avevano provocato dure repliche, fra l'altro quelle dell'allora ministro della giustizia Flick, del presidente dei senatori della sinistra democratica, Salvi, dei presidenti della Camera e del Senato Violante e Mancino, che, seppur con toni diversi, avevano giudicato inammissibile, diffamante ed ingiustificata la delegittimazione della Bicamerale e quindi del Parlamento. Nello stesso periodo, inoltre, il magistrato esercitava funzioni di pubblico ministero nel processo contro la Guardia di Finanza che si celebrava a Milano.
Nel corso della trasmissione l'imputato aveva pronunciato le seguenti frasi: "MB è in aula nel processo della Guardia di Finanza come accusatore di NI.... Questa procura e questa giustizia accusano NI, accusa qualche esponente dell'opposizione, conducono indagini politiche e andando a manifestazioni come quelle di Micromega, che sono manifestazioni apertamente politiche... il loro compito e il loro fine è distruggere giudiziariamente il leader dell'opposizione". L'onorevole LO, intervistata, pronunciava a sua volta le frasi seguenti: "C'è situazione di illegalità permanente, perché questi procuratori non fanno altro che violare le norme sulle procedure, si appropriano di tutti i processi, di tutte le cose importanti sul piano processuale che accadono in Italia, scippano inchieste, processi e via dicendo... sono due anni che non fanno indagini a Milano e loro indagano a tempo pieno soltanto su NI. Tant'è che a Milano gli omicidi rimangono impuniti, le rapine rimangono impunite e via dicendo".
La Corte territoriale dichiarava, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione circa la nullità dell'ordinanza del tribunale in tema di ammissione delle prove e della sentenza pronunciata. Argomentava quindi - esaminando le singole espressioni pronunciate nel corso della trasmissione - che l'attribuzione al dott. MB del ruolo di accusatore di NI era un dato di realtà, tale essendo la sua funzione nel processo.
Risultavano invece fornite di portata offensiva le restanti espressioni adoperate dall'imputato.
Ed inoltre carica gravemente diffamatoria rivestivano le espressioni pronunciate dall'onorevole LO, alle quali l'imputato aveva prestato totale adesione sì da travalicare il limite del diritto di critica.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato denunciando, nel primo motivo, la nullità dell'ordinanza pronunciata dal tribunale in data 15.2.2001 in materia di ammissione di prove e della sentenza di primo grado.
Le censure - particolarmente diffuse - costituiscono, in sostanza, riproposizione delle ragioni di doglianza avanzate in sede di appello e motivatamente disattese.
Si assume al riguardo che il provvedimento indicato ha violato, sotto diversi profili, i precetti di cui all'art. 190 c.p.p. in ordine al diritto alla prova. Il tribunale infatti, mentre non ammetteva le prove testimoniali richieste dalla difesa, aveva, invece, disposto l'acquisizione di prove documentali, sostituendosi, in tal modo, alla volontà delle parti. Il giudice, scavalcando le prerogative dell'imputato, aveva ritenuto di costituire il compendio probatorio, utile per la decisione, sulla base di elementi documentali, preferiti a quelli testimoniali richiesti dalla difesa, creando in tal modo la figura del giudice "padrone della prova". Il collegio inoltre, quando la difesa non era stata in grado di procurare tutta la documentazione richiesta, smentendo sè stesso, aveva revocato la sua stessa ordinanza. La Corte di merito poi, avallando tale illegittimo modo di procedere, aveva addirittura argomentato che le censure risultavano pretestuose. Conclusivamente: la nullità dell'ordinanza censurata comportava sia la nullità di quella successiva di revoca che delle sentenze pronunciate.
Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'esclusione dell'esimente del diritto di critica. Si premette che l'intervento di RI si innestava sulla polemica, intervenuta ai massimi livelli istituzionali, innescata dalle dichiarazioni del querelante. L'imputato - dando voce all'on. LO, che già aveva stigmatizzato sulla stampa la condotta del magistrato - si era inserito nella polemica con l'autorità che gli derivava dal ruolo di direttore di una testata, manifestando adesione alle reazioni riportate dagli organi di stampa e così allineandosi alle valutazioni dei rappresentanti del Parlamento, compatti nel criticare aspramente le parole del magistrato, accusato di aver voluto destabilizzare la Bicamerale. Erroneamente era stata, pertanto, esclusa l'esimente di cui all'art. 51 c.p.. Se il querelante aveva il diritto di esporre le proprie convinzioni sui quotidiani ed al congresso di Micromega, non poteva disconoscersi il diritto dell'imputato a formulare le proprie critiche al riguardo. E nella specie la critica, eminentemente politica, si era rivolta ad una persona che si era eretta a soggetto politico, attraverso dichiarazioni "estranee ai registri cui si dovrebbe attenere un magistrato" e pertanto si appalesava non solo legittima ma doverosa da parte dì un giornalista.
