Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
M 1 2 3 74 /0 3 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. n. 13501/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 26256 Dott. NI MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 14 gennaio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ND SC, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Germano, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Montebello n. 109 (presso lo "studio Felici"), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI NI e FIGLI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola лио Putignano ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Veneto n. 7 (presso l'avv. Donato Bruno), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Trani-Sezione Lavoro n. 1217/99 del 19 novembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2755/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Tommaso Germano e Nicola Putignano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15 marzo 1991 al Pretore di Bari, ES D'SA esponeva di essere stato assunto nel 1985 dalla S.r.l. Metaledil con le mansioni di meccanico carpentiere, di avere subito un infortunio sul lavoro il 13 luglio 1989 e di essere stato licenziato con lettera del 26 ottobre 1990 per sopravvenuta totale inidoneità alle dette mansioni. Deducendo l'illegittimità del licenziamento per violazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, egli 2 chiedeva la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 20 ottobre 1992 ritenendo non provata la definitiva inattitudine del lavoratore alle mansioni. Proposto appello dalla soccombente, il Tribunale riformava