Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
La norma di cui all'art. 26, comma 5, della legge 1 marzo 2001 n. 63, in base alla quale in materia di valutazione della prova, nel giudizio di legittimità, si applicano le norme vigenti al momento della decisione, deve ritenersi applicabile non solo alle dichiarazioni valutate in sede dibattimentale ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato, ma anche alle dichiarazioni valutate ai fini dell'applicazione di misure cautelari. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 64 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 63 del 2001, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale prima dell'entrata in vigore della detta legge, possono essere ritenute ugualmente utilizzabili nel giudizio incidentale "de libertate" in cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 28435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28435 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 24/05/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 03761/2001
3. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 048948/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR MO N. IL 03/08/1973
2) RO IO N. IL 31/03/1968
3) RO MA N. IL 22/06/1974
4) RE IN N. IL 01/11/1968
avverso ORDINANZA del 18/09/2000 TRIB. LIBERTÀ di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Alfredo Gaito che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del ricorrente Caporio
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 28.08.2000 il GIP del Tribunale di Lecce ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere: a) nei confronti di RE IN, RE MM, RO IO, RO MA e OR MO per il delitto di omicidio in danno di TI LE e per i connessi reati di detenzione e porto illegale di armi;
b) nei confronti di RE IN, RO IO, RO MA, OR MO, per il delitto di omicidio in danno di ER NT, per i connessi reati detenzione e porto illegali di armi nonché per il delitto di cui all'art. 411 c.p. L'accusa si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori D'MI IM, CO NT, OL LL, ON RT appartenenti alla cosiddetta "Sacra corona unita", ai quali il GIP attribuisce elevata credibilità perché direttamente protagonisti dei fatti denunciati, e perché le loro dichiarazioni sono precise e circostanziate, logiche, coerenti, non frutto di accordi, formulate da soggetti che si sono autoaccusati di gravissimi delitti e che hanno permesso di sequestrare armi in dotazione dei criminali. In particolare il GIP ha sottolineato quanto segue.
a) Quanto all'omicidio TI, D'MI IM aveva ammesso di esserne stato il mandante ed aveva precisato il motivo del delitto (il TI aveva trasgredito alle regole del gruppo criminale avendo risarcito la persona offesa ed inoltre aveva manifestato intenzioni di collaborazione con la giustizia); il D'MI inoltre aveva riferito che l'organizzazione dell'omicidio era stata affidata al EL ed al OR e che alla esecuzione avevano preso parte, oltre a questi ultimi due, anche il FO e ER IZ. Le dichiarazioni del D'MI erano riscontrate da quelle di OL LL e di CO NT, oltre che da elementi di carattere oggettivo i risultanti dalle indagini.
b) Quanto all'omicidio ER, OL LL aveva riferito che era stato il OR a deciderlo perché il ER aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia. All'omicidio avevano preso parte ER IZ, ER UR e FO MO. Le dichiarazioni del OL erano riscontrate da quelle di ON RT e da elementi oggettivi.
Sulla impugnazione degli indagati il Tribunale di Lecce, con ordinanza 18.09.2000, ha revocato la misura nei confronti di ER UR limitatamente alle imputazioni relative all'omicidio TI;
ha revocato la misura stessa nei confronti del FO limitatamente alle imputazioni relative all'omicidio ER;
e per il resto ha confermato l'ordinanza del GIP.
Rispondendo alle censure della difesa degli indagati il Tribunale ha osservato quanto segue.
Per ciò che riguarda l'omicidio TI. La difesa aveva esibito un documento attestante che tra il D'CO (detenuto, e che dal carcere avrebbe ordinato l'omicidio) ed il EL vi era stato un solo colloquio il giorno stesso dell'omicidio; secondo la tesi difensiva, questa produzione era idonea a mettere in crisi quanto riferito dal D'MI; invece secondo il Tribunale, poiché quella attestazione si riferiva ad un periodo di soli sette giorni precedenti l'omicidio, e poiché non poteva escludersi che il colloquio si fosse svolto qualche giorno prima, le dichiarazioni del D'MI, (secondo cui l'incontro in carcere si era svolto, indicativamente, tre o quattro giorni prima del delitto), non potevano per ciò solo ritenersi false. Per il resto quanto riferito dal D'MI era risultato, secondo i giudici del merito, attendibile, e trovava riscontro sia in elementi oggettivi, sia nelle dichiarazioni del OL.
