Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento relativo a misure cautelari previste ai fini dell'estradizione per l'estero, allorché esso sia stato proposto come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e il giudice adito l'abbia correttamente qualificato, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, stesso codice, non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2004, n. 31297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31297 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 28/04/2004
Dott. PAPADIA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - rel. Consigliere - N. 13
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 36602/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AJ, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 18 agosto 2003 dalla Corte di Appello di Bologna;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Edoardo FAZZIOLI;
Udite le conclusioni del P.M. nella persona dell'Avv. Gen. dott. Esposito Vitaliano con le quali chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
In data 13 marzo 2003 la Corte d'appello di Bologna su richiesta del Ministro della giustizia disponeva ai sensi dell'art. 715 c.p.p. l'applicazione provvisoria della misura cautelare della custodia in carcere ai fini estradizionali nei confronti del cittadino albanese KU AJ, che già si trovava sottoposto ad analoga misura per reati in materia di stupefacenti commessi in Italia;
con sentenza 8 aprile 2003 la stessa Corte esprimeva parere favorevole all'estradizione.
Con istanze del 12 e del 16 agosto 2003, presentate rispettivamente dal difensore e dall'estradando, il KU, rilevato che per i reati commessi nel territorio della Repubblica italiana era stato rimesso in libertà il 30 maggio 2003 per decorrenza dei termini, chiedeva ai sensi dell'art. 708, comma 2, c.p.p. alla Corte d'appello di Bologna la revoca della misura cautelare con conseguente rimessione in libertà sul presupposto che il Ministro della giustizia non aveva deciso sulla richiesta di estradizione nel termine previsto dall'art. 708, comma 1, del codice.
La Corte territoriale con ordinanza del 18 agosto 2003 rigettava le istanze, rilevando che il Ministro della giustizia con decreto del 23 luglio 2003 aveva concesso l'estradizione, stabilendo che "qualora il KU AJ sia ancora in stato di detenzione per la giustizia italiana o debba comunque essere giudicato in Italia è sospesa la sua consegna in estradizione alla Repubblica di Albania, che dovrà essere eseguita a soddisfatta giustizia italiana". Contro la predetta decisione proponeva "appello", ai sensi dell'art. 310 c.p.p., davanti al Tribunale di Bologna il difensore del KU,
deducendo, sulla base di un indirizzo interpretativo di questa Corte, che "in tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione della estradizione, a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto, va revocata".
Con ordinanza del 16 settembre 2003 il Tribunale, rilevato che "in tema di misure cautelari previste ai fini della estradizione per l'estero ... contro le ordinanze che decidono sulla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure adottate, non è proponibile il rimedio generale dell'appello ex art. 310 c.p.p., ma, in virtù di espressa deroga ad opera dell'art. 719 c.p.p., esclusivamente il ricorso per cassazione", qualificava l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione.
La Sesta Sezione penale, con ordinanza del 15 gennaio 2004, dato atto che l'oggetto della decisione consisteva nello stabilire se la custodia cautelare a fini estradizionali, in assenza di specifica disposizione di legge debba protrarsi senza termine finale prestabilito in conseguenza della decisione del Ministro della giustizia di rinviare la consegna allo Stato albanese dell'estradando a soddisfatta giustizia italiana, ovvero se e quale termine finale debba ritenersi sussistente nella fattispecie, e che sul punto si era verificato un contrasto all'interno della stessa Sezione, rimetteva gli atti al Primo Presidente che investiva della questione le Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente affermato che correttamente il Tribunale di Bologna ha convertito l'appello proposto dal difensore del KU in ricorso per cassazione, essendo tale interpretazione conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr: Sezione 6^, 11 febbraio 1998, PM./Barros - RV. 211705 e conformi, Sezione 6^, 1 giugno 1993, n. 1549, Haouzi, RV. 195966; Sezione 6^, 27 aprile 1994, n. 1865, Giessanti A. L., RV. 199032, Sezione 1^, 23 ottobre 1995, n. 5251, Djakovic, RV. 203269; Sezione 3^, 18 novembre 1997, n. 4497, Madero, RV. 210512).
Tanto premesso va precisato che dagli accertamenti eseguiti presso il Consiglio dell'ordine forense, l'avv. Maurizio Milan, che ha redatto e sottoscritto l'appello ex art. 310 c.p.p. convertito in ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non rilevando a tale effetto il principio di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. in quanto la conversione del mezzo di impugnazione, non può
consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr., conformi, Cass., Sezione 3^, 8 novembre 1994, n. 2943, Zangari, RV. 200728; Sezione 3^, 13 maggio 1994, n. 8085, Quaglietta, RV 199817; Sezione 2^, 8 settembre 1994, n. 9993, Conte, RV. 199328; Sezione 1^, 5 luglio 1994, n. 9960, Plini, RV. 199740; Sezione 2^, 1 dicembre 1993, n. 4745, Scaboro, RV. 196761). Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese processuali, mentre ritiene la
Corte che non ricorrano le condizioni anche per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi profili di colpa tali da comportare l'irrogazione della sanzione (v. Corte Costituzionale 7 giugno 2000, n. 186). La cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004