Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 42951
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale.

L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Commentari5

  • 1Mancato rispetto dell’alt della polizia: non è reato ma solo illecito amministrativo
    Avv. Sara Barbesi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficiale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
    https://www.studiocataldi.it/

  • 4Coronavirus: recenti sentenze sull’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)Accesso limitato
    Simone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 marzo 2020

  • 5Inosservanza obbligo di fermarsi non è reato (Cass. 42951/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2016, n. 42951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42951
Data del deposito : 9 settembre 2016

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