Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorchè preesistente, della quale al momento dell'installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2007, n. 34115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34115 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/06/2007
Dott. BARTOLOMEI IG - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 962
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 034560/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
SI PE N. IL 20/0581952;
avverso SENTENZA del 19/02/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6.2.2002 il Giudice monocratico del Tribunale di Genova dichiarava SI PP e IL OR colpevoli del reato di omicidio colposo di ET RI e MA RI (art.589 c.p.), avvenuto il 30.03.1997, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, prevalenti per il CELESTA sulla contestata recidiva, li condannava alle pene ritenute di giustizia, oltre statuizioni accessorie.
Il SI aveva installato nel 1987, nell'appartamento condotto dalle vittime uno scaldabagno alimentato a gas metano, che veniva sostituito da altro apparecchio dello stesso tipo e marca, dal IL, che procedeva alla nuova installazione nel 1993. La causa della morte non veniva, però, ritenuta un difetto degli apparecchi installati ovvero del loro montaggio, bensì il cattivo stato della canna fumaria sulle cui pareti si era formato nel corso degli anni uno strato compatto di depositi dovuti alla combustione di combustibili diversi dal metano. Secondo il C.T. del P.M., che ha eseguito due consulenze, la seconda integrativa della prima, che aveva lasciato irrisolti alcuni dubbi, la notte dell'evento lo scaldabagno era rimasto acceso per lunghissimo tempo a causa del rubinetto dell'acqua calda, lasciato o dimenticato aperto, e il vapore acqueo aveva causato il distacco delle incrostazioni formatesi nella canna fumaria, formandosi così un tappo che avrebbe provocato il ritorno nell'appartamento dei fumi di combustione, con produzione di monossido di carbonio, che invadeva tutto l'ambiente e causava il decesso del ET e della MA.
Più in particolare l'ostruzione era stata dovuta sia alla caduta di un pezzo del collare di materiale cementizio (e di un pezzo della canna fumaria), sia allo scioglimento degli abbondanti residui di precedenti combustioni di sostanze diverse dal metano, ma, secondo il C.T. del P.M., il fatto veramente determinante a causare l'evento era stato il distacco delle incrostazioni carboniose, in quanto la caduta del coccio di cemento non avrebbe potuto da sola provocare la saturazione dell'ambiente con il monossido di carbonio. Tali conclusioni sono state recepite dal giudice di primo grado, ed, in base ad esse, è stata dichiarata l'assoluzione dell'altro imputato AT IG, il quale, nel 1994, aveva provveduto a sostituire il cappello del comignolo per renderlo di dimensioni un pò ampie, adeguate a quelle della canna fumaria, essendo in precedenza più piccolo. Infatti, pur non essendo l'opera stata compiuta a regola d'arte, e pur avendo ciò causato la caduta del coccio di cemento, il fatto non poteva considerarsi causa degli eventi letali, secondo le conclusioni del C.T., condivise dal Giudice monocratico.
A diverse conclusioni, il Giudice è pervenuto per il SI e il IL, in quanto la presenza delle incrostazioni, come accertato dal C.T., era antecedente al 1987, data del montaggio del primo scaldabagno da parte del SI, e quindi l'imputato non aveva proceduto alle necessarie verifiche. In diritto, è stata ravvisata la violazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1083, artt. 1 e 3, secondo i quali le installazioni dovevano adeguarsi alle regole dettate dalle norme di sicurezza disposte dall'Ente nazionale di unificazione, denominate UNI-CIG, che per gli apparecchi a gas metano sono le norme UNI-CIG n. 7129 dell'ottobre 1972. Il punto 1.2 dispone che tale normativa si riferisce "agli impianti che comprendono il complesso delle tubazioni e di accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore, sia alla installazione degli apparecchi che lo utilizzano", e il punto 1.3 prevede che "tutti gli apparecchi a gas muniti di attacco per tubo di scarico devono avere un collegamento diretto a canne fumarie di sicura efficienza".
Da ciò il giudice monocratico ha dedotto che il SI avrebbe omesso tali controlli sul buon funzionamento dell'intera apparecchiatura e, in particolare, di controllare la effettiva pulizia della canna fumaria, controllo che gli avrebbe consentito di individuare le incrostazioni, già presenti fin da prima del 1987, e che la normativa imponeva che dovevano essere predisposte con bocchette di ispezione alla loro base e alla loro sommità in modo da poterne verificare il controllo.
Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto che tali incombenti non potevano essere limitati a quelli indicati al punto n.
2.6 per la messa in servizio dell'impianto, secondo il quale l'installatore deve accertare che canne fumarie e camini non siano ostruiti e consentano un buon tiraggio e senza rigurgiti dei prodotti di combustione, rilevando invece che si debba procedere ad una visita ispettiva della canna fumaria attraverso le bocchette di ispezione. L'eliminazione con la UNI-CIG n. 7129 del 1992 della prescrizione di dotare le canne fumarie di bocchette di ispezione atte a facilitarne la pulizia non è stata ritenuta dal giudice di primo grado sufficiente per esimere da responsabilità il IL che ha installato il nuovo scaldabagno nel 1993. Altrettanto dicasi per la circostanza che il IL ha effettuato una operazione di sostituzione, e non di nuova installazione, prescrivendo sempre la normativa UNI-CIG che per i lavori di modifica si doveva procedere come se si trattasse di un nuovo impianto.
Il Giudice ha ritenuto comunque la responsabilità dell'imputato, anche se valutata un "pur flebile rimprovero", in quanto il IL, seppure gli sia stato chiesto di sostituire un apparecchio già funzionante e non avendo ricevuto lamentele sul tiraggio della canna fumaria, non ha chiesto informazioni alla persona occupante l'appartamento e non ha verificato la presenza di incrostazioni, magari con una piccola sonda, sulla parte di canna raggiungibile dal foro aperto sulla parete della cucina.
In conclusione, il nesso di causalità è stato ravvisato nella indicata omissione del controllo dell'efficienza della canna fumaria, in cui erano presenti le incrostazioni, la cui liquefazione ha prodotto il formarsi del monossido di carbonio, che ha cagionato il decesso del ET e della MA. Il fatto imprudente delle vittime, che hanno lasciato scorrere l'acqua calda per tutta la notte non è stato considerato fatto eccezionale, e soprattutto è stato ritenuto che, se la canna fumaria fosse stata pulita, anche con tale disattenzione, il duplice evento letale non si sarebbe verificato. Con sentenza in data 19.2.2004, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto sia il SI che il IL per non avere commesso il fatto.
La sentenza di appello ha rilevato che il Giudice di primo grado ha attribuito agli imputati l'unica colpa di non avere controllato le buone condizioni della parete interna della canna fumaria, e cioè il loro stato di conservazione o di pulizia, ma ha sbagliato nel ritenere che tale adempimento dovesse essere eseguito con formalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nella normativa UNI- CIG, peraltro valorizzata nella sentenza appellata, e precisamente al punto 2.6.
Premesso che le bocchette di ispezione non esistevano all'epoca dell'installazione dell'impianto, e che l'obbligo di inserirle, disposto nel 1972 è stato normativamente abolito nel 1992, la verifica delle condizioni interne della canna fumaria è opera molto complessa, tanto è vero che i consulenti del P.M. e delle altre parti la hanno potuta eseguire solo attraverso l'introduzione di una telecamera.
La Corte territoriale, diversamente dal giudice del Tribunale, ha quindi ritenuto che indubbiamente il punto di riferimento per individuare la attività di controllo sia unicamente il contenuto normativo, al quale fa riferimento il punto 3.1 della norma del 1972 per accertare la "sicura efficienza delle canne fumarie". L'art. 2, comma 6, oltre a riferirsi al buon funzionamento degli apparecchi, indica il modo di accertare l'efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti della combustione, in base a due controlli: a) il tiraggio esistente durante il regolare funzionamento dell'apparecchio, mediante, ad esempio, un deprimometro posto subito all'uscita dei prodotti della combustione dell'apparecchio; b) che nei locali non vi sia rigurgito della combustione, anche durante il funzionamento di eventuali elettroventilatori.
Concludendo la Corte di merito ha ritenuto che sicuramente non si può non dare credito al IL, allorché afferma di avere verificato il buon tiraggio, e tenuto altresì presente che il richiamo alle bocchette per la pulizia periodica era stato eliminato dalla normativa in questione prima del suo intervento di sostituzione, valutazioni che escludono sia la colpa generica sia quella per violazione di legge.