Pertanto la decisione del GIP è stata confermata. Tuttavia nei confronti di ER UR, esistendo quale unico elemento di accusa la sola dichiarazione del OL, e non apparendo dunque "gravi" gli indizi a suo carico, il Tribunale ha disposto, limitatamente a questo episodio, la revoca della misura.
Per ciò che riguarda l'omicidio ER. Pur essendovi una certa oscurità nella individuazione del movente ed essendo al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori molto vaghe e imprecise, a giudizio del Tribunale vi era concordanza tra il D'MI ed il OL su un punto: che OR ed i fratelli ER avevano preso parte all'omicidio. Inoltre le dichiarazioni del OL circa le modalità di esecuzione dell'omicidio sono state ritenute molto precise e circostanziate, riscontrate da dati oggettivi. Infine ulteriore riscontro è stato ravvisato nel contenuto di alcune intercettazioni ambientali. Pertanto la decisione del GIP è stata confermata nei confronti del OR e dei fratelli ER. Nei confronti invece del FO, essendovi quale unico elemento di accusa una sola "chiamata" in correità, senza ulteriori riscontri e dal contenuto ritenuto ambiguo, il Tribunale ha disposto, limitatamente a questo episodio, la revoca della misura.
Contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce sopra riassunta hanno proposto ricorso per cassazione FO MO, ER IZ, ER UR e OR SA.
Tutti con motivi analoghi hanno dedotto difetto e contraddittorietà della motivazione. Innanzi tutto con riferimento alle dichiarazioni del OL. Quest'ultimo infatti era stato ritenuto inattendibile, riguardo alle accuse formulate nei confronti del FO per l'omicidio ER, dagli stessi giudici del Tribunale (e tale doveva ritenersi sulla base delle numerose inesattezze, discordanze rispetto agli accertamenti del P.M., ed ambiguità del suo racconto);
mentre poi, contraddittoriamente, era stato ritenuto attendibile per le accuse formulate contro gli altri indagati ed a proposito dell'omicidio TI;
egli inoltre era risultato mendace su alcune circostanze fondamentali. In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni del D'MI. Questi in vero, sulla base delle produzioni della difesa relative ai colloqui in carcere tra il D'MI ed il EL, doveva ritenersi mendace e, quindi, inattendibile. In sostanza, nel ricorso si deduce che i giudici del merito non hanno valutato adeguatamente la attendibilità intrinseca dei dichiaranti: tanto più quando le loro dichiarazioni non rispecchiavano una loro conoscenza diretta degli avvenimenti, ma erano "de relato".
I ricorrenti hanno altresì affermato: che le dichiarazioni dei collaboratori non potevano ritenersi idonee a riscontrarsi vicendevolmente, divergendo su punti importanti;
che i (pretesi) riscontri oggettivi altro non erano che indicazioni di circostanze note a tutti tramite i notiziari dei telegiornali;
che il contenuto delle intercettazioni non era affatto idoneo a suffragare quanto indicato dai collaboratori.
Da ultimo i ricorrenti hanno lamentato che sia stato utilizzato il contenuto di una intercettazione che non risulta trascritta nel presente procedimento.
