Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' CORTES0 1442/04 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 13522/01 Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Cron. 2723 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/07/03 1 Dott. Maura LA TERZA Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - rappresentante pro tempore, persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso difesoe avvocatidagli FA rappresentato OR, ME UR, IO NZ, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TT ER;
- intimato ☐ 2003 4545 avverso la sentenza n. 473/00 del Tribunale di UDINE, -1- ⠀ depositata il 15/05/00 R.G.N. 386/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ¡ Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Udine confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 20 gennaio 1999, cha aveva accolto l'opposizione proposta da ER NU, socio-amministratore e legale rappresentante dell'Impresa costruzioni NU di NU ER & c., che infliggeva una sanzione contro l'ordinanza-ingiunzione dell'INPS - amministrativa pecuniaria, per l'omissione di contributi previdenziali relativi all'indennità sostitutiva della mensa - in base al rilievo che i contributi erano stati regolarmente versati sugli importi effettivamente corrisposti ai dipendenti, a titolo di indennità sostitutiva della mensa appunto, non essendo l'impresa di costruzioni NU tenuta (a norma del contratto integrativo di settore, ad essa applicabile) - in quanto occupava meno di trenta dipendenti né a fornire il servizio mensa, né ad erogare l'indennità sostitutiva ivi prevista. Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimato non si é costituito nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione. - denunciando violazione e falsa 1.Con l'unico motivo di ricorso applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c., 1 legge n. 389/89), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – l'INPS censura la sentenza - impugnata – per avere negato che il costo del pasto, nella misura stabilita da - disciplina collettiva applicabile (art. 13 del contratto collettivo stipulato il 27 novembre 1980 tra associazione provinciale delle piccole e medie industrie e la federazione friulana dei lavoratori delle costruzioni), concorra ad integrare la retribuzione imponibile a fini contributivi – sebbene il servizio mensa fosse previsto, a favore di tutti i lavoratori dipendenti da imprese edili operanti nel territorio della provincia di Udine, pur essendo organizzato nel cantiere oppure 1 erogato in forme alternative (indicate contestualmente) a seconda che vi -fossero occupati almeno trenta dipendenti oppure un numero inferiore stabilendo, comunque, il costo del pasto (al 1° novembre 1980) ed il meccanismo di rivalutazione relativo. Il ricorso é fondato. prevista2.Invero la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi dalla disposizione (art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.153, che ha sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n. 197, e l'articolo 29 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124), applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie (essendo stata a sua volta sostituita, dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, solo a far tempo dal 1988) – é più ampia rispetto alla - nozione civilistica (art.2099 e seguenti c.c.), di generale applicazione, della retribuzione-secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15813/2002, 4262/2001, 7552/99, 576/1990, n. 828, 5004/1989, 61/87) - in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, l'articolo 12 della legge n. 153/69, cit.) - oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 677, 5547/93, 1898/97, 3630, 5002, 11148, 12122/99, 7951/2000) - dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro". - quale risulta dalla prospettata nozione Dalla retribuzione imponibile causale (che ha sostituito la nozione corrispettiva, di cui alle disposizioni precedenti in materia) sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate - espressamente, quanto tassativamente (dallo stesso art. 12, 2° comma, della legge n. 153/69, cit.), la cui esclusione esplicita, peraltro, implicitamente suppone almeno in alcuni casi (quale quello del "rimborso spese", di cui al - n.2 del citato elenco, che all'evidenza non ha natura corrispettiva) - e, perciò, conferma quell'ampia nozione. 2 La natura giuridica, poi, di ciascuna delle erogazioni del datore di lavoro - al fine della loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile a fini contributivi va accertata, in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta - rispettiva, a prescindere dall'eventuale autoqualificazione delle parti, trattandosi di materia previdenziale, appunto che é sottratta alla loro - - disponibilità, essendo riservata alla legge (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 2991/85). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - laddove nega che l'indennità sostitutiva della mensa, di cui si dicute, concorra ad integrare la retribuzione imponibile a fini contributivi, nella misura che ne é stabilita dalla disciplina collettiva applicabile alla dedotta fattispecie (art. 13 del contratto collettivo stipulato il 27 novembre 1980 tra associazione provinciale delle piccole e medie industrie e la federazione friulana dei lavoratori delle costruzioni) - sembra meritare le censure del ricorrente.
