Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2003, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
0 2 386/03 REPUBBLICA NN E DEL OPO CITAJ NO + LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PUNTORIERI Presidente R.G.N. 9114/0 - Rel. Consigliere 5453 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. I Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Rep. 682 - Doct. Umberto GOLDONI Consigliere ud.24/10/02 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA ND sul ricorso proposto da: A AF HI VI, AD OL, elettivamente -- | domiciliati i VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo in ROMA studio dell'avvocato VITTORIO MORRONE, che li difende, giusta delega in atti;
1 ricorrenti
contro
EL,TU SE, CI elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso lo ' --> +-- -- studio dell'avvocato MARIO CAPPELLERI, che li difende, qiusta delega in atti;
2002 controricorrenti 1381 avverso la sentenza n. 22628/99 del Tribunale di ROMA, -1- | depositata il 16/11/99; la Telazione della causa svolta nella pubblica| udita udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
--- udito l'Avvocato MORRONE Vittorio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto laccoglimento del ricorso;
- ❘udito 1'Avvocato CAPPELLERI Mario, difensore dei residenti che ha chiesto il rigetto,todd riane;
ㅏ.... udito il P.H. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. t -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RC SC e IO NI convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, IO EI e GO FA RA per sentirli condannare allo spostamento di una caldaia ubicata sotto il solaio dell'appartamento di essi attori, fonte di immissioni pericolose di fumi comunque all'adozione di accorgimenti atli ad evitare l'inconveniente. Si costituivano i convenuti contestando le pretese avversarie e spiegando riconvenzionale. Espletate due consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza 16-18.9.98 il giudice adito condannava i. convenuti all'eliminazione delle immissioni in atto seguendo le direttive del geometra CU, nonché alla parziale rifusione delle spese di lite. Proposto gravame dai soccombenti, con sentenza 20.10-16.11.99 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda dei RA- EI, condannandoli alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il RA e 1'EI sulla base di duc motivi,illustrate do memoria. 144 4 Resistono con controricorso il NI e la SC. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorsc si denunzia, in 5 cpc, violazione riferimento all'art. 360 n.ri 3 e u falsa ed erronea applicazione degli artt. 833 e 889 cc/degli artt. 64 e 65 del Regolamanto d'Igiene del Comune di Roma approvato con delibera n.7395 del 12.11.32;del DPR 26.8.93 m.412 e disposizioni particolare le normein essa richiamate (in tecniche UNI 7129/92, art 5 comma ΠΟΠΟ sequenti);del DM 6.8.94 con le normative tecniche UNI e le disposizioni legislative ivi richiamate e recepite;
della legge 5.3.90 n.46 e 9.1.91 n.10;del DPR 24.10.67 n. 1288 e relative appendici, nonché di tutta la normativa pregressa riguardante gli impianti termici ed i consumi energetici in quanto applicabile 9 tuttora in vigore deducendosi altresì carenza, insufficienza 0 illcgicità e contraddittorietà di motivazione. Rilevano i ricorrenti 1'inattendibilità delle eseguite misurazioni dei gas rocivi riferite al particolare nomento delle misurazioni medesime senza tener conto della utilizzazione dell'impianto per 12-14 ore al giomo e della incidenza sulla pericolosità delle immissioni dell'accumulo protratto nel tempo,il che avrebbe dovuto convincere il giudice d'appello a prendere in considerazione, oltre alle disposizioni normative sui limiti quantitativi delle esalazioni, quelle relative alla strutturazione dell'impianto, alle distanze legali, al convogliamento dei fumi in canalizzazioni ed alla loro emissione apposite deinell'atmosfera oltre il colmo dei tetti terrazzi, al rispetto del risparmio energetico. E nel caso di specie la caldaia in discorso non operava en plein air" in นา anfralto (terrazzino chiuso per tre Iati) sito immediatamente sotto la proprietà dei ricorrenti ed a soli 70 centimetri da questa (in violazione quanto meno de l'art. 833 CC e del Regol mento d'igiene del Comune di Roma), mentre l'installazione non risultava conforme a le disposizioni della legge n.46/90 e non aveva ottenuto il cortificato di collaudo. Cor il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione od omessa е falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116,194 e 195 cpc, nonché carente o illogica motivazione. