Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2007, n. 19657
CASS
Sentenza 17 aprile 2007

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La mancata proposizione dell'appello, avverso il provvedimento del g.i.p. reiettivo di precedente istanza di revoca avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (La Corte ha precisato che la preclusione endoprocessuale consegue soltanto alla riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva del tribunale in sede di riesame o appello, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento).

Nel procedimento incidentale concernente l'impugnazione di misure cautelari reali, non contravviene alla regola, secondo la quale oggetto della valutazione non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato - cosiddetto "fumus delicti" -, il giudice che prenda in esame l'esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della richiesta di misura, con affermazione della estraneità della condotta addebitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l'esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l'applicabilità delle misure cautelari reali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2007, n. 19657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19657
    Data del deposito : 17 aprile 2007

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