Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 16957
CASS
Sentenza 25 marzo 2009

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L'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP.

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  • 1L’invasione di terreni o edifici è perseguibile d’ufficio per beni pubblici o privati destinati a uso pubblico
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  • 2L’invasione di case popolari è sempre perseguibile d’ufficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 settembre 2023

    1. La questione Il GIP del Tribunale di Roma, investito dell'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata dei reati di cui agli artt. 633,639 bis c.p. e 635 c.p., rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) perché non è previsto dalla legge come reato e in ordine al delitto di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa, deducendo vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assumeva in sentenza, la condotta di chi occupi, a fini abitativi, un immobile di proprietà del Comune …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 16957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16957
Data del deposito : 25 marzo 2009

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