Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 2
La mancata proposizione dell'appello, avverso il provvedimento del g.i.p. reiettivo di precedente istanza di revoca avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (La Corte ha precisato che la preclusione endoprocessuale consegue soltanto alla riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva del tribunale in sede di riesame o appello, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento).
Nel procedimento incidentale concernente l'impugnazione di misure cautelari reali, non contravviene alla regola, secondo la quale oggetto della valutazione non sono gli indizi di colpevolezza ma soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato - cosiddetto "fumus delicti" -, il giudice che prenda in esame l'esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della richiesta di misura, con affermazione della estraneità della condotta addebitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l'esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l'applicabilità delle misure cautelari reali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2007, n. 19657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19657 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/04/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 577
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 043750/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 4 ottobre 2006, di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno limitatamente alla posizione di:
CO NC, nato a [...] il [...] e AT ET, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentito il difensore, Avv. TEDESCO Michele, come da delega depositata in udienza a firma dell'AVV. TEDESCO Giuseppe, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.M. e, in subordine, il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento riguarda una complessa ed articolata vicenda originata dalla chiusura dello Stabilimento dell'IDEAL STANDARD di Salerno, avvenuta nel mese di dicembre del 1998. Secondo la tesi accusatoria, in parte fatta propria dal G.I.P., a seguito della chiusura del suddetto stabilimento sarebbe stata prospettata una soluzione che avrebbe garantito la ricollocazione della maggior parte delle maestranze presso l'azienda Cecam (poi Seafarm e successivamente Seapark) avente come oggetto sociale la realizzazione e gestione di un parco tematico marino e delle connesse strutture destinate all'attività turistica e dello spettacolo, che si obbligava ad acquisire le aree immobiliari sede dell'IDEAL STANDARD, garantendo la riassunzione di tutti i dipendenti che non avessero, nel frattempo, maturato il diritto al trattamento pensionistico. Il successivo sviluppo degli avvenimenti avrebbe evidenziato, tuttavia, come la intera operazione negoziale e finanziaria fosse in realtà sorretta da un intento di natura speculativa, caratterizzato da una sequenza di obiettivi: chiusura dell'azienda, alienazione dei suoli, mancata esecuzione dell'iniziativa del c.d. Parco Acquatico, frazionamento e vendita dei suoli già sede dell'opificio industriale, e ciò sarebbe confermato dal mancato compimento di qualunque iniziativa in linea con la realizzazione del parco marino. L'utilizzo, pertanto, del collegamento fra le società che si sono succedute nel tempo (in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali), nel progetto di realizzazione del parco acquatico ovvero di attività ad esso connesse, con la creazione e la operatività di un gruppo di società di comodo appositamente costituite per simulare l'avvio di programmi di reindustrializzazione del parco marino, ma in realtà strumentali al soddisfacimento di interessi speculativi privati, con l'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della CI.G.S., delle indennità di mobilità e degli altri benefici di cui alla L. n. 223 del 1991, nonché con illecite operazioni di speculazione immobiliare, hanno comportato la contestazione di molteplici condotte criminose e, tra queste, quella, di cui al capo f) della rubrica, di concorso in concussione.
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione urbanistica dei pubblici amministratori, il G.I.P. evidenziava come la complessa vicenda risultasse scandita da una sequenza di condotte abusive poste in essere da pubblici amministratori, volte a favorire gli interessi economici di un privato imprenditore (RI NC) e del suo gruppo societario, oltre che dello stesso ente comunale, condotte con le quali la società Seapark veniva indotta e/o costretta ad un'ingiustificata e sproporzionata dazione di danaro (oltre L. 25 miliardi) per l'acquisto di aree di proprietà privata e ad una prestazione di garanzia fideiussoria (di L. 22 miliardi) per la disponibilità delle aree pubbliche.