Con memoria presentata ritualmente prima dell'udienza, e poi illustrata oralmente all'udienza odierna, l'avvocato Alfredo Gaito, per il ricorrente FO, ha presentato dei motivi aggiunti formulando le seguenti osservazioni.
a) Tutto l'impianto d'accusa si fonda sulle dichiarazioni di due soli soggetti;
e le dichiarazioni stesse sono "de relato". Il Tribunale avrebbe dovuto seguire l'iter corretto per valutare quelle dichiarazioni e cioè analizzare la personalità dei dichiaranti e la loro credibilità, poi esaminare l'intrinseca consistenza delle loro "propalazioni", ed infine individuare (se esistenti) i riscontri oggettivi A questi criteri i giudici di merito non si sono attenuti. Inoltre la valutazione degli elementi indizianti sarebbe dovuta avvenire con riferimento al nuovo testo dell'art. 273/1 bis c.p.p. e quindi applicando le disposizioni di cui all'art. 192 commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1.
b) Erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori;
le quali invece sono sostanzialmente divergenti;
mentre è mancato un adeguato rigore valutativo a proposito delle "chiamate" "de relato"
c) La tecnica del "mutual corroboration", alla luce delle recenti riforme riguardanti l'acquisizione e la valutazione delle prove, non può più essere praticata;
senza contare che non possono di certo riscontrarsi vicendevolmente dichiarazioni le quali siano, (come, si assume, nel caso di specie) ciascuna poco attendibile. d) In ogni caso, secondo la nuova formulazione dell'art. 64 c.p.p. di cui alla recente legge n. 63/2001, ove l'imputato non abbia ricevuto l'avvertimento che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti è fatto divieto al giudice di tenere conto delle dichiarazioni eventualmente rese.
I motivi del ricorso non sono fondati. Iniziando dalle ultime osservazioni sottoposte all'attenzione di questa Corte dall'avvocato Gaito occorre premettere:
a) Le decisione "de libertate" dei giudici del merito sono state prese nel rispetto (come meglio si vedrà in seguito) delle norme riguardanti la formazione e la valutazione della prova vigenti all'epoca delle decisioni stesse. La questione posta dal ricorrente attiene dunque alla rilevanza delle nuove norme riguardanti la "formazione e la valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della costituzione (di cui alla legge 1 marzo 2001 n. 63, entrata in vigore successivamente alla decisione impugnata) nel giudizio di legittimità.
b) In particolare, le nuove norme che qui vengono in considerazione sono quelle di cui al novellato art. 64 c.p.p. Come è noto l'art. 2 della legge n. 63/2001 ha modificato il comma 3 di tale articolo ed ha introdotto il comma 3 bis. Secondo la nuova disciplina sono inutilizzabili le dichiarazioni rese in violazione delle lettere a) e b) del comma 3, così come da ultimo modificato, mentre in mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3 lettera c) le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti. Nella specie, infatti, i gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli attuali ricorrenti sono stati ravvisati in dichiarazioni di persone imputate negli stessi reati cui non erano stati rivolti, perché la legge in allora non lo prevedeva, gli avvertimenti di cui al comma 3 lettere a) e c) dell'articolo 64 c.p.p. c) La questione di diritto di cui sopra non era stata prospettata nei ricorsi, e tuttavia deve ritenersi ritualmente introdotta con i motivi "nuovi", perché il rigore dell'effetto devolutivo delle impugnazioni e delle preclusioni processuali che ne derivano, è temperato dal combinato disposto degli artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 ult. parte c.p.p. secondo cui è consentita la deducibilità di nuove censure in relazione all'intervento di innovazioni legislative intervenute dopo la proposizione del ricorso.
Fatte queste premesse, e venendo al merito della questione, si osserva quanto segue. Il problema dell'incidenza dello "jus superveniens" riguardante la formazione e la valutazione delle prove, nel giudizio di legittimità, ha dato luogo a discussioni e contrasti in dottrina e in giurisprudenza.
Con la sentenza 25.02.1998, ric. Gerina, le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato il principio secondo il quale "qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova il principio "tempus regit actum" deve riferirsi al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova", e avevano espressamente precisato che questo principio si applica anche nel giudizio di legittimità.
La decisione delle Sezioni Unite ha suscitato commenti talvolta anche critici, da parte della dottrina.
Da un lato, poiché nelle ipotesi di successione temporale di norme riguardanti la prova, viene a crearsi uno sfasamento, (dal momento che i parametri normativi adoperati dal giudice di merito divergono da quelli vigenti al momento del controllo di legittimità), è stato sostenuto che la Corte di cassazione non potrebbe mai applicare le norme sopravvenute: perché il controllo è operazione diversa e distinta dalla applicazione diretta della norma e ciò che si chiede alla Suprema Corte è soltanto la verifica della correttezza nella applicazione delle norme (in allora vigenti) da parte del giudice di merito.
