Sentenza 16 dicembre 1997
Massime • 1
Dal combinato disposto degli artt. 157, 168 cod. proc. pen. e 54 disp. att. cod. proc. pen., si ricava che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell'atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza, e che tale attività l'ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova, superabile solo con la querela di falso, che essa sia avvenuta. Ne deriva, qualora più siano i destinatari della notificazione di un atto, che non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge, ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità - per incertezza assoluta sul destinatario - della notificazione del decreto di rinvio a giudizio immediato ai due difensori dell'imputato, colleghi di studio, effettuata a mani della medesima persona incaricata della ricezione senza che, nella relata, l'ufficiale giudiziario avesse attestato di aver consegnato due copie dell'atto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/1997, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 16.12.1996
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1279
Dott. Ernesto Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
Dott. Walter Celentano " N. 31878/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ES AB a mezzo del difensore avverso la sentenza in data 15 maggio 1997 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Andrea Ricci, che ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia confermava quella del locale Tribunale del 19 novembre 1996, che aveva condannato LE AB e CH OB a pene di giustizia per i reati di rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo e di un coltello.-
Ha proposto ricorso per cassazione il solo LE a mezzo del difensore, deducendo con un primo motivo la nullità della sentenza di primo grado quale conseguenza della nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato ai difensori di fiducia avv. Giambattista Sclavi e Patrizia Sclavi per omessa consegna della copia a ciascuno di detti difensori, ciò non risultando dalla relata dell'ufficiale giudiziario, nella quale erano indicate solo le iniziali dei nomi di battesimo dei due professionisti e la consegna a mani dell'impiegata addetta allo studio. Si denuncia con un seconda motivo violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine al ritenuto onere della parte di provare la mancata consegna di due copie del detto decreto. Con un terzo si lamenta la violazione della legge penale per essere stata ritenuta la rapina consumata e non tentata, mentre altre doglianze concernono la declaratoria d'inammissibilità per genericità della richiesta di minor aumento della pena per la continuazione e il diniego delle attenuanti generiche. -
Rileva la Corte che il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe gli altri. -
L'art. 157 c.p.p. - e l'art. 167 che lo richiama per le notificazioni a persona diversa dall'imputato - prescrive che la notificazione è eseguita mediante consegna di copia alle persone di volta in volta indicate nel 1^, 2^ e 3^ comma. Il successivo art. 168, che regola la relazione di notificazione, impone che in essa, tra l'altro, siano indicate le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni e le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia. A sua volta l'art. 54 delle disposizioni di attuazione impone di formare un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.-
Dal complesso di tali disposizioni emerge che momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna della copia dell'atto da notificare al destinatario, in quanto unico mezzo che consente la conoscenza di esso, e che tale attività l'ufficiale notificatore deve attestare nella relazione di notifica ai fini della prova di essa, superabile solo con querela di falso. Sicché è evidente che allorquando più sono i destinatari della notificazione di un atto, non solo deve essere consegnata copia per ciascuno di essi anche nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguita mediante consegna ad una stessa persona, che abbia la qualifica indicata dalla legge, ma anche che di ciò sia fatta specifica menzione nella relazione, qualora questa sia unica per tutti.
Nel caso di specie la relazione di notificazione del decreto di giudizio immediato ai due difensori di fiducia dell'LE, avv. Patrizia e Gianbattista Scalvi, risulta del seguente tenore: "avv. P. e G.B. Scalvi a mani dell'impiegata incaricata di ricevere le notifiche" ... segue il nome illeggibile, il luogo la data e la firma. Manca quindi l'attestazione di aver consegnato due copie dell'atto, quanti erano i destinatari della notificazione, indispensabile per ritenere provato, fino a querela di falso, quanto era necessario per considerare eseguita la notificazione per entrambi, non potendo essere sufficiente la consegna di una sola copia per il solo fatto che il luogo della notificazione era lo studio ove i due difensori svolgevano la loro attività professionale e che la persona cui veniva fatta la consegna era la stessa per entrambi, secondo quanto erroneamente aveva ritenuto il Tribunale. Dalla mancanza di tale attestazione consegue l'assenza di prova sul se detta duplice consegna sia stata fatta.-
Nè può parlarsi al riguardo di un onere della parte di provare la mancata consegna di entrambe le copie, perché un tal onere sarebbe configurabile solo qualora si dovesse provare il contrario di quanto attestato nella relata e non quando si tratta di colmare le lacune dell'atto fidefaciente. -
La situazione cosi creatasi si traduce in incertezza assoluta sul destinatario, la quale, ai sensi dell'art. 171 lett. b) c.p.p., determina la nullità della notificazione.
Tale nullità, coinvolgente il decreto di giudizio immediato e quindi il dibattimento di primo grado e la sentenza emessa al suo esito ( di natura relativa, stante la presenza di un secondo difensore, ma eccepita ritualmente in limine del giudizio di primo grado) rileva in questa sede solo con riguardo all'avv. Gianbattista Scalvi, non comparso dinanzi al Tribunale, essendo stata sanata con riferimento all'avv. Patrizia Scalvi, che a quel giudizio partecipò. Alla stregua di tali considerazioni devono essere annullate la sentenza impugnata e quelle di primo grado con conseguente trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Brescia che dovrà provvedere a nuova rituale notifica del decreto di giudizio immediato.-
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.-
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998