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale romano, in contrasto con quanto accertato dai consulenti 5 d'ufficic all'esito di sopralluoghi, rilievi, misurazioni e raffronti con la normativa vigente, abbia stabilito in base alla semplice vista delle fotografie in atti, che le esalazioni поп erano né nocivc né dannose potendosi disperderc in ambiente ben aerato. Evidente, inoltre, ad avviso dei RA-EI, era 'erroneità e la contraddittoriet di ritenere "conforme alla normativa vigente" la distanza di cm 70 dalla tubazione della caldaia alla proprietà di essi ricorrenti e l'accenno ad una maggiore distanza rispetto alla finestra (rectius porta- finestra) quando la distanza legale ai sensi dell'art. 889 secondo comma cc era di un metro da calcolarsi dal confine e non dalle finestre, mentre comunque per disposizioni normative e regolamentari era assolutamerte vietatc lo sbocco sotto le finestre de i piani superiori, indipendentemente dalie distanze. Il ricorso è infondato con riguardo ad entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione. Premesso che il CTU di prime cure geometra CU, coadiuvato da un tecnico d_ sua fiducia, in effettuato nei luoghi occasione del sopralluogo 6 oggetto di causa, aveva eseguito la misurazione dei funi esalati dalla caldaia termoidraulica installata nel balcone di proprietà dei coniugi NI con strumento idcneo all'accertamento analitico della combustione, constatando che la medesima era risultata in regola con riguardo alla Formaliva vigente in materia, anzi al di sotto delle soglie stabilite dai regolamenti, tanto da definire le esalazioni in discorso come non nocive ove regolarmente disperse in ambiente ben areato e sufficientemente lontane da possibili inalazioni di ' ы н terzi, ha affermato il giudice d'appello ,nel о rigottare la domanda dei coniugi RA-Foschi intesa ad eliminare dette esalazioni, che le suddelle condizioni di non nocività si erano realizzate nel caso di specie stante 10 caratteristiche del cortile ove era ubicata l'apparecchiatura termica , affatto angusto in considerazione della distanza tra gli slabili circostanti ed il posizionamento della stessa ad una distanza (70 cm dal solaio dell'appartamento e quindi ancora maggiore rispetto alla finestra del medesimo conforme alla normativa vigente. Ebbene a siffatte considerazioni costituenti apprezzamento di fatto in ordine alla situazionc 7 ambientale della caldaia in contestazione incompatibile con l'asserita, da parte degli attuali ricorrenti, nocività dolle esalazioni dalla stessa provenienti-sorretto da motivazione Congrua e pertanto insindacabile nell'attuale sede di legittimità, i RA-EI hanno opposto, oltre a valutazioni di merito implicanti una diversa ed ricostruzione degli elementiinammissibile fattuali esplicitati nella qui gravata sentenza la supposta violazione di leggi e regolamenti semplicemente enunciati ma affatto specificamente rapportati alla fattispecie in esame caratterizzata, tra l'altro, dall'esplicito riferimento alla ritenuta, da parte dell'ausiliare del giudice, conformità della caidaia "alle normative vigenti in materia”, e, soprattutto un errato richiamo, in tema di distanza delle tubazioni della stessa dalla proprietà di essi ricorrenti (70 Cm.} a quella di almeno un metro dal confine richiesta dall'art. 889 secondo comma cc, laddove è noto che tale disposizione di legge non applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 8 CC e quindi poste alla distanza fissata dai regolamenti locali, nella specie rispettati, come emerso dalla impugnata decisione, conformemente alla consulenza tecnica d'ufficio (v. tra le tante Cass. n. 10652/94). Alla stregua delle svolte argomentazioni il у proposto ricorso va respinto nella sua integralità н con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese е di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, alle spese del presente Froline in favore di RC SC e sergio 41,00 giudizio, che liquida in euro oltre ad euro 1.000,00. per onorari. Roma 24 ottobre 2002. Meritien est. Alfa IL CANCELLIERE 01 LO RI OL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Si attesta la registrazione pre l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 16.322..... versate € 149 1111 22.04.03 IL FUNZIONARIO