Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7918 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
D REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto IL7.91 S ULAZION Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: COMPRAVENdita - Presidente- R.G.N. 13153/00 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 17394/00 Cron. 18237 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. 2 01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 19/04/01Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 NI IS, elettivamente domiciliato in ROMA 1.2 GIU 2001 presso lo studio dell'avvocato VIA MONTE ZEBIO 30, IL CANCELLIERE che la difende, giusta delega in GIANMARIA CAMICI, CANCEL ERA atti;
ricorrente
contro
TE LL;
intimata e sul 2° ricorso n° 17394/00 proposto da: TE LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE2001 682 TESTA, che la difende unitamente agli avvocati -1- $14 FEDERICO FREDIANI, MASSIMO ARAGIUSTO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NI IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1555/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Giammaria CAMICI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Cesare TESTA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo TT BR conveniva in giudizio AR AN chiedendo che venisse dichiarata la simulazione dell'atto di vendita 2/2/1981 con il quale essa istante aveva alienato alla AN il complesso immobiliare di sua proprietà acquistato dalla società Caldeta con atto 30/6/1971. A so- stegno della simulazione l'attrice produceva controdichiarazione sottoscritta da entrambe le parti e chiedeva l'intestazione del bene con la condanna della convenuta al rilascio ed al risarcimento danni anche ex articolo 96 c.p.c. La AN si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande osser- vando che tutti gli atti erano viziati e nulli ex articoli 1453 e 1439 c.c. L'adito tribunale di Firenze, con sentenza 4/10/1995, rilevata la nullità del contratto di compravendita, dichiarava la TT proprietaria dei beni in questione ordinandone il rilascio e rigettava le domande di risarci- - mento danni. Avverso la detta sentenza la AN proponeva gravame al quale re- sisteva la TT che spiegava appello incidentale. La corte di appello di Firenze, con sentenza 16/12/1999, rigettava i gra- vami osservando: che non era possibile dubitare della natura della scrittura intercorsa tra le parti subito dopo la stipula dell'atto notarile del 1981 di tra- sferimento del bene dalla TT alla AN;
che si trattava di atto, } redatto nell'immediatezza del rogito, nel quale le parti avevano dato atto che lo stesso era simulato e che la vera proprietaria era la TT;
che le parti avevano altresì precisato l'obbligo della AN a trasferire la proprietà dell'immobile a semplice richiesta dell'altra parte;
che stante la premessa di totale "simulazione" del contratto e della sua nullità, la formula 3 “ritrasferire” ( impropria giuridicamente) era legittima in un'accezione cor- rente se considerata come rivolta a disciplinare le pratiche modalità con le quali, a richiesta della reale proprietaria, poteva venir modificata l'intestazione formale del bene che, a fronte di un rogito notarile e ad una conseguente trascrizione, non poteva che avvenire tramite una nuova ven- dita denominata "trasferimento"; che era infondata l'eccezione sollevata dalla AN circa l'annullabilità della controdichiarazione per vizio del consenso, violenza o dolo;
che sul punto nessun teste aveva fornito elementi oggettivi adeguati;
che la tesi della AN, relativa alla simulazione dell'acquisto del complesso da parte della TT con atto del 1971, non poteva trovare ingresso nella controversia atteso che tale atto di acquisto non era stato mai impugnato e l'alienante s.r.l. Caldeta non era parte del giudizio;
che, peraltro, in mancanza di prova scritta, non era possibile conte- stare la veridicità di detto atto per cui le prove al riguardo erano inammissi- bili;
che, in ordine al dolo, non vi era prova di alcun raggiro;
che anche in relazione alla violenza nessun teste aveva accennato ad una qualche coarta- zione fisica o psichica sulla AN per convincerla a firmare la
contro
- dichiarazione;
che, infine, la totale simulazione dell'atto di vendita emerge- va anche dalla circostanza che la AN non aveva mai ipotizzato di aver versato alla TT il prezzo indicato nel rogito;
che l'appellata aveva omesso di fornire qualsiasi elemento utile per quantificare il danno anche ex articolo 96 c.p.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze è stata chie- sta da AN AR con ricorso affidato a cinque motivi. TT Ga- : BR ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sor- retto da un solo motivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale AN AR denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1414, 2931 e 2932 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. Deduce la ricor- rente principale che la corte di appello ha attribuito alla scrittura successiva all'atto notarile del 1981 una valenza diversa da quella letterale e dalla vo- lontà delle parti desumibile dal comportamento precedente, contemporaneo e successivo alla stessa. I giudici del merito hanno fornito una personale in- terpretazione della controdichiarazione non sorretta da nessuno dei criteri ermeneutici previsti dalla legge: in tale scrittura essa AN aveva di- chiarato di assumere il mero obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile alla TT a sua richiesta. Si tratta, quindi, di ipotesi di interposizione di persona e/o di simulazione relativa e non assoluta. La volontà delle parti (confermata dal loro comportamento ) era nel senso di prevedere l'obbligo al ritrasferimento del diritto di proprietà del bene, per cui la TT avrebbe dovuto invitare essa ricorrente ad un nuovo rogito e, in caso di inadempi- mento, agire ex articolo 2932 c.c. La corte di merito avrebbe dovuto emette- re sentenza di condanna alla detta obbligazione ovvero avrebbe dovuto ap- plicare i principi in tema di emanazione di sentenza sostitutiva di un con- tratto non concluso. 