3.Invero, componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 11119 del 2002) hanno enunciato il seguente principio di diritto: {PRIVATE }L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto (dall'art.1 decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito il legge 7 dicembre 1989 n. 389) - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale. senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 - cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - - ai fini della determinazione della giusta retribuzione. L'enunciato principio di diritto, tuttavia, non trova applicazione nella dedotta fattispecie. 3 Infatti l'indennità sostitutiva della mensa non é prevista, nella specie, da contratto collettivo stipulato da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e, di conseguenza non ne risulta imposto alcun minimale contributivo. Resta da stabilire, tuttavia, se la misura della stessa indennità sia imposta dalla disciplina collettiva (art. 13 del contratto collettivo stipulato il 27 novembre 1980 tra associazione provinciale delle piccole e medie industrie e federazione friulana dei lavoratori delle costruzioni, cit.) la - incontrovertibilmente applicabile alla dedotta fattispecie – e, come tale, rientri - tra le erogazioni - che il lavoratore ha diritto di ricevere, nella stessa misura, dal datore di lavoro ed in dipendenza del rapporto di lavoro - e concorra, perciò, ad integrare la retribuzione imponibile a fini contributivi. Non va dimenticato, infatti, che le somme - dal datore di lavoro erogate, in forza di legge o di contratto, per il servizio mensa – rientrano nella retribuzione - imponibile, perfino, ove non ne risulti dimostrata la non dipendenza dal rapporto di lavoro - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 4234, 1767/2000, 12485, 12122, 1103/99) - e quindi, a maggior ragione, ove quella dipendenza risulti positivamente accertata. La soluzione negativa della questione prospettata che la sentenza - impugnata propone - riposa, tuttavia, su una interpretazione della disciplina collettiva nella soggetta materia (art. 13 del contratto collettivo stipulato il 27 - novembre 1980 tra associazione provinciale delle piccole e medie industrie e la federazione friulana dei lavoratori delle costruzioni, cit.) - che, ad avviso della Corte, merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
4.Invero i contratti collettivi di diritto comune - di qualsiasi livello - non recano norme di diritto - la cui violazione sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) - ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. 10914/2000, 11141/91). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti é accertamento di fatto riservato al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 16802, 16384, 16136, 15355, 14593, 14311, 14119, 13969, 13697, 12573, 11619, 11123, 9764, 8839, 8715, 7451, 7085, 5368, 5011, 3089, 3000, 1366, 975, 237, 18/2002, 975, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001) - e, come tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente Де contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre Cale inammissibilmente interpretazioni o argomentazioni alternative O, - - comunque, diverse Irispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed - investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati. Alla luce dei principi di diritto enunciati, l'interpretazione della disciplina collettiva della soggetta materia (art. 13 del contratto collettivo stipulato il 27 novembre 1980 tra associazione provinciale delle piccole e medie industrie e la federazione friulana dei lavoratori delle costruzioni, cit.) - accolta dalla sentenza impugnata - merita le censure che le vengono mosse dalla società ricorrente, sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.) e del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