In data 21 dicembre 2005 il g.i.p. presso il Tribunale di Salerno emetteva decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro integranti il prezzo dei contratti preliminari stipulati dalla Seapark s.p.a. con RI NC e AT ET e le società ad essi facenti capo per la compravendita dei terreni sui quali avrebbe dovuto realizzarsi il parco marino.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, in data 4 agosto 2006, rigettava l'istanza di revoca del suddetto decreto di sequestro preventivo.
A seguito di appello proposto nell'interesse di RI NC e AT ET, il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 4 ottobre 2006, disponeva la revoca del decreto di sequestro e ordinava la restituzione ai suddetti di quanto appreso in esecuzione di esso. Il Tribunale riteneva che non fosse configurabile nella specie il c.d. giudicato cautelare, a seguito della mancata proposizione di istanza di riesame da parte del RI avverso il decreto di sequestro preventivo e di appello da parte del AT avverso ordinanza reiettiva di analoga istanza di revoca, e ciò sia in applicazione dei principi formulati in materia dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in base ai quali il giudicato opera solo con riferimento alle questioni dedotte e non anche a quelle deducibili ed opera allo stato degli atti, sia in considerazione della prospettazione da parte della difesa di ulteriori profili ed argomentazioni con riferimento al materiale probatorio e del richiamo di consulenze di parte.
Ciò premesso il Tribunale, recependo anche quanto espresso nell'ordinanza depositata il 26 aprile 2006 di rigetto dell'appello del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. reiettivo della richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti, tra gli altri, dei ricorrenti con riferimento all'imputazione in esame, riteneva che difettasse non solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma anche solo il fumus e quindi la astratta configurabilità del reato. Il Tribunale rilevava le contraddittorietà delle prospettazioni accusatorie, atteso che, per un verso, l'amministrazione comunale avrebbe favorito la Seapark nell'insediamento su area industriale e, per l'altro verso, i medesimi amministratori avrebbero costretto gli stessi rappresentanti della Seapark a subire comportamenti riconducibili al reato di concussione;
inoltre, l'amministrazione di Salerno, per un verso, avrebbe indotto il privato investitore all'acquisto, a prezzi vessatori, di suoli privati ben individuati nonché a corrispondere all'amministrazione medesima oneri del tutto sproporzionati, per altro verso, avrebbe frustrato la realizzazione dell'iniziativa di realizzazione del parco acquatico.
Il Tribunale, in ordine alle condotte di pubblici amministratori ritenute illegittime nella prospettazione accusatoria, affermava, invece, che tali condotte erano frutto di manifestazioni di volontà politica e di scelte discrezionali e che eventuali illegittimità nelle quali l'amministrazione comunale di Salerno era potuta incorrere nella complessa vicenda procedurale e amministrativa, oltre a non rivestire carattere di macroscopicità, non potrebbero supportare un profilo di gravità indiziaria di concussione ed anche la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, difettando in ogni caso l'elemento psicologico del reato contestato, altri essendo i fini e gli intenti dell'amministrazione conformi all'interesse pubblico e non già ad interessi privati.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art.317 c.p.p., in relazione all'art. 321 c.p.p.);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, nonché motivazione contraddittoria.
Il P.M. ricorrente lamenta che il Tribunale abbia valutato favorevolmente quali fatti sopravvenuti la semplice diversa lettura difensiva di alcuni dati probatori già versati in atti, richiamando le valutazioni sui gravi indizi di colpevolezza trasfuse nella precedente ordinanza depositata il 26 aprile 2004, con la quale veniva rigettato, in relazione al capo F), l'appello del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, adottando una motivazione afferente gli indizi di colpevolezza che non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo e non tenendo conto, inoltre, che contro il suddetto provvedimento lo stesso P.M. aveva proposto ricorso per cassazione.