Erroneamente la Corte aveva ritenuto essere stato superato il limite della continenza mentre, con riguardo all'affermazione che era stata valicata anche la soglia della verità, non si era tenuto conto della distinzione, riguardo a questo parametro, tra cronaca e critica. Parimenti erronea era poi l'attribuzione della responsabilità al RI anche per le espressioni pronunciate dall'on. LO, sotto il profilo che l'imputato avrebbe espresso la propria condivisione. Poiché la predetta non era stata neppure iscritta nel registro degli indagati, le sue affermazioni non potevano essere addebitate al ricorrente, quasi che egli avesse commesso una diversa diffamazione, assumendosi la paternità delle esternazioni dell'intervistata e, per la stessa ragione, non poteva rispondere del reato di omesso controllo.
I motivi sono destituiti di fondamento ed i ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza deve premettersi che con l'ordinanza 15.2.2001 il tribunale aveva escluso le prove testimoniali richieste, ritenendo invece necessaria l'acquisizione, a cura di parte, di una serie di documenti, fra cui copia degli interventi resi dal dott. MB e dall'onorevole Pisapia al convegno di "Micromega".
L'impugnazione immediata del provvedimento, per abnormità, veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò premesso, va osservato che - contrariamente a quanto assume il ricorrente - l'ordinanza in questione non presenta neppure i profili di nullità denunciati.
Correttamente la Corte territoriale ha argomentato che l'esclusione delle prove orali risultava, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., legittima, essendo state le stesse ritenute superflue. Contestualmente il tribunale aveva disposto d'ufficio, valutandola necessaria, l'acquisizione, a cura della difesa, di una serie di documenti, aventi parzialmente ad oggetto le medesime circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre i testi. Ed anche in questo caso il giudice aveva correttamente esercitato le facoltà conferitegli dalla disposizione di cui all'art. 507 del codice di rito. E se anche non era stata osservata la scansione temporale prescritta nella norma indicata, nessuna sanzione colpiva - come da giurisprudenza consolidata - detta irregolarità.
Aggiungeva la Corte che, comunque, non si comprendeva la rilevanza della questione e l'interesse sotteso all'impugnazione dell'ordinanza.
Infatti, con successivo provvedimento 25.3.2003, il tribunale - preso atto delle copiose risultanze già acquisite in atti - revocava l'ordinanza in contestazione, ritenendo sostanzialmente inutili anche le produzioni documentali inizialmente disposte;
decisone, anche questa, ineccepibile, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., sempre revocare i provvedimenti in tema di acquisizioni probatorie. La difesa che, a questo punto, avrebbe potuto dolersi del giudizio di superfluità, a suo tempo formulato sulle prove indicate, non aveva però neppure avanzato critiche in merito.
Trattasi di considerazioni pertinenti, del tutto in linea con i precetti dettati al riguardo dal codice di rito ed avverso le quali nessuna censura giuridicamente rilevante risulta proposta dal ricorrente.
Relativamente alla seconda ragione di doglianza deve premettersi che il diritto di critica - che si pone nell'ambito del diritto di manifestare il proprio pensiero - deve intendersi come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo, quindi, a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte. E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia.
Allo stato, pur nel variegato panorama che la casistica propone, può affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il pezzo giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale o professionale altrui.
Ed affinché sia riconosciuta la scriminante dell'art. 51 c.p. non si richiede che la critica - a differenza della cronaca - sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati.
Proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate.
E ciò in quanto la facoltà di critica è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorevoli e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi, però, sempre i confini di liceità prima indicati.