Ad analoghe conclusioni si è pervenuti per il SI, pur rimasto contumace, non apparendo credibile che egli non abbia eseguito quei controlli semplici previsti dalla legge quali il corretto tiraggio e l'assenza di rigurgiti della combustione, considerato altresì che dopo il suo intervento del 1987 l'impianto aveva funzionato regolarmente, tanto che nessuna segnalazione di difetti era stata poi riferita al IL all'atto della sostituzione dell'impianto. Avverso la succitata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, chiedendone l'annullamento limitatamente alla declaratoria di assoluzione di SI PP.
Con il primo motivo di ricorso, il P.G., ha dedotto la violazione di legge, assumendo che l'installatore aveva il dovere, all'atto del montaggio dello scaldabagno, di verificare la predisposizione delle opere collaterali che ne garantissero la funzionalità senza procurare danno alle persone.
D'altronde, il controllo di una canna fumaria non è operazione così complessa, come descritta nella sentenza impugnata, e la sua pulizia viene effettuata attraverso l'introduzione di una spazzola, che, legata ad una fune, ne pulisce le pareti, eliminandone le incrostazioni.
Il richiamo al punto 2.6 della normativa UNI-CIG 1972 non è decisivo per escludere l'esecuzione di quei controlli determinati da regole di prudenza e di perizia tecnica per accertare il normale funzionamento non solo dell'apparecchio installato, ma anche delle opere collaterali, ne' il controllo di un buon tiraggio e dell'assenza di rigurgiti dei fumi e dei gas di combustione nell'ambiente sono idonei a garantire l'assenza di cause di pericolo.
Con il secondo motivo di impugnazione, il P.G. ricorrente, pur insistendo coevamente sulla violazione di legge, in quanto reitera la necessità di controlli più approfonditi, assume comunque che non è stato in alcun modo provato, neppure attraverso la parola dell'imputato SI, che egli abbia effettuato alcun controllo per verificare la funzionalità della canna fumaria, preesistente alla presenza nel 1987 del ET e della MA, che occupavano l'appartamento solo da quindici mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il P.G. territoriale censura la sentenza di appello per avere ritenuto che i compiti di controllo alla canna fumaria eseguibili da parte del SI fossero solo quelli prescritti espressamente, e cioè dal citato punto 2.6 della normativa UNI-CIG, mentre invece andavano rispettate tutte le condotte di comune prudenza e diligenza per evitare danni alle persone, anche se si trattava di attività non direttamente collegate all'opera che l'imputato doveva eseguire.
Il P.G. ricorrente critica quindi la riforma della sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto che il SI avrebbe dovuto ispezionare la canna fumaria e soprattutto accertarne la funzionalità e la assenza di intralci al normale tiraggio. Il motivo di ricorso è fondato.
La questione prospettata alla Corte di legittimità si può così riassumere: valutato che è pacifico che al SI fu dato incarico di installare nell'appartamento delle vittime uno scaldabagno alimentato a gas metano, per le apparecchiature collaterali, tra cui spicca ovviamente la canna fumaria, all'imputato incombeva solo l'obbligo di osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente, e cioè del punto 2.6 delle norme UNI-CIG 1972, che individua tale obbligo nell'accertamento che la canna fumaria non sia ostruita e consenta un buon tiraggio, senza rigurgiti dei prodotti di combustione, ovvero era suo onere procedere ad un controllo della canna fumaria, in modo da avere la certezza che non vi siano cause di danno per le persone nella successiva utilizzazione dello scaldabagno e quindi della canna fumaria?
È pacifico che il primo controllo avviene senza ispezionare la canna fumaria, ma è di conforto per l'operatore che l'ambiente dove è situato lo scaldabagno non presenti presenza di monossido di carbonio, ovvero di altro materiale dannoso per la persona. Nel secondo caso, invece, il tecnico deve accedere alla canna fumaria, ed ovviamente l'accertamento è più approfondito e rassicurante, perché o si rileva l'assenza di intralci ovvero vi si pone riparo con le relative riparazioni o con la sostituzione della canna fumaria.
Si premette subito che la motivazione della sentenza di appello non può essere assolutamente condivisa là dove - pur non facendone una ragione determinante per le assoluzioni - si accenna alla difficoltà e gravosità per l'installatore di verificare le condizioni interne della canna fumaria, circostanza peraltro contestata dal P.G. ricorrente.