L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe inficiata da gravi vizi motivazionali, derivante da un'omessa valutazione di fatti storici e di dati normativi, nonché da profili di contraddittorietà con le valutazioni espresse da altre ordinanze dello stesso Tribunale nell'ambito dello stesso procedimento o di procedimenti connessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
La censura del P.M. ricorrente con la quale, da un lato, si lamenta la violazione del c.d. giudicato cautelare, dall'altro lato, si denuncia una motivazione afferente gli indizi di colpevolezza che non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo, è manifestamente infondata. Infatti, come ricordato dalla stessa ordinanza impugnata, è giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, riv. 228117). Lo stesso principio deve analogamente affermarsi con riferimento alla mancata proposizione dell'appello avverso il provvedimento del G.I.P. reiettivo di precedente istanza di revoca. Infatti, ciò che può produrre preclusione endoprocessuale è solo la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva del Tribunale in sede di riesame o appello, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento. Ciò perché la funzione propria dell'istituto della revoca è il riscontro dei (soli) profili sostanziali della situazione cautelare, adeguandola in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la originaria sussistenza dei presupposti sia all'oggettivo accadimento di fatti storici dopo l'emissione del provvedimento di cautela (così Sez. Un.sopra citate). Tali affermazioni di principio devono essere ulteriormente approfondite con riferimento all'altra censura del P.M. ricorrente di avere, l'ordinanza impugnata, adottato una motivazione afferente gli indizi di colpevolezza.
In verità, il Tribunale chiarisce che non solo difettano gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine all'imputazione di concussione, ma anche la astratta configurabilità del reato ipotizzato sia con riferimento all'elemento materiale del reato contestato che a quello psicologico (pag. 48 dell'ordinanza impugnata). Ma oltre che prendere atto di tale esplicito apprezzamento di merito, si deve rilevare che nell'ambito del procedimento incidentale concernente le misure cautelari reali non può prescindersi totalmente dall'esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, che, nel caso di specie, si è concluso con il rigetto della richiesta di misura cautelare personale nei confronti di numerosi indagati, tra i quali il RI e il AT, con riferimento all'imputazione di concussione, reso definitivo con sentenza di questa Sezione n. 42353 del 12 dicembre 2006, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M.. È evidente, infatti, che allorquando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per un determinato reato viene esclusa con motivazione che attiene ad una interpretazione degli elementi indiziar che valuta le condotte degli stessi indagati in maniera difforme da quella indispensabile per l'integrazione della fattispecie criminosa, viene a mancare proprio quella "astratta configurabilità del reato" che è requisito imprescindibile dell'applicabilità della misura cautelare reale. Nel caso di specie, appunto, il giudice della cautela personale, alle cui motivazioni aderisce quello della cautela reale, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, che gli appartenenti alla pubblica amministrazione coinvolti nel presente procedimento abbiano agito nell'ambito di corrette scelte discrezionali e, comunque, con fini conformi all'interesse pubblico e non già ad interessi privati. In tal modo, viene a cadere l'intera prospettazione accusatoria e non sì vede quali possano essere le condizioni che legittimino una misura cautelare reale di cose pertinenti ad un reato, la concussione, al quale sono venuti a mancare gli autori che ne consentano la astratta configurabilità. Di tale situazione sopravvenuta, pertanto, doverosamente deve tenersi conto in sede di istanza di revoca di misura cautelare reale e, quindi, non è in alcun modo censurabile l'ordinanza impugnata che ha ritenuto di condividere il complesso apparato argomentativo dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale nel procedimento incidentale relativo alle richieste di misure cautelari personali concernenti l'ipotesi accusatoria di concussione. Il secondo motivo di ricorso formulato dal P.M. non è consentito nel giudizio di legittimità, poiché il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame o di appello dei provvedimenti in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di L. (art. 325 c.p.p.). Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., lett. e). È, bensì, vero che una violazione della norma di cui all'art. 125 c.p.p., che prescrive la motivazione a pena di nullità, può configurarsi come un vizio di legittimità del provvedimento, che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ma è stato chiarito (Sez. Un. 28 gennaio 2004, n.
5876, Bevilacqua, riv. 226710) che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma l, rientrano soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente;
nel caso di specie, invece, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata non solo esistente, ma ampia e analitica, il p.m. ricorrente propone una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze investigative.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007