Ciò premesso va rilevato che nella specie il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Dopo aver escluso che l'attribuzione al querelante del ruolo di accusatore di NI potesse assumere rilievo penale, la Corte territoriale ha argomentato che risultava, però, fortemente offensiva l'insinuazione - peraltro avulsa dal contenuto dell'intervento che si intendeva criticare - che il magistrato svolgesse "indagini politiche", espressione che evocava l'intento di favorire una forza politica piuttosto di un'altra (giudizio, questo, poi chiaramente esplicitato nelle successive frasi oggetto di contestazione).
La partecipazione del magistrato al convegno indetto da "Micromega" non consentiva, sotto alcun profilo, tale conclusione. Il tema del dibattito ("Il confronto nella coalizione di maggioranza e nel paese dopo il progetto della Bicamerale") giustificava la presenza di esponenti della magistratura, trattando la Commissione bicamerale anche della riforma dell'ordinamento giudiziario e la partecipazione di MB risultava deontologicamente corretta, come argomentato nella decisione assolutoria della Commissione disciplinare del C.S.M..
E neppure dall'intervento di MB, per quanto opinabile (e sostanzialmente omologo all'intervista sul Corriere della Sera)", potevano trarsi argomenti a favore della tesi difensiva. Definendo la bicamerale "figlia del ricatto", il querelante aveva stigmatizzato negativamente l'operato della maggioranza (all'epoca di sinistra) adombrando che essa avesse potuto cedere alle richieste dell'opposizione sulla riforma della giustizia, in quanto ricattabile, cioè conscia di avere, anch'essa, qualche scheletro nell'armadio.
Conclusivamente: il querelante non aveva manifestato alcuna partigianeria politica che potesse giustificare l'affermazione del RI secondo cui il magistrato conducesse indagini politiche, onde la stessa si risolveva "in un vero e proprio attacco personale alla sfera morale della p.o.":
Ma ancora più palese era la mancanza dei requisiti della continenza e della verità, allorché il RI aveva suggellato l'intervento dell'onorevole LO. Alle espressioni pronunciate da questa (e riferite in precedenza) l'imputato aveva replicato: "il loro compito e il loro fine è distruggere giudiziariamente il leader dell'opposizione".
Sottolineava al riguardo la Corte che l'integrale visione della cassetta aveva, inoltre, "consentito di apprezzare la totale adesione del RI alle esternazioni dell'on. LO che egli interrompe con dei 'certo'.... per poi (dopo la frase 'il loro compito e il loro fine e' distruggere giudiziariamente il leader dell'opposizionè) ribadire la propria incondizionata condivisione con 'certo, certo fanno solo questo'".
Concludeva, quindi, la Corte territoriale che era palese ed indiscutibile il carattere diffamatorio dell'intervento, dimostrato dal fatto che neppure la difesa aveva tentato di provare la verità dell'accusa rivolta a MB di agire illegalmente e di lasciare impuniti a Milano omicidi e rapine, accusa certamente gratuita ed arbitraria oltre che scollegata dall'oggetto della critica (ossia le opinioni espresse da MB sulla Bicamerale).
Ed inoltre era palese che l'imputato, con le proprie puntualizzazioni, non solo condivideva totalmente le accuse, ma voleva personalmente esplicitarle ai propri ascoltatori. Deve osservarsi che le conclusioni cui perviene la sentenza impugnata - dopo un approfondito giudizio valutativo dei fatti - risultano sorrette da considerazioni adeguate ed esenti da errori di diritto e non possono, quindi, essere investiti da censure di vizi motivazionali solo perché contrari agli assunti del ricorrente. Mentre, infatti, il difetto dei requisiti della continenza e della verità è stato adeguatamente argomentato, con specifico apprezzamento delle esternazioni riferite, i motivi - lungi da una puntuale contestazione del giudizio della Corte - si diffondono, senza censure appropriate, a lumeggiare i contorni generali ed esterni della vicenda.
Erroneamente inoltre - a fronte della argomentata offensività delle espressioni adoperate dall'on. LO - si assume che delle stesse non poteva rispondere l'imputato.
Ragionevolmente, invece, è stato sottolineato come - proprio l'integrale visione dell'intera trasmissione televisiva - convinceva del fatto che le opinioni dell'intervistata e dell'imputato, del tutto allineate, confluivano in un unico contesto diffamatorio. Ed in tale quadro il solo fatto che l'intervistata non sia stata perseguita non può certo aver effetto scriminante nei confronti del conduttore. L'imputato dovrà rifondere le spese sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive euro milleduecento più onorari. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2005