Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato di invasione di edifici, procedibile d'ufficio ex art. 639 bis cod. pen. la condotta di colui che si introduca abusivamente in un alloggio realizzato dall'istituto autonomo case popolari, considerato che detto alloggio conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario.
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Leggi di più… - 2. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2014, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/06/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 871
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 363/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OR N. IL 06/10/1976;
avverso l'ordinanza n. 969/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 02/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. FODARONI Maria G., ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. per la ricorrente è presente l'avv. De Carolis Villars Oliviero, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma accoglieva l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 7.11.2013, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo dell'immobile (di proprietà dell'ATER, già IACP) sito in Roma, viale Ventimiglia 21/A lotto 11 scala M int. 115, occupato da RI GI, indagata per i reati di cui all'art. 614 c.p., comma 4, art. 61 c.p., n. 2, artt. 633 e 639 bis c.p.. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione RI GI, a mezzo dei difensori, avv. Fatone Saverio e Avv. Muccio Saverio, deducendo violazione di legge sotto vari profili.
2.1 In particolare, con il primo motivo si denuncia erronea interpretazione dell'art. 321 c.p.p., in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Ciò perché la ricorrente era stata ospitata, insieme al figlio minore di tenera età, dall'assegnataria dell'appartamento, la sig.ra ES DA per far fronte ad una temporanea esigenza abitativa, nell'agosto 2013, in attesa di trovare una stabile occupazione ed una diversa abitazione per il nucleo familiare;
infatti, allorché seppe che l'immobile era stato occupato dalla RI, che nel mese di settembre si era reintrodotta nell'abitazione, la donna rimise la querela a suo tempo presentata contro ignoti.
Di conseguenza doveva escludersi sia la sussistenza del reato, sotto il profilo soggettivo, sia l'antigiuridicità penale, in presenza della scriminante dello stato di necessità.
2.2 Con il secondo motivo si censura l'impugnato provvedimento per l'assenza di giustificazione in ordine al concreto ed attuale pregiudizio per la persona offesa che l'attuazione della misura cautelare sarebbe destinata a rimuovere.
Deve infatti escludersi il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, poiché l'occupazione è già consumata;
deve escludersi il danno per l'ente pubblico, poiché la RI sta regolarmente versando l'indennità di occupazione;
deve ancora escludersi il pericolo di commissione di altri reati, considerate le motivazioni che hanno spinto la donna ad occupare l'immobile; deve escludersi infine il rischio di conflittualità tra i protagonisti della vicenda, in considerazione dei rapporti personali tra la RI e la ES e della intervenuta remissione di querela della seconda.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al limite di reddito previsto dalla legge per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, poiché dal 31.3.2011 la RI è priva di stabile occupazione e rientra tra le categorie socialmente deboli, alle quali l'ordinamento giuridico riconosce meritevolezza di tutela.
In definitiva, secondo la ricorrente, l'unico obiettivo perseguito dal Pubblico Ministero è quello del rilascio dell'immobile, in assenza peraltro di qualsivoglia iniziativa dell'ATER volta ad ottenere la reintegra del possesso o lo sfratto per occupazione sine titulo, da far valere innanzi al giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (i cui motivi, in quanto connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente) è inammissibile.
Ritiene, infatti, la Corte che il contenuto critico delle censure formulate dal ricorrente non rientri nell'ambito del controllo consentito in materia alla Cassazione, posto che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma degli artt. 322 bis e 324 è limitato dall'art. 325 c.p.p., comma 1, all'esclusivo vizio di violazione di legge.
Di conseguenza il controllo di legittimità non può estendersi all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. SU. 28 gennaio 2004 - 13 febbraio 2004 n. 5876): cioè, il caso di motivazione che manchi assolutamente o, comunque, sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito ovvero il caso in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
2. Giova, altresì, ricordare come la giurisprudenza anche costituzionale (cfr. Corte cost. n. 48/1994; n. 444/1999) M costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da includere la fondatezza dell'accusa (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840) e tantomeno la colpevolezza dell'imputato (Sez. 2^, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007, Grieco, Rv. 236590), bensì la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato (Sez. 6^, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata consente adeguatamente di ricostruire l'ipotesi criminosa contestata, le fonti di prova e gli elementi di convincimento a tal fine rilevanti (ed in particolare l'indimostrata legittimità della situazione di possesso dell'immobile), il nesso di pertinenzialità fra le cose in sequestro e il reato configurabile.
3. Occorre anche rammentare che costituisce insegnamento costante di questa Suprema Corte che la disciplina dell'edilizia popolare poggia sull'inderogabile principio che l'assegnazione degli alloggi, da considerarsi beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, deve avvenire secondo criteri predeterminati dagli organi a ciò preposti e da questi verificati attraverso idonee procedure. Sicché nessuna rilevanza può avere l'arbitrio del singolo, per quanto bisognoso, dovendo l'individuazione del soggetto assegnatario avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate e che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali.
3.1 Va altresì ricordata la costante affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2^, n. 30130 del 09/04/2009, Albanese, Rv. 244787).
Ne deriva la sussistenza, tanto in punto di fumus commissi delicti che di periculum in mora (tenuto conto, con particolare riferimento a quest'ultimo, della necessità di far cessare la situazione antigiuridica contestata), delle condizioni che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., legittimano il provvedimento cautelare: dalla denuncia della ES risulta che la ricorrente nel settembre si introdusse nell'appartamento e cambiò la serratura all'insaputa dell'assegnatala, dopo che nel mese di agosto era stata ospitata "per pochi giorni"; inoltre c'è una diffida dell'ATER di rilascio dell'immobile, nella quale si rappresenta anche la circostanza che, a causa dell'abusiva occupazione, non potrà avere altri immobili in assegnazione.
3.2 Anche ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici - secondo la nozione che si ricava dagli artt. 822 c.c. e segg., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti;
e "destinati ad uso pubblico" quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto (Sez. 2^, n. 16957 del 25/03/2009 - dep. 21/04/2009, Mignali, Rv. 244058; Sez. 2^, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242).
Ne consegue che l'alloggio realizzato dall'istituto autonomo delle case popolari (IACP), conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, con la conseguente realizzazione, nel caso di introduzione abusiva, di una condotta costitutiva del reato di cui all'art. 633 c.p., procedibile d'ufficio ex art. 639 bis c.p.. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali ed al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015