Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il requisito dell'arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte. (Nella fattispecie, relativa all'uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato - prescindendo dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio - integrasse comunque il reato).
Commentario • 1
- 1. L’invasione di case popolari è sempre perseguibile d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 settembre 2023
1. La questione Il GIP del Tribunale di Roma, investito dell'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata dei reati di cui agli artt. 633,639 bis c.p. e 635 c.p., rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché non è previsto dalla legge come reato e in ordine al delitto di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa, deducendo vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assumeva in sentenza, la condotta di chi occupi, a fini abitativi, un immobile di proprietà del Comune …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2009, n. 30130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30130 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/04/2009
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1450
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 14314/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Macari Vincenzo, difensore di SI TA AR, nata a [...] il [...];
Sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, sezione seconda penale, in data 27.11.2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Macari Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.6.2004, il Tribunale in composizione monocratica di Latina dichiarò AR TA SI responsabile del occupazione abusiva di un'area di proprietà demaniale della Regione Lazio mediante anche realizzazione di manufatti (In Terracina fatti accertati l'11.12.2001), e la condannò alla pena di Euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputata, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 26.11.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse le attenuanti generiche. ridusse la pena ad Euro 400,00 di multa.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) lett. c) e lett. e), per mancanza di motivazione in ordine a specifiche deduzioni della difesa.
L'unica condotta contestata all'imputata non è quella di aver occupato mediante utilizzazione, ma quella di aver occupato mediante realizzazione.
L'appellante aveva dedotto di non aver realizzato i beni;
a fronte di tale specifica deduzione la Corte si limita ad osservare che "l'SI attraverso le istanze di sanatoria richieste ha mostrato che l'occupazione a lei attribuita di suolo demaniale ha fondamento probatorio secondo le regole elementari di esperienza che chi non ha interesse non fa istanze i contenuto oneroso". La motivazione è meramente apparente e/o incompleta. 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 633 c.p.. L'SI a tutto voler concedere si sarebbe limitata a continuare l'occupazione di terreno pubblico iniziata dai genitori. Tale condotta contrariamente a quanto i sostiene in sentenza non integra gli estremi del reato di invasione di terreni.
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione all'art. 633 c.p.. Il reato di invasione di terreni o edifici non ha natura necessariamente permanente, come ritenuto in sentenza. In particolare il reato sarebbe da classificarsi di natura istantanea o permanente o istantanea ad effetti permanenti a seconda del concreto atteggiarsi della condotta mediante la quale l'invasione viene posta in essere. Poiché la condotta sarebbe posta in essere mediante la realizzazione dei manufatti, il reato ha natura istantanea, tutt'al più ad effetti permanenti, e siccome i manufatti sono stati realizzati in tempo remoto rispetto all'accertamento del 2001, il reato contestato è estinto per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto escludersi che il termine di prescrizione sia maturato. Il fatto reato è stato accertato in Terracina l'11 dicembre 2001; alla data dell'odierna udienza, non essendo trascorsi anni sette e mesi sei da quella di accertamento del reato, il termine di prescrizione massimo previsto dalla legge non è maturato. La ricorrente, invero, assume che la realizzazione dei manufatti è anteriore alla data di accertamento dei fatti;
anche in questo caso, il termine non sarebbe comunque maturato, in considerazione della natura del reato contestato.
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha infatti natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame profitto (Cass. Sez. 2, n. 2592/2005 Rv. 232856; n. 2026/2004 Rv.227949). Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.
È circostanza pacifica in atti, e non contestata dalla ricorrente, che sul terreno demaniale in questione siano stati abusivamente edificati alcuni manufatti, e che alcune istanze di sanatoria per i manufatti in questione sono state presentate dalla medesima imputata. La ricorrente, invero, contesta unicamente di non essere stata lei la "realizzatrice" delle opere abusive, ma di averle unicamente "utilizzate", e deduce, pertanto, che la Corte, ove abbia preso in considerazione la diversa condotta di "utilizzatrice" dei beni realizzati su area demaniale, non solo avrebbe confermato la sentenza in assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in questione, ma avrebbe altresì violato i principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
A prescindere dal fatto che la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza si verifica quando tra il fatto descritto, e quello ritenuto in sentenza, vi sia una relazione di incompatibilità ed eterogeneità, e che - nel caso di specie - anche a voler adedire alla tesi difensiva non vi sarebbe stato comunque alcuna violazione del principio invocato, essendo evidente che l'uso di un bene è condotta compresa nella realizzazione del bene medesimo, e l'imputata - anche su tale punto - ha avuto comunque ampia possibilità di svolgere adeguata difesa, rileva il Collegio che la contestazione non ha ad oggetto la realizzazione dei manufatti abusivi, bensì l'occupazione di un'area demaniale "mediante anche la realizzazione di manufatti". Premesso che la nozione di "invasione" di cui all'art. 633 c.p. non si riferisce all'aspetto violento della condotta, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" , e cioè contra ius, in quanto privo del diritto di accesso, e la conseguente "occupazione" è solo l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione, quello che rileva è l'arbitrarietà della condotta e la turbativa del possesso, con conseguente indisponibilità della zona demaniale agli usi cui è deputata.
All'atto dell'accesso, i manufatti erano pacificamente utilizzati dalla ricorrente, che aveva anche provveduto a presentare alcune istanze di condono edilizio. Dal possesso dei beni e dalle stesse istanze di condono edilizio, i giudici di merito hanno logicamente e ragionevolmente desunto che i manufatti siano stati realizzati per conto e nell'interesse della ricorrente. Nè la stessa ha dedotto alcun vizio di contraddittorietà della motivazione con gli atti del processo, previa precisa indicazione ed allegazione degli atti da cui emergerebbe la prova della realizzazione dei manufatti ad opera di terzi, essendosi limitata a dedurre genericamente quanto già dedotto in appello, ovvero la mancanza di prova in ordine al fatto che l'autore della realizzazione dei manufatti sia da ricondurre all'appellante.
Alla Corte di Cassazione è normativamente precluso la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass.S.U., n. 12/31.5.2000 Rv.216260). Considerato che dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale, come integrata dalla sentenza di primo grado (alla quale fa peraltro esplicito riferimento), non emergono evidenti vizi logici, ed i giudici di merito hanno attribuito alla SI l'invasione e l'occupazione del terreno demaniale con immutazione dello stato dei luoghi, facendo puntuale riferimento agli atti di indagine ed alla documentazione acquisita, la sentenza impugnata non appare meritevole di censura alcuna. Infatti, la consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un bene altrui, accompagnata dall'immutazione dei luoghi e dalla loro successiva utilizzazione, configura senza alcun dubbio il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o trame altrimenti profitto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009