Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria)sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico; pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche.(Nella specie il giudice di merito aveva fatto riferimento alle argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio riguardo alla sussistenza dei presupposti del diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad una superiore qualifica, concretamente consistenti nella vacanza del posto e nella proroga della validità di una graduatoria di merito degli accertamenti professionali).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1999, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni Presidente
Dott. Giovanni Prestipino Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere
Dott. Giuseppe Cellerino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ferrovie dello Stato spa, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, presso l'avv. Antonio Andreani, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES MA, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro , presso gli avvocati Antonio ES e Claudio Stolfi, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 431/96 del 7 maggio 1996, pubblicata il 15-6-96 R.G. n^ 2882/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 luglio 1995 il Pretore di Livorno accoglieva il ricorso proposto da ES MA avverso l'Ente Ferrovie dello Stato e dichiarava il diritto del medesimo ad essere inquadrato nella categoria di capotecnico di quarta categoria, con decorrenza 1 luglio 1992; condannava quindi l'Ente convenuto al pagamento della somma di lire 22.728.289, già comprensiva di interessi e rivalutazione al 30 novembre 1994, oltre agli accessori a maturare fino al soddisfo. Condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato SPA, tale divenuta a seguito di trasformazione dell'Ente ed avanzava due ordini di motivi, entrambi disattesi dal Tribunale.
Con il primo mezzo lamentava il difetto di motivazione della sentenza pretorile e poneva in rilievo il passivo recepimento delle considerazioni del CTU, non solo in ordine ad elementi di fatto ma anche in relazione a valutazioni di natura giuridica e di merito espresse dal medesimo.
Con il secondo mezzo affermava che erroneamente era stata asserita la retroattività della disciplina che prorogava l'efficacia delle graduatorie, così come disposta con DM 2037 del 28 luglio 1982 pur in relazione ad una fattispecie esaurita fin dal giorno 8 giugno 1982.
Il Tribunale disattendeva entrambi i motivi osservando che la motivazione del Giudice di Primo Grado, ancorché ridotta ed essenziale, soddisfaceva all'obbligo di enunciare le ragioni della decisione, mentre il decreto 28 luglio 1982 n. 2307 ben poteva applicarsi riguardo alla copertura del posto di capotecnico di linea resosi vacante in data 8 giugno 1982 e assegnato per trasferimento, dopo che era stato ricoperto in via provvisoria per 18 mesi a far capo dalla vacanza, proprio dall'attore.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la Società Ferrovie dello Stato SPA ed avanza tre ordini di motivi. Resiste il ES con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il controricorso con il quale il ES rileva l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, conseguente alla mancata indicazione, nell'epigrafe dell'atto, del nome del legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato SPA, non identificabile per illeggibilità della firma apposta nella procura a margine.
Il rilievo non è fondato.
La procura a margine del ricorso è stata infatti sottoscritta dal Responsabile del servizio centrale legale, contenzioso negoziale dott. Raffaele Ruggero Rubino, il cui nominativo chiaramente risulta dal timbro apposto immediatamente prima della sottoscrizione. Sussistono dunque i requisiti indicati da questa Corte nella sentenza 17 febbraio 1996 n. 1249 atteso che il procuratore certificante l'autografia ha accertato l'identità del conferente. Si deve quindi procedere all'esame dei motivi avanzati dalla società ricorrente.
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 61 e 191 CPC per essere stata confermata e recepita l'argomentazione del
Giudice di primo grado, pur se fondata esclusivamente sul contenuto della consulenza.
Il motivo è fondato.
È noto che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non comporta la nullità della medesima ma l'obbligo per il giudice investito di gravame esteso al merito di decidere nel merito e così integrare, completare ed eventualmente svolgere per la prima volta le argomentazioni pretermesse (cass., Sezione Lavoro, sent. 5098 in data 8 settembre 1998, rv 459873). Nel caso in esame il primo giudice si era limitato ad affermare di condividere in toto le argomentazioni svolte dal consulente ed espressamente far loro rinvio, quanto alla verificazione dei presupposti per la sussistenza del diritto del ricorrente alla richiesta qualifica, in concreto la proroga della validità della graduatoria di merito degli accertamenti professionali e la vacanza del posto disponibile.
Il Giudice di Appello, pur dando atto della "particolare essenzialità della motivazione della sentenza pretorile", tale da offrire "spunto alla lagnanza formulata dall'appellante", lungi dal farsi carico dell'esigenza di formulare una propria autonoma motivazione atta a dar ragione del convincimento conforme a quello espresso dal CTU non già sul l'accertamento di dati di fatto suscettibili di adeguata verificazione solo in forza di specifiche nozioni, ma ad una valutazione di ordine giuridico, si è limitato ad affermare che, essendo state richiamate a sostegno della decisione di primo grado le conclusioni del consulente "la diversa e contraria tesi della convenuta, anche se non esplicitamente confutata, è rimasta disattesa".
Conclude il Tribunale che il Pretore ha assolto l'obbligo di motivazione "anche se in modo particolarmente stringato". Così argomentando il Collegio di merito ha reiterato l'errore in cui era incorso il primo Giudice ed ha recepito, in modo acritico e senza tener conto del rilievi svolti dalla convenuta, le conclusioni del CTU in ordine ad una materia che esula dall'ambito degli incarichi che possono esser conferiti all'ausiliario del Giudice, in concreto ad una valutazione di stretto diritto in ordine alla proroga della validità delle graduatorie di merito e di fatto, da risolversi peraltro non in base a speciali cognizioni tecniche ma con ricorso agli ordinari mezzi di prova, in ordine alla vacanza del posto disponibile nel profilo superiore. Il Tribunale ha così trascurato il costante orientamento di questa Corte di legittimità nel senso che "la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, ma non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco e consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico;
pertanto, ove il giudice erroneamente commetta al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete" (Cass., 18 gennaio 1983, n. 453; nello stesso senso Cass. , 9 giugno 1983, n. 3950, Cass. civ., 6 marzo 1984, n. 1567, Cass. Sez II, 16 dicembre 1986, n. 7557, Cass. civ. , sez. II, 15 gennaio 1997, n. 342). Si impone quindi la cassazione dell' impugnata sentenza, con rinvio ad altro Giudice di eguale grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, individuato come in dispositivo, il quale provvederà all'esame del merito ed alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, riguardo alla proroga della validità della graduatoria in discorso ed alla vacanza del posto disponibile.
Detto Giudice provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio. Rimangono assorbiti gli altri due motivi di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999