Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/2000, n. 34
CASS
Sentenza 22 novembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate).

In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.

Commentari3

  • 1Art. 335 c.p.p.: annotazione preliminare e cause di giustificazioneAccesso limitato
    Alfredo Capuano · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2026

  • 2Si può fare una denuncia via Pec?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2021

  • 3Indagini denuncia anonima: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/2000, n. 34
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34
Data del deposito : 22 novembre 2000

Testo completo