5 Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla condanna di essa AN al rilascio dei beni immobili, non- ché violazione dell'articolo 1362 c.c. Sostiene la ricorrente che la corte di appello - senza supporti logici e tralasciando quanto emerso dalle risultanze istruttorie ha affermato l'insussistenza di qualsiasi titolo idoneo a legitti- - mare la permanenza nell'immobile da parte di essa AN. Tale affer- mazione si pone altresì in contrasto con quanto rilevato dalla stessa corte in relazione al significato da attribuire al termine “ritrasferimento” da intende- re come atto di nuova vendita, così riconoscendo che le parti avevano previ- sto la necessità di tale ulteriore atto per consolidare in capo alla TT il diritto di proprietà sui beni e che con il contratto del 1981 si era realizzata una interposizione con valido ed efficace trasferimento del diritto di pro- prietà ( e del possesso dei beni) in favore di essa AN. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate in via congiunta risolvendosi essenzialmente nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine: all'interpretazione del contratto di compravendita stipulato dalle parti il 2/2/1981; all'accertamento circa la sussistenza o meno della simulazione posta a base della domanda avanzata dalla TT;
all'interpretazione ed all'individuazione del valore e della portata della scrittura ( controdichiara- zione) firmata dalle parti subito dopo l'atto notarile;
alla valutazione del comportamento delle parti prima e dopo i suddetti atti. In proposito è appena il caso di rilevare che, come è noto e come ripetu- tamente affermato da questa Corte, l'accertamento della simulazione costi- tuisce indagine di fatto per cui il convincimento dei giudici del merito sulla sussistenza o meno della simulazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. La valutazione della prova - anche se congetturale, presuntiva ed indiziaria - è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito il quale però deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria. -Nella specie la corte di appello con ragionamento ineccepibile e con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze probatorie – ha ravvisato la sussistenza di elementi di prova tali da consentire di ritenere dimostrata la simulazione assoluta del contratto stipulato dalle parti il 2/2/1981 relativo alla vendita dei beni immobili in questione da parte della TA in favore della AN.. Al riguardo la corte territoriale ha fatto puntuale riferimento ( oltre che alla circostanza della mancata prova dell'effettivo versamento da parte della AN del prezzo indicato nel rogito) al contenuto della controdichia- razione firmata dalle parti subito dopo la stipula dell'atto notarile di com- pravendita contenente la dichiarazione espressa della simulazione di detto contratto con il riconoscimento del diritto di proprietà dei beni immobili in questione in capo alla apparente alienante e con l'assunzione da parte della AN dell'impegno a "ritrasferire la proprietà dell'immobile a sem- plice richiesta della TT". 7 La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione in base ad una corretta e logica interpretazione del documento ( dettagliatamente esaminato ) con- dotta con riferimento specifico e testuale alle parti ritenute più importanti e significative. -Bisogna altresì evidenziare con riferimento alla tesi sviluppata in en- trambi i motivi di ricorso in esame circa la violazione dell'articolo 1362 c.c. in relazione all'interpretazione della c.d. "controdichiarazione” – che, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisio- ne, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formu- lata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero investendo la coerenza formale del ragiona- mento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte ribadito che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- 8 ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- ! tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. Nella specie la corte di appello ha coerentemente proceduto alla inter- pretazione del contenuto della scrittura firmata dalle parti subito dopo la sti- pula del contratto di compravendita del 2/2/1981. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuto alle dette con- clusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in particolare, del contenuto del citato docu- mento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il procedimento logico-giuridico riportato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione della scrittura in esame è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sor- retto da motivazione sufficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto. Il ricorso è peraltro sul punto carente e generico per non essere stato ri- portato e precisato il contenuto specifico e completo della scrittura in que- stione, il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente ad alcu- ne ed isolate parti - il senso complessivo del documento. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricor- so e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del de- nunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. L'impugnata sentenza non è quindi inficiata, in relazione alla interpreta- zione data al documento in questione, della citata norma codicistica. Parimenti infondata è la tesi della ricorrente secondo la quale la corte di appello non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti precedente, contemporaneo e successivo alla stipula del contratto di compravendita e della firma della "controdichiarazione". In relazione a tale punto la Giovan- noni ha fatto riferimento o a circostanze di fatto, il cui apprezzamento è ri- messo al giudice del merito, ovvero a situazioni e deduzioni ( asserita si- mulazione del contratto di compravendita stipulato dalla TT con la s.r.l. Caldeta nel 1971) che la corte territoriale ha correttamente ritenuto non esaminabili sia perché relative ad un atto di acquisto stipulato da una società non parte del giudizio, sia perché concernenti un atto mai impugnato, sia perché richiedenti prova scritta mancante nella specie. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione 10 dell'articolo 1362c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la detta corretta interpretazione rende manifesto che è stato investito essen- zialmente il “risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Deve infine essere segnalata l'inconsistenza delle tesi della ricorrente concernenti: a) l'errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare il termine “ritrasferire" contenuto nella controdichiarazionee implicante un mero obbligo al ritrasferimento della proprietà di un immobile legittima- mente consolidata in capo ad essa AN;
b) la necessità per la TT di agire ex articolo 2931 c.c. per ottenere l'adempimento coattivo dell'obbligo di ritrasferire;
c) la ravvisabilità nella fattispecie dell'ipotesi dell'interposizione di persona o di simulazione relativa e non assoluta;
d) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata costitutiva e di condanna assimilabile a quella pronunciata ex articolo 2932 c.c. In relazione a tali tesi della AN è sufficiente rilevare che la corte di appello ha coerentemente posto in evidenza l'imprecisione ("dal punto di vista strettamente giuridico") del termine "ritrasferire" e ciò in considera- zione sia di quanto espressamente dichiarato dalle parti nella "controdichiarazione" circa la simulazione del contratto di compravendita del 2/2/1981, sia della conseguente nullità del contratto stesso e dei suoi ef- fetti. Da ciò la logica conseguenza tanto dell'affermazione in ordine all'insussistenza di un qualsiasi titolo giustificativo della permanenza della AN nell'immobile in questione, quanto dell'ordine di rilascio di tale bene in favore della proprietaria effettiva. 11 La decisione impugnata, quindi, si sottrae alle critiche che le sono state mosse in quanto è del tutto corretta e conforme ala giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'intervenuta dichiarazione di simulazione di un contratto con effetti reali, costitutivo o traslativo di diritti, comporta un "ritrasferimento” all'originario proprietario del bene costituente l'oggetto del contratto simulato: il titolo giuridico che opera la retrocessione del bene dal simulato acquirente al simulato alienante sorge alla data della sentenza stessa che costituisce il titolo necessario per procurare la reintestazione al detto proprietario ( tra le ultime, sentenza 24/6/2000 n. 8607 ). Con il terzo motivo la ricorrente principale, denunciando vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte, deduce che la corte di appello non ha esaminato le conclusioni istruttorie di essa AN ( da ritenere impli- citamente respinte ). Ad avviso della ricorrente l'ammissione dei mezzi istruttori era determinante al fine di dimostrare che il bene in questione era stato effettivamente acquistato e pagato da essa AN e che i succes- sivi trasferimenti erano stati fittizi e non rispondenti alla realtà dei fatti. Il motivo non è fondato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere - da un lato di dimostrare la - sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pro- nuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, non- ché da altro lato - di indicare specificamente in ricorso le deduzioni delle prove disattese, onde permettere in sede di legittimità la verifica, sulla sola 12 base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili inda- gini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione a tal fine possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferi- - mento, "per relationem", ad altri atti o scritti difensivi presentati nei prece- denti gradi di giudizio ( sentenze 26/3/1999 n. 2894; 2/11/1998 n. 10913; 30/10/1998 n. 10897). I suddetti oneri posti a carico del ricorrente in cassazione non sono stati rispettati dalla OV la quale non ha svolto alcun argomento al fine di dimostrare la decisività delle prove richieste e non ammesse, né ha tra- scritto in ricorso il contenuto ( quanto meno nelle parti essenziali ) di dette prove: ciò è sufficiente per ritenere inaccoglibile la censura in esame. Peraltro la motivazione del diniego della ammissione di mezzi istruttori può essere anche implicita dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente conside- ? rato ( in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Questa Corte ha anche chiarito (sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 13566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della deci- sione impugnata che si riveli incompleto o illogico il che non si è verificato nel caso in esame. Con il quarto motivo la AN denuncia vizio di omessa pronuncia sulla specifica richiesta in merito alla valenza della mancata risposta della TT all'interrogatorio formale vertente su fatti tesi a dimostrare che 13 l'immobile era stato sempre nel possesso della AN e che la