Ma, superato il giudizio sulla difficoltà e sui mezzi di ispezione (che poi è questione di merito), non vi è alcun dubbio che la tutela della sicurezza delle persone sia per il prestatore di opera un obbligo imprescindibile, correlato ad un interesse pubblico collettivo, là dove la osservanza delle condizioni contrattuali, se violata, senza costituire pericolo per le persone, configura un mero inadempimento con conseguenze risarcitorie, e quindi meramente civilistiche.
Ciò premesso, sul punto, la giurisprudenza di legittimità conforta l'interpretazione di diritto del Giudice di primo grado. Già la non recente sentenza della 4^ sezione di questa Corte n. 10801 del 10.4.1987, riv. 176843 ha ritenuto che "in tema di delitto colposo l'indagine sulla sussistenza della causalità si restringe all'analisi del rapporto tra le varie cause al fine di stabilire se quelle prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero si innestino in questa, costituendone la naturale via di sviluppo. Ne consegue che risponde del delitto in esame l'installatore di uno scaldabagno a gas, sistemato senza la predisposizione di opere collaterali necessarie e senza il previo accertamento che la relativa canna di esalazione dei prodotti della combustione e fumi, alla quale l'apparecchio deve essere collegato, presenti caratteristiche strutturali e funzionali che garantiscano, in tutte le possibili condizioni atmosferiche e con tutte le prevedibili modalità d'uso, per cui non abbiano a derivarne pericoli per l'incolumità personale degli utenti ed in sintesi senza osservare le norme uni 7129 - 72, specificamente relative alla posa in opera di apparecchi a gas di uso domestico, allorché da tutte queste cause derivi la morte dello utente per intossicazione da ossido di carbonio".
Analogamente la successiva sentenza sempre della 4^ sezione n. 1762 del 18.12.1992 riv. 193064 ha ritenuto che "colui che installa uno scaldaacqua alimentato a gas metano ha il dovere di predisporre tutte le opere e i presidi suggeriti dalla buona tecnica, dalla prudenza e dall'esperienza, al fine di rendere pienamente efficiente il sistema di smaltimento dei prodotti della combustione e, in ogni caso, di verificare la funzionalità della canna di esalazione di tali prodotti. L'osservanza di tale dovere prescinde dall'evenienza che l'impianto di smaltimento sia realizzato al momento dell'installazione ovvero preesista in quanto, prima di porre in attività l'apparecchiatura, deve essere accertata l'idoneità funzionale e l'assenza di condizioni foriere di danno per le persone".
Nè tale orientamento è intaccato, ad avviso del Collegio, dalla sentenza sempre della 4^ sezione n. 8217 del 21.5.1998 riv. 212144, con la quale è stata esclusa la responsabilità di un idraulico, incaricato della "pulizia al pacchetto della caldaia", e che non aveva rilevato il difetto di funzionalità della canna fumaria, ritenendo la Corte di Cassazione che la modestia dell'opera di semplice manutenzione affidata all'idraulico ne escludesse l'assunzione di una posizione di garanzia e la costituzione di un obbligo di intervento sulla canna fumaria pericolosa. Ad avviso del Collegio una prima soluzione, per ciò che concerne il nesso di causalità, la fornisce la nota sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 30328 del 10.7.2002, Franzese, con la quale è stato ritenuto che nel reato colposo omissivo il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Nella specie, non vi è alcun dubbio che l'omissione del controllo della canna fumaria da parte del SI si pone come antecedente causale dell'evento, in quanto l'ispezione della canna fumaria avrebbe fatto notare al prestatore di opera le incrostazioni, causa di pericolo per le persone, e poi causa degli eventi letali per gli occupanti dell'appartamento, per cui è certo che l'omissione costituisce un antecedente causale a norma dell'art. 40 c.p., comma 1, in quanto, con l'adempimento del controllo si sarebbe rimossa la fonte del pericolo. Nessuna rilevanza ha poi la valutazione se si tratti di reato colposo omissivo proprio o improprio, in quanto l'omissione è stata certamente causa dell'evento e il giudizio controfattuale dimostra che, senza l'omissione, l'evento non si sarebbe verificato.