5.Infatti, nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, la volontà delle parti stipulanti dev'essere desunta da ciò che, nelle clausole, appare obiettivamente voluto anche in considerazione della funzione - normativa della stessa disciplina per soggetti diversi dalle organizzazioni stipulanti (quali, appunto, le parti dei rapporti di lavoro che ne sono regolati) - 5 sicché il tenore letterale rappresenta, vieppiù, il primo e fondamentale elemento per indagare la volontà contrattuale e, di conseguenza, il criterio ermeneutico letterale (art. 1362 c.c.) é – più che mai prioritario per la sua - - interpretazione - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3134/94 delle sezioni unite, 13969/2002, 7173/2001, 15420, 14974, 14934, 13991,9959, 4278/2000, 1984/92, 7741, 5825/87 della sezione lavoro) e, come tale, preclude, in presenza di dati testuali - sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni d'interpretazione, aventi natura sussidiaria. Soccorre, tuttavia, il criterio dell'interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.) che, allo scopo di comprendere l'intenzione comune delle parti stipulanti, impone il collegamento delle clausole tra loro per attribuire a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4/2002, 6407/97, 6073/93) - quantomeno nell'ipotesi di clausola suscettibile di intepretazioni letterali diverse. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e, pertanto, merita · come é stato anticipato - le censure, che le vengono mosse dalla - ricorrente, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
6.Infatti il servizio mensa é previsto "a favore dei lavoratori dipendenti da imprese ediţi operanti nella provincia di Udine" come sancisce, - testualmente, la disposizione contrattuale invocata (primo comma dell'articolo 13, cit.) ma la organizzazione del servizio stesso in cantiere, tuttavia, postula che (vi siano occupati e) "aderiscano al servizio almeno trenta dipendenti dell'impresa" (comma secondo), potendosi - in ogni altro caso - fare ricorso (commi terzo e quarto) a soluzioni alternative - rispetto alla "mensa di cantiere", appunto - indicate contestualmente (quali: "mense interaziendali, comunali o altre" e "convenzioni con le trattorie del luogo"). 6 ........ . La stessa disposizione contrattuale - dopo avere previsto (commi quinto e seguenti), tra l'altro, criteri di ripartizione ed ipotizzato un meccanismo di rivalutazione del "costo del pasto" - ne stabilisce (all'ultimo comma) la misura Alla luce del tenore letterale della disposizione contrattuale in esame "all'1. 11.1980". integralmente riportata nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 15143/2001, 1988/98; sez.sempl. n. 16303, 13833, 12816/2002) - il livello occupazionale (di almeno trenta dipendenti ai soli fini dell'impresa), nei singoli cantieri, sembra assumere rilievo - - mentre il servizio mensa - come il dell'istituzione delle mense di cantiere costo convenzionale del pasto ed il meccanismo di rivalutazione relativo – é previsto, appunto, "a favore di tutti i - lavoratori dipendenti da imprese edifi - operanti nella provincia di Udine". Ora la sentenza impugnata interpreta la disposizione contrattuale in esame - nel senso che il servizio mensa non é imposto alle imprese edili che, come l'attuale intimato, occupano meno di trenta dipendenti – trascurando, così, la previsione testuale (comma primo dell'art. 13, cit.) - che garantisce il servizio - nonché le previsioni stesso a tutti i lavoratori edili del territorio consequenziali (commi secondo terzo e quarto) - che, del pari testualmente, impongono "mense di cantiere" e consentono soluzioni alternative – nonché la - norma finale (ultimo comma), che stabilisce il costo del pasto, dopo averne fissato (commi quinto e seguenti) criteri di ripartizione e meccanismo di Ne risulta violato, così, sia il criterio ermeneutico letterale, sia quello rivalutazione. dell'interpretazione complessiva. Tanto basta per accogliere il ricorso. deducibili in sede di Tuttavia risulta affetta da vizi consequenziali anche la motivazione che sorregge legittimità (art. 360, n. 5, c.p.c.) - l'interpretazione della disposizione contrattuale in esame. 7 7.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello designato in dispositivo perchè proceda al riesame della 1 - - e provveda, controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art, 385, 3° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, l'11 luglio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente japo Maraly ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GEN. 2004 oggi, ML CANCELLIERE 8 . . . . .