contro
- dichiarazione le era stata estorta con minacce. La censura non è meritevole di accoglimento. L'articolo 232 c.p.c. non consente di ricollegare alla mancata risposta della parte all'interrogatorio formale l'effetto automatico della confessione, ma considera tale comportamento come circostanza da valutare - secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito - nel più ampio quadro degli atri elementi probatori acquisiti ( tra le tante, sentenze 13/11/1997 n. 11233; 11/11/1996 n. 9839; 7/3/1996 n. 1805 ). In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che non è viziata da omessa motivazione la pronuncia nella quale il giudice non prenda in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari da detta mancata risposta della parte ( sentenza 23/4/1998 n. 4211 ). Nel caso in esame la corte territoriale ha tenuto conto di altre risultanze istruttorie fornendo - in relazione all'accertamento in fatto compiuto dopo un'attenta e puntuale valutazione di tutti gli elementi della fattispecie alla luce degli elementi probatori acquisiti una motivazione esauriente e corretta sul piano logico-giuridico in ordine all'insussistenza di valide prove circa "una qualche coartazione fisica o psichica sulla Giovan- noni per convincerla a firmare la controdichiarazione". Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia vizio di motiva- zione, violazione dell'articolo 92 c.p.c. e contraddittorietà della sentenza, per aver la corte di appello da una parte compensato parzialmente le spese del giudizio di secondo grado dando atto della soccombenza reciproca e, da altra parte, confermato la totale soccombenza di essa AN per il giu- 14 dizio di primo grado, pur sussistendo la soccombenza reciproca anche con riferimento a tale fase. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è fondato. Dalla lettura dell'impugnata sentenza non risulta (né è stato dedotto dalla ricorrente principale) che la AN abbia formulato uno specifico mo- tivo di appello in ordine al governo delle spese del giudizio di primo grado. Peraltro, come è noto, il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è limitato all'ipotesi che non ricorre nel caso in - esame nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente soccombente. Il ricorso incidentale con quale TT BR denuncia l'errore - commesso dalla corte di appello nel rigettare la sua domanda di risarcimento danni - deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo quanto dispo- sto dagli articoli 366 n.5 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di cau- sa. 1 Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c. p. c. per il ricorso per cassazione, é collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa é volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requi- sito anzidetto possa ritenersi soddisfatto é necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad al- 15 tri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possi- bilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizio- ne del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino er- rori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro ana- litico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non é richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben po- tendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071 ). Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il re- quisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rin- venire nel ricorso incidentale così come predisposto dalla TT nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è solo un'ampia trattazione delle censure mosse dalla AN senza alcun cenno: agli atti introduttivi del giudizio;
alla moti- vazione della decisione del giudice di primo grado;
ai motivi posti a base del gravame proposto dalle parti avverso la sentenza del tribunale;
agli argo- menti sviluppati dalla corte di appello nella pronuncia di cui si chiede l'annullamento. 16 Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso inci- dentale, ossia dal contesto della sua parte critica, non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso l'origine e l'oggetto della controversia, le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il signifi- cato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento. In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, stante anche la reciproca soccombenza, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammis- sibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Roma 19 aprile 2001 Franco Soustoriad Il presidente Il consigliere estensore Транко A A M 11 O R MAR G DELL 002 109T 250.000 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 4:56T 100000 TOT. 350000 12 GIU.2001 (euro 17 41