In senso contrario però si è osservato che, qualora nel ricorso per cassazione venga denunciato proprio un vizio riguardante la valutazione della prova, allora il controllo (di legittimità) non può avere un contenuto puramente negativo ma deve rivalutare la prova alla luce (anche) dello "jus superveniens". E ciò tanto più laddove il legislatore abbia sanzionato la prova (assunta secondo le regole pre-vigenti) con la inutilizzabilità, individuando così una sorta di "prova legale negativa", ovvero negando a priori l'efficacia di un dato elemento probatorio.
Una cosa è certa: che l'una e l'altra teoria sono l'esito di un giudizio di bilanciamento tra due diversi valori in gioco, perché ogni innovazione legislativa determina un contrasto tra esigenze contrapposte: l'una rappresentata dalla opportunità della immediata attuazione delle nuove norme (e dei valori che le ispirano), l'altra dalla opportunità di far salvo l'affidamento dei destinatari delle norme abrogate e, quindi, di conservazione delle stesse in relazione alle vicende processuali non concluse.
Spetta dunque al legislatore di individuare, di volta in volta, l'esigenza da privilegiare, e ciò può avvenire tramite la formulazione di norme transitorie.
Non è allora senza significato il fatto che nelle due occasioni (successive alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte cui sopra si è fatto cenno) in cui il legislatore ha apportato modifiche alla normativa riguardante la formazione e valutazione delle prove, sia stata inserita, con identica formulazione, una norma transitoria espressamente riguardante il giudizio di legittimità; nel senso che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni si applicano, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". Una siffatta norma transitoria è formulata, in modo identico, sia all'art. 1 comma 4 D.L.7 gennaio 2000 n.2 convertito in L. 25 febbraio 2000 n. 35 (e si pone in relazione alla nuova disciplina delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre sottratto all'esame dell'imputato o dei suoi difensori), sia all'art 26 della L. 1 marzo 2001 n. 63 (e si pone in relazione a tutta la nuova disciplina sulla formazione e valutazione della prova di cui alla legge medesima).
È un chiaro segno della volontà del legislatore di allargare gli spazi di applicazione delle orme pre-vigenti (privilegiando, quindi, la "conservazione" piuttosto che la "innovazione") rispetto a quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte.
Sorge però il problema su quale sia l'ambito di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63/01. Il dubbio nasce perché il citato articolo, al comma 5, fa riferimento, come sì è visto, "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento", con un chiaro riferimento allo svolgimento "normale" del processo e cioè al processo di cognizione, che si concluda con il dibattimento.
Ci si chiede se l'intenzione del legislatore, di "conservare", nel giudizio di legittimità, gli elementi di prova acquisiti secondo le norme pre-vigenti, debba ritenersi limitata al processo conclusosi con il dibattimento.
Non sembra questa l'interpretazione corretta della norma. Come si è visto la norma transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63/01, ricalca quella di cui al D.L. n. 2/00. Senonché il riferimento al dibattimento del D.L. ora citato era la necessaria conseguenza del tipo di innovazione normativa introdotta (la quale riguardava la non utilizzabilità, per la condanna, delle dichiarazioni rese da chi si fosse sempre sottratto al contraddittorio, sicché la utilizzabilità o meno delle dichiarazioni poteva essere valutata soltanto al dibattimento). Il legislatore del 2001, nel riprodurre tale norma, non ha tenuto conto del fatto che con la legge n. 63 venivano individuate anche cause di inutilizzabilità che riguardano adempimenti preliminari alle dichiarazioni, che attengono alla acquisizione delle stesse, e che quindi si riportano al momento in cui le dichiarazioni vengono rese:
sicché la loro individuazione può prescindere dagli sviluppi del dibattimento. D'altra parte il riferimento esplicito al dibattimento è spiegabile se si considera che questa norma transitoria non è che l'epilogo (modulato, ripetesi, sulla precedente legge n. 35/00 di conversione del D.L. n. 2/00) di una innovazione legislativa che è tutta incentrata sulla prova testimoniale e, quindi, sul dibattimento. Ne fa prova il fatto che il comma 3 bis dell'art. 64 c.p.p. (introdotto dalla legge n. 63 del 2001), prevede la esclusione dall'ufficio di testimone della persona la quale abbia reso le dichiarazioni d'accusa senza l'osservanza dell'avvertimento di cui al comma 3 lettera c). E ne fanno prova altresì le modifiche, apportate dalle legge in esame, ad altri articoli del codice di procedura penale, riguardanti l'ufficio del testimone e, quindi, il dibattimento.
