Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 2
In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 cod.proc.pen. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità,poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).
Sussiste il requisito del "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un' area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/1998, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 14.5.1998
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 1747
Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 41112/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA NO (n. 12 settembre 1948), IA NO (n. 19 aprile 1947) e TO AC (n. 9 febbraio 1957) avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani, ai sensi dell'art. 322 c.p.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trapani rigettava il ricorso proposto da MA NO, IA NO e TO AC - indagati per i reati di abuso di ufficio e di violazioni urbanistiche (art. 20, lett. c, l. 47/1985) - avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale della stessa città con il quale era stato sottoposto al vincolo un lotto di terreno, con relativo cantiere edilizio di proprietà dei ricorrenti, ubicato in San Vito Lo Capo (TP).
2. - Ritenevano i giudici di merito la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati per i quali si procedeva, in base alla documentazione versata in atti dalla quale emergeva l'ipotesi del reato di abuso di ufficio (in concorso con persone non identificate) e dei connessi reati edilizi per essere stato ottenuto con frode (rappresentazione grafica di una situazione dei luoghi difforme da quella reale) il prescritto nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, poi revocato con conseguente sospensione della concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Vito Lo Capo. 3. - Propongono ricorso per cassazione i due NO e la AC deducendo quattro motivi.
Con il primo motivo si dolgono della violazione dell'art. 321 c.p.p. e del difetto o dell'insufficienza della motivazione sul punto della esistenza del pericolo di cui all'art. 321 c.p.p. (art. 606 lett. b ed e c.p.p.). Rilevano a sostegno che gli atti avrebbero addirittura dimostrato l'insussistenza di tale pericolo di protrazione dei lavori edilizi abusivi, perché il TAR aveva rigettato la domanda di sospensiva da loro proposta avverso l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, e che la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali aveva revocato il già concesso nulla-osta. Con il secondo mezzo censurano la violazione delle norme degli artt.321 e 649 c.p.p. (art. 606 lett. b c.p.p.), in quanto il GIP, dopo aver emesso in data 3 settembre 1997 un precedente identico decreto, annullato dal Tribunale del riesame di Trapani con ordinanza del 29 settembre 1997 per omesso inoltro dell'informazione di garanzia, aveva successivamente pronunciato - dietro richiesta di reiterazione del provvedimento da parte del P.M. - il decreto oggetto del presente giudizio in data 19 settembre 1997, così violando il principio del ne bis in idem.
Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 321 c.p.p ed il difetto di motivazione (art. 606, lett. b ed e, c.p.p.), censurando il fatto che il collegio giudicante aveva deciso sul11stanza di riesame sulle sole osservazioni della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali dalle quali emergeva che dalla documentazione presentata in occasione della richiesta di nulla-osta non era rilevabile il reale dislivello esistente, senza acquisire ed esaminare il progetto presentato alla stessa Soprintendenza in quell'occasione ne' quello depositato presso il Comune per il rilascio della concessione edilizia, e senza acquisire il regolamento edilizio comunale.
Con il quarto motivo, infine, lamentano la violazione dell'art. 321 c.p.p. (art. 606, lett. b e c c.p.p.), perché il Tribunale di
Trapani avrebbe omesso di motivare sull'esistenza del vincolo ambientale.
DIRITTO
4. - Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, va osservato che i giudici del riesame hanno correttamente motivato il loro provvedimento in ordine al periculum in mora desumendolo dalla stessa situazione giuridica venutasi a creare sui beni oggetto del sequestro preventivo. Il fatto che sia stata rigettata dal TAR la richiesta cautelare avanzata nel procedimento amministrativo nei confronti del provvedimento sindacale con il quale è stata sospesa la concessione edilizia non attenua il pericolo che incombe sugli interessi giuridici tutelati dalle norme penali affatto diversi da quelli considerati nel giudizio amministrativo. la riprova di ciò si ha nel fatto che un'eventuale decisione nella sede amministrativa favorevole ai ricorrenti - evenienza il cui verificarsi è possibile in qualsiasi momento - ben potrebbe legittimare una ripresa dei lavori ove i beni non fossero sottoposti al sequestro penale, il quale tende, appunto, ad assicurare le finalità della giustizia penale (recentemente, v. nello stesso senso, Cass., sez. III, c.c. 27 gennaio 1998, Lusetti, Gazz. giur., 15 maggio 1998, 25). 5. - È parimenti privo di fondamento il secondo motivo di ricorso. Il fatto che nella pendenza degli effetti di un primo provvedimento di sequestro emesso dal GIP il 3 settembre 1997 (annullato il giorno 29 dello stesso mese, perché eseguito senza l'inoltro agli indagati dell'informazione di garanzia) sia stato emesso, in data 19 settembre 1997, il nuovo provvedimento cautelare oggetto del presente ricorso non può minimamente incidere sulla validità e sull'efficacia di quest'ultimo. La nullità dell'atto ha efficacia retroattiva (ex tunc): ove accertata dai giudice (come nella specie) l'atto si considera tamquam non esset, sin dall'origine, conseguenza che ha il suo referente normativo nella norma dell'art. 185, comma 3, c.p.p. il quale, stabilendo che: "La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", implica la totale ed assoluta mancanza di effetti dell'atto nullo. Correttamente il GIP ha emesso il nuovo provvedimento il 19 settembre 1997 senza incidere in alcun modo sul precedente atto che deve considerarsi mai venuto in esistenza. 6 . - Sono infine inammissibili il terzo e il quarto motivo di ricorso contenendo censure in fatto non deducibili nel giudizio di legittimità nel quale è sindacabile solo la motivazione se mancante o incongrua: circostanza che non ricorre nella specie nella quale i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il loro convincimento. 7. - I ricorsi vanno quindi rigettati ed ai rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998