Così posta la soluzione estremamente semplice sul nesso di causalità (e per tale motivo si è posposta la valutazione della colpa, che avrebbe dovuto invece essere trattata con priorità), e ritornando al punto di discordia tra le sentenze di merito, va valutato se il comportamento omissivo del SI costituisca colpa a norma dell'art. 43 c.p.. La soluzione nel caso di specie non può essere determinata che con riferimento alla portata dell'intervento dell'imputato, che non era - come nel caso dianzi esaminato - di semplice manutenzione, ma di installazione dello scaldabagno con costituzione di un impianto in cui tutte le apparecchiature devono essere funzionanti, e la prudenza, perizia e diligenza non possono essere circoscritte ad un momentaneo ed occasionale accertamento del funzionamento delle apparecchiature collaterali, che non conforta sulla diversa pericolosità di un impiego prolungato e perciò più usurante di tutte le parti interessate dall'accensione dello scaldabagno. Come si evince peraltro anche dalla lettura della norma specifica, la colpa punibile, ai sensi dell'art. 43 c.p., si estrinseca non solo nella inosservanza di obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini o discipline, ma anche in un comportamento negligente, imprudente o imperito o, comunque, violatore di regole fondamentali di condotta che, apprezzato rispetto sia alla situazione realistica in cui si è svolto l'episodio criminoso, sia alla relatività della situazione stessa riguardata sotto il profilo della condotta dell'imputato, si riveli tale da aver determinato un evento delittuoso estraneo alla volontà del predetto, nel senso che se detta condotta fosse stata regolare l'evento stesso non si sarebbe verificato (Cass.
1.3.1991 n. 5839, Bozzi;
Cass. 16.10.1984 n. 316, Salerno). Elementi strutturali per configurare tale criterio di valutazione della colpa nella prestazione di opera sono, senza dubbio, la posizione dell'imputato e la pericolosità dell'opera nella esecuzione del lavoro e nella successiva fase di utilizzazione. Entrambe le condizioni ricorrono nel caso di specie. La posizione di garanzia (come anche specificato nella recente sentenza n. 32298 del 6.7.2006 riv. 235369) è costituita da un lato da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento, e dall'altro dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di evitare l'evento. La pericolosità dell'opera è ulteriore elemento, non solo costitutivo, ma anche aggravante della responsabilità, in quanto comporta la prevedibilità di un evento dannoso per le persone.
La conclusione di un contratto di prestazione di opera tra il SI e le vittime e la peculiarità del lavoro da compiere non rendono circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente da osservare da parte del ricorrente, ma gli imponevano di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili, come quello verificatosi.
Versando in tema di installazione di apparecchiature che costituiscono fonte di pericolo, l'esecutore delle opere deve costituire un affidatario competente e rassicurante per i committenti, e non può essergli attribuito l'obbligo del mero rispetto di norme, ancorché specifiche, ma che ben possono essere insufficienti a garantire la piena sicurezza dell'opera installata. Del nesso di causalità già si è trattato, e non vi è dubbio sulla sua sussistenza ex art. 40 c.p.p.. Per mera completezza, si osserva che anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la motivazione sulla prova dell'adempimento di quanto disposto dalla normativa in materia da parte del SI non può evincersi da fattori meramente ipotetici, tanto più che, come da atto la stessa sentenza impugnata dal P.G. territoriale (e come risulta dalle intestazioni delle sentenze di primo e secondo grado), l'imputato è stato contumace durante tutto il giudizio di merito, e non ha fornito alcuna spiegazione del modo in cui ha operato. Trattasi, pertanto, di motivazione del tutto apodittica, in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3. La sentenza impugnata non va comunque annullata con rinvio ex art.623 c.p.p., conclusione che apparirebbe evidente dalla motivazione di questa sentenza, ma il reato va dichiarato estinto per prescrizione, essendo state concesse al SI fin dal giudizio di primo grado le attenuanti generiche prevalenti. Ne consegue che applicandosi l'art.157 c.p., n. 4, e art. 160 c.p., previgenti rispetto alla L. n. 251 del 2005, il reato, valutati anche i numerosi atti interruttivi e l'assenza di cause di sospensione, si è prescritto fin dal 30.9.2004, successivamente alla emissione della sentenza di appello, trattandosi di evento verificatosi il 30.3.1997, essendo il termine complessivo di anni sette e mesi sei (cinque anni ex art. 157 c.p., n. 4, e due anni e mesi sei ex art. 160 c.p.).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI PP perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007