Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1747
CASS
Sentenza 14 maggio 1998

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In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 cod.proc.pen. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità,poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).

Sussiste il requisito del "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un' area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1747
    Data del deposito : 14 maggio 1998

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