Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
L'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP.
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- 1. L’invasione di terreni o edifici è perseguibile d’ufficio per beni pubblici o privati destinati a uso pubblicohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. L’invasione di case popolari è sempre perseguibile d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 settembre 2023
1. La questione Il GIP del Tribunale di Roma, investito dell'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata dei reati di cui agli artt. 633,639 bis c.p. e 635 c.p., rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché non è previsto dalla legge come reato e in ordine al delitto di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa, deducendo vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assumeva in sentenza, la condotta di chi occupi, a fini abitativi, un immobile di proprietà del Comune …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 16957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16957 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 25/03/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1260
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 47311/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AL GI, nato il [...];
2. PI ON, nata il [...];
avverso la sentenza del 24/06/2005 della Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24/6/2005, la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa in data 31/01/2003 dal Tribunale della medesima città (sez. distaccata di Taormina), con la quale LI NN e AR RT erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. per avere, in concorso tra loro, arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo, l'appartamento dell'IACP sito in via Delle Colline n 13 pal. A: in S. Teresa di Riva il 30/1/1995.
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati adducendo i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 633 c.p.: sostengono i ricorrenti: "secondo il codice l'invasione è arbitraria quando consiste in una mera introduzione in un fondo altrui e l'ingresso avviene senza il consenso dell'avente diritto o senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da una autorizzazione dell'Autorità. Nel caso che ci riguarda, così come rilevato nei motivi di appello, i sottoscritti erano assegnatari di un alloggio popolare avendo gli stessi partecipato al Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi popolari indetto dal Comune di S. Teresa di Riva l'1/5/1985, essendo stati inclusi nella graduatoria definitiva pubblicata sulla G.U.R.S. dell'11/1/1990 e avendo avuto assegnato, previa scelta rituale in base al posto occupato in graduatoria, in data 9/1/1991, l'alloggio dal Sindaco di S. Teresa di Riva, a seguito di nota di convocazione prot. n. 14003 datata 20/12/1990 e notificata il 21/12/1990 agli stessi. Nei due precedenti gradi del giudizio non si è tenuto conto ai fini della insussistenza del reato che i sottoscritti con l'assegnazione e la scelta dell'alloggio sono diventati titolari del diritto soggettivo di godere dell'immobile e di tutelarne il possesso (Cass. Pen. Sez. 2, 18/4/1996, n. 8228). Hanno occupato il 24 Agosto 1992 l'alloggio popolare, si badi bene al solo fine cautelativo, perché correva voce in paese che altre persone sfrattate ed escluse dalla graduatoria del 18/7/1990 avevano occupato detti alloggi per godere dei benefici della L.R. Siciliana 5 febbraio 1992, n. 1 che "obbligava i Comuni a provvedere entro 120 gg. al censimento dei soggetti che avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata ed entro i successivi 60 gg. a procedere alle assegnazione ed alla stipula dei relativi contratti";
2. Erronea applicazione degli artt. 59 e 51 c.p.: rilevano i ricorrenti che, quand'anche non si volesse loro riconoscere alcun diritto soggettivo, il reato dovrebbe comunque dovrebbe essere escluso, in considerazione del loro stato soggettivo ossia di credere di essere diventati titolari del diritto ad avere in assegnazione l'alloggio in questione: da qui, stante l'erronea supposizione dell'esistenza di una causa di giustificazione (esercizio di un diritto soggettivo), la non punibilità non essendo il reato loro contestato punibile a titolo di colpa.
Il ricorso deve ritenersi infondato.
La considerazione dalla quale partire è che l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare consiste in un complesso procedimento caratterizzato da una fase di natura amministrativa (finalizzata all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione) alla quale segue, una volta che abbia esito positivo, una fase di natura privatistica che si conclude solo nel momento in cui all'assegnatario, previa stipula del relativo contatto, venga consegnato l'immobile, come desumibile dallo stesso D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11 a norma del quale "dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata". Da ciò consegue che:
- fino a che non sia stato stipulato il contratto, l'assegnatario non può vantare sull'immobile alcun diritto;
- possessore dell'immobile, fino alla consegna, resta l'Istituto Autonomo delle Case popolari al quale solo compete la tutela del medesimo sotto ogni profilo giuridico (ad es. esercizio di azioni possessorie nei confronti di terzi che pretendano di esercitare diritti sull'immobile).
Quanto appena detto serve a confutare la prima delle censure proposte: infatti, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non ha alcuna rilevanza, sotto il profilo giuridico, che i ricorrenti fossero stati dichiarati assegnatari: ciò che conta è che, nel momento in cui occuparono l'immobile il procedimento di assegnazione non si era ancora concluso perché non era ancora stato stipulato il contratto e, quindi, non ne avevano ancora avuto la detenzione con la conseguenza che non avrebbero potuto esercitare sul medesimo alcuna azione tanto meno di natura violenta. L'occupazione effettuata, va, quindi, considerata arbitraria (per tale dovendosi intendere, come nel caso di specie, l'invasione effettuata con violenza o clandestinità: Cass. 19/2/1990, Rv 185013) a nulla rilevando il preteso stato soggettivo dei ricorrenti (ossia di credere di essere diventati titolari del diritto ad avere in assegnazione l'alloggio in questione), sia perché gravava su loro l'onere di dimostrare l'effettività dell'errore nel quale erano asseritamente incorsi, sia perché lo stesso compimento dell'azione violenta o clandestina indica uno stato soggettivo incompatibile con il preteso esercizio di un diritto soggettivo (che, ove fosse esistito, avrebbe legittimato i ricorrenti a tutelarsi in sede giudiziaria).
Nel dare, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte (in terminis Cass. 2697/2000, Panelli, Rv 215715), va ribadito il seguente principio di diritto: l'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, ove occupi il suddetto immobile, deve ritenersi responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639 c.p. a nulla rilevando, sotto il profilo dell'elemento psicologico o della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, di averlo occupato al solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, atteso che la tutela dell'immobile, fino a che non venga consegnato all'assegnatario, spetta all'IACP.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009