Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Il provvedimento di nomina come perito di esperto non iscritto nell'apposito albo non è nullo anche quando è privo dell'indicazione delle ragioni di tale scelta, se la sua motivazione è integrata dal giudice prima dell'inizio delle operazioni peritali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente effettuata l'integrazione del provvedimento di nomina nel successivo provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione dei periti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 17741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17741 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 379
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 25805/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto in data 23/04/2013, n. 1040/2012;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RIELLO Luigi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, con ordinanza del 23 aprile 2013, ha respinto l'istanza di ricusazione dei periti nominati dallo stesso Giudice, con provvedimento del 9 aprile 2013 di ammissione di incidente probatorio, nelle persone del Maggiore Berti Andrea del RIS (Reparto investigazioni speciali) dei Carabinieri di Roma e del Maggiore Juliano Gianpaolo dello stesso RIS di Roma, per il compimento, rispettivamente, di accertamenti di natura biologica e balistica su numerosi reperti acquisiti nell'ambito di indagini per fatti di rapina pluriaggravata e detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, ed altro, commessi sull'autostrada A14, in territorio di Vasto, il 14 dicembre 2012.
L'istanza di ricusazione era stata proposta dal difensore di due dei diciannove indagati, TI CE e UL AL, per ritenuta violazione dell'art. 67 disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. e), con richiamo in via analogica della disposizione di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), in tema di astensione del giudice per gravi ragioni di convenienza estensibile, ad avviso del difensore, anche al perito. Il giudice, nel rigettare l'istanza, ha osservato che la nomina degli esperti del RIS in biologia e balistica era giustificata dalla mancanza di analoghi esperti iscritti nell'albo dei periti presso il Tribunale di Vasto e che non sussisteva la denunciata incompatibilità per essere i periti investiti degli esami biologici e balistici su oggetti repertati dai loro colleghi del medesimo reparto, giacché tale incompatibilità, secondo la giurisprudenza, va riferita alla persona fisica del perito, che non deve essere lo stesso soggetto nominato come consulente tecnico da una delle parti nello stesso procedimento o in procedimento connesso, ma non può essere estesa a tutti gli appartenenti ad un medesimo reparto investigativo, secondo la tesi dell'istante.
Ha aggiunto il decidente che le gravi ragioni di convenienza possono giustificare l'astensione del perito ma non certo la sua ricusazione da parte della persona sottoposta alle indagini o del pubblico ministero.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI CE personalmente, il quale deduce due motivi.
1.1. Con il primo lamenta inosservanza delle norme processuali e, specialmente, dell'art. 67 c.p.p., commi 3 e 5, e difetto di motivazione sulla scelta di periti non iscritti negli appositi albi.
1.2. Con il secondo deduce manifesta illogicità della motivazione di rigetto dell'istanza di ricusazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 2 ottobre 2013, rilevata la correttezza del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che la possibilità di ricusare il perito, ai sensi dell'art. 223 cod. proc. pen., discende dal fatto che, essendo questi un ausiliario del giudice, deve avere anch'egli i requisiti della terzietà propri del soggetto processuale che gli affida l'incarico;
e va precisato che, in tema di impugnabilità dell'ordinanza con cui viene decisa l'istanza di ricusazione del perito, questa Corte ha stabilito che è ammissibile il ricorso per cassazione, in ragione dell'esplicito rinvio effettuato dall'art. 223 c.p.p., comma 5, all'osservanza delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", tra cui la disposizione posta dall'art. 41 cod. proc. pen. in tema di ricorribilità della decisione sulla dichiarazione di ricusazione del giudice (Sez. 4, n. 23431 del 2003, Folco, Rv. 225859; Sez. 4, n. 7287 del 18/11/2008, dep. 19/02/2009, Franzini, Rv. 242859).
1.1. Passando alle censure proposte, non è fondato il primo motivo col quale è stata denunciata la violazione dell'art. 67 disp. att. c.p.p., commi 3, 4 e 5, poiché il Giudice ha spiegato, sia pure in sede di rigetto della dichiarazione di ricusazione, le ragioni della scelta di esperti non iscritti nell'apposito albo presso il Tribunale, non risultando tra essi specialisti in biologia e balistica in grado di svolgere gli accertamenti disposti, e tale motivazione legittimamente integra l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio in cui le ragioni di tale nomina non erano, in effetti, esplicate.
Si richiama al riguardo il precedente di questa Corte, secondo il quale il giudice può nominare come perito anche persona non iscritta nell'apposito albo, purché fornisca adeguata motivazione della sua scelta, in mancanza della quale si configura una nullità dell'atto di nomina per violazione dei diritti difensivi, che deve essere eccepita entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 782 del 11/10/2012, dep. 08/01/2013, Meneghetti, Rv. 254322). E la motivazione del provvedimento di nomina di un perito non iscritto nell'apposito albo, il quale sia stato ricusato dalla persona sottoposta ad indagini, può essere legittimamente integrata dal giudice che lo ha nominato, senza indicare le ragioni della scelta, nel successivo provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione, purché ciò avvenga prima dell'inizio delle operazioni peritali, conformemente a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte nel caso analogo di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 - soggetto alla più grave sanzione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271, comma 1, dello stesso codice - di originario decreto non motivato col quale il pubblico ministero abbia disposto che le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni siano compiute per mezzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, del quale è tuttavia ammessa la successiva integrazione motivazionale da parte dello stesso pubblico ministero, con l'indicazione dei necessari presupposti dell'inidoneità o insufficienza degli impianti della procura e della ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza, soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative (Sez. 5, n. 16558 del 06/04/2006, dep. 16/05/2006, Molinari, Rv. 234454;
Sez. U, n. 2737 del 29/11/2005, dep. 24/01/2006, Campennì, Rv. 232605).
Nel caso di specie tale integrazione motivazionale del giudice per le indagini preliminari è avvenuta prima dell'espletamento dell'incarico da parte dei nominati periti non iscritti negli appositi albi, in conseguenza della tempestiva dichiarazione di ricusazione degli stessi proposta dalla persona sottoposta alle indagini, con la conseguenza che il provvedimento di nomina, legittimamente integrato dalla successiva illustrazione, nella decisione del giudice che ha respinto la ricusazione, delle ragioni della scelta di esperti non iscritti, non è nullo per violazione del diritto di difesa, come denunciato dal ricorrente.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché deduce un vizio di motivazione in tema di esclusa incompatibilità palesemente insussistente, avendo il giudice correttamente distinto l'identità del reparto di investigazioni speciali dei carabinieri (RIS), cui appartengono sia coloro che prelevarono i campioni sia gli esperti chiamati ad analizzarli, da un lato, e la diversità fisica tra coloro che eseguirono i prelievi e coloro che, come esperti in biologia e balistica, sono stati designati come periti, dall'altro, con la coerente negazione di ragioni di reciproca incompatibilità.
2. Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014