Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA T14787 /03 IN NOME DE POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto COMPENS SEZIONE SECONDA CIVILE сто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 15492/00 Cron. 23876 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3956 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 14/03/03 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E' TE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA LULY LEMME, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ARTURO lo difende unitamente all'avvocatoMARZANO, che ALESSANDRO MAZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente di TORINO, 2003 avversO l'ordinanza del Tribunale 45Q depositata il 02/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MARZANO Arturo, dofensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'architetto NT AL ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza 30/5 - 2/6/00 con la quale il Tribunale di Torino, provvedendo sull'opposizione proposta da IA IN contro il provvedimento del GOA di liquidazione del compenso relativo alla consulenza tecnica di ufficio svolta da esso ricorrente nell'ambito di una causa civile tra lo IN e le società FE A e ZE & C., del valore di 420.000.000, ha ridotto l'importo del compenso da lire 20.000.000 a lire 4.908.992. Il ricorso è affidato ad un solo motivo di censura, integrato da una memoria. Lo IN ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (art.2 4 legge n.319/80; artt. 10 e segg. c.p.c.; art. 1 della tabella allegata al DPR n.352/88) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere il Tribunale calcolato il compenso spettante al ricorrente per la svolta attività di CTU, assumendo a parametro di liquidazione il valore dei danni subiti dalle parti, nella misura accertata dallo stesso ausiliare (pari a 41.926.500), anziché al valore della causa che, secondo il principio generale, va determinato in base alla domanda (che nel caso di specie superava i 400 milioni). La censura merita, in parte, accoglimento. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale, dopo avere ripercorso le vicende processuali che avevano comportato la formulazione del quesito per 4 ben tre volte - il primo affidato a un collegio di periti (tra cui il AL), ma non espletato perché comportava costi troppo elevati, il secondo al solo AL, il terzo, riformulato, sempre al solo AL, dal GOA in forma più semplice - ha osservato che le operazioni erano, di fatto, iniziate solo dopo la formulazione del terzo quesito e portate a termine dall'ausiliare col deposito di una relazione di tre pagine, mentre per il periodo precedente all'incarico del GOA, il AL non aveva svolto alcuna attività all'infuori di quattro incontri con le parti. Ciò premesso, il Tribunale ha liquidato, per l'incarico conferito dal GOA, l'importo complessivo di lire 2.000.000, calcolato in misura fissa (e cioè, a percentuale) in base al valore della causa, determinato in lire 41.926.500, pari all'importo dei danni sofferti dalle parti, così come quantificati dallo stesso ausiliare. Per le attività svolte nel periodo precedente all'incarico del GOA, ha liquidato, invece, la somma di lire 2.758.000, applicando il criterio a tempo (e cioè, a vacazioni). Mentre quest'ultima liquidazione non merita censura, in quanto il criterio di calcolo a vacazioni, prendendo a parametro il tempo occorso all'ausiliare per svolgere le prestazioni, prescinde dal valore della causa, va invece censurata la liquidazione a percentuale, in quanto effettuata dal Tribunale sulla base di una errata determinazione del valore della controversia. Ed invero, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai sensi della legge n.319/80 ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del giudice, il valore della controversia a cui deve farsi riferimento si determina, in 5 applicazione del principio generale stabilito dall'art. 10 primo comma c.p.c., valevole anche al di fuori delle questioni specifiche di competenza, in base alla domanda (Cass.3061/02; 2338/95). Nel caso di specie, quindi, ha errato il Tribunale a prendere a misura la valutazione dei danni effettuata dal CTU, e non invece il valore della causa, quale risultava dalle istanze formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi. Deve essere, pertanto, cassata in parte qua l'impugnata ordinanza, rimettendo gli atti al medesimo Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l'impugnata ordinanza sul punto di cui alla motivazione, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al medesimo Tribunale di Torino. Roma, 14 marzo 2003 Il presidente L'estensore pavaukee, IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico مج هاما DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 Le Cozico CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 24.11.03 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Serie 4 al n. 39 107 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)၃) "