Del resto, i commi 2, 3, 4, dello stesso art. 26, non possono che avere riguardo allo sbocco dibattimentale del processo. Tale conclusione è di immediata evidenza per i commi 3 e 4; quanto al comma 2, esso stabilisce che "se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero 'provvede' a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 c.p.p.... secondo le forme ivi previste"; ove è chiaro il riferimento alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 64 c.p.p., entro il termine delle indagini preliminari, in vista della utilizzazione delle loro dichiarazioni, come prova valida, al dibattimento. (Se così non fosse, la proposizione sarebbe superflua;
senza contare che quest'ultima interpretazione trova conferma nel testo del già citato comma 3 bis del "nuovo" art. 64 c.p.p. laddove la mancanza dell'avvertimento di cui alla lettera c) del comma 3, comporta l'esclusione del dichiarante dall'ufficio di testimone: con evidente riferimento, quindi, al dibattimento).
Questa dunque è la "genesi" e la ragione della formulazione (che espressamente fa riferimento alle dichiarazione "acquisite al fascicolo per il dibattimento") del quinto comma del citato art. 26. Ma proprio per queste ragioni non può ritenersi che il legislatore, nel riferirsi espressamente al dibattimento, abbia inteso "escludere" l'applicabilità dello stesso principio ad altri momenti processuali;
tutto al contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso individuare la fase più pregnante e tipica del processo, perché è quella la sede della effettiva valutazione delle prove, perché è quella la sede ove si decide della responsabilità penale dell'imputato e si può pervenire alla sua condanna;
ma senza per ciò escludere, anzi ricomprendendo "a fortiori" altri momenti decisionali del processo e, quindi, per tornare al caso di specie, la decisione nel procedimento incidentale "de libertate". In sostanza: la "ratio" della nuova normativa transitoria è orientata, come si è visto, alla conservazione, nel giudizio di legittimità, delle dichiarazioni a suo tempo ritualmente rese ed acquisite;
l'apparente limitazione di cui al comma 5 dell'art. 26 della legge n. 63/01 si spiega considerando come il legislatore abbia avuto riguardo, nel formulare le modifiche stesse alla disciplina della prova e, quindi, nel disciplinare il regime transitorio, al processo di cognizione tipico, che si conclude con il dibattimento;
in realtà la norma in esame ha inteso affermare un principio fondamentale di "conservazione", nel giudizio di legittimità, degli "elementi di prova" (i quali siano stati ritualmente acquisitia secondo la disciplina in allora vigente) che non può che riguardare ogni caso di dichiarazioni già ritualmente acquisite agli atti e già valutate ai fini di una decisione di merito, quale è quella "de libertate".
La correttezza di questa conclusione è confermata da un ragionamento "a contrario". Sarebbe in vero del tutto irragionevole applicare al procedimento "de libertate" maggiori garanzie rispetto al processo di cognizione. Cosa che certamente si verificherebbe seguendo la tesi qui criticata. Infatti nel giudizio di legittimità che segua alla fase dibatti mentale, sarebbero applicabili le norme (riguardanti la prova) pre-vigenti e, quindi, che assicurano una minore garanzia;
mentre nel giudizio di legittimità che segua il procedimento incidentale "de libertate" sarebbero applicabili le nuove norme, le quali assicurano una maggiore garanzia.
Se dunque il giudizio di cassazione è previsto dallo stesso legislatore come "insensibile" alle innovazioni legislative ora considerate, e lo è, espressamente, quando esso intervenga a seguito del giudizio di cognizione del merito, a maggior ragione lo deve essere quando intervenga a seguito del giudizio incidentale "de libertate".
Con la conseguenza che anche in questo caso il controllo di legittimità sulla valutazione della prova (rectius: dei gravi indizi) va effettuato tenendo conto della disciplina vigente al momento della decisione di merito.
Va dunque affermato il principio secondo cui "le dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 64 cpp così come modificato dalla legge n. 63/2001, ed acquisite ai fini della emissione della misura cautelare personale nella vigenza del testo precedente alla legge n.63 del 2001, possono essere ritenute utilizzabili nel procedimento incidentale dinanzi alla Corte di cassazione".
Nella specie la decisione "de libertate" si basa su dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi che, per le ragioni sopra indicate, ben possono essere prese in considerazione nel giudizio di legittimità, e non "estromesse" perché non vulnerate dalla sanzione della inutilizzabilità.
E allora deve dirsi che l'ordinanza impugnata (integrata nella motivazione dall'ordinanza, dello stesso segno, del GIP) non merita le censure dedotte.
Non è vero che sia carente la valutazione della attendibilità intrinseca dei dichiaranti: in vero dalle motivazioni dei giudici di primo e di secondo grado emerge che questa valutazione è stata fatta con ragionevole esito positivo (i dichiaranti si sono autoaccusati di gravissimi delitti, sono esponenti della associazione mafiosa, hanno riferito notizie e particolari che sono stati valutati, nel merito, come precisi, in modo autonomo e lineare). Quanto alla cosiddetta "convergenza del molteplice", anche a non volere attribuire a questa situazione un valore decisivo, non si può negare che il convergere, su un medesimo punto, di dichiarazioni giudicate autonome e libere, costituisce un indubbio rafforzamento della attendibilità di quanto riferito. Ma nella specie il valore decisivo è dato dai riscontri oggettivi che inutilmente la difesa sostiene essere nulla più che l'indicazione di circostanze ben note a chiunque avesse seguito i resoconti dei mezzi di informazione. Questa in vero è una affermazione di fatto che non può mettere in crisi quanto ritenuto, con motivata argomentazione, dai giudici del merito, la cui valutazione è insindacabile in questa sede.
L'esame attento del Tribunale è dimostrato dai fatto che rispetto ai reati sub A e B la misura è stata revocata nei confronti dell'indagato ER UR mentre rispetto ai reati di cui sub C, D, ed E, la misura è stata revocata nei confronti dell'indagato FO. Non è poi vero che proprio da queste revoche dovrebbe dedursi una inattendibilità del dichiarante OL, che contrasterebbe, in insanabile contraddizione, con la sua ravvisata attendibilità per l'altro episodio. La revoca della misura è stata disposta non per una ravvisata radicale e totale inattendibilità del dichiarante, quanto piuttosto per l'insufficienza delle sue dichiarazioni in mancanza di riscontri ulteriori.
Il Tribunale ha poi adeguatamente risposto alle obbiezioni della difesa riguardanti la attendibilità del D'MI. È stato detto cioè che la documentazione prodotta dalla difesa in ordine all'incontro in carcere tra il D'MI ed il EL non dimostrava il mendacio del dichiarante per il semplice motivo che l'incontro era stato collocato dal D'MI all'incirca tre o quattro giorni prima dell'omicidio, (indicazione questa abbastanza vaga e generica che ben poteva estendersi a qualche giorno prima) mentre la certificazione "copriva" un periodo non molto dissimile (sette giorni). Irrilevanti sono altresì le censure riguardanti la pretesa inutilizzabilità di una intercettazione. Sul punto infatti i ricorsi sono del tutto generici, non specificano il contenuto della intercettazione che si contesta, e si limitano a non ritenere convincente la risposta data al riguardo dai giudici del riesame, risposta che invece è corretta perché la mancata trascrizione, con perizia, non determina, nella fase delle indagini preliminari, alcuna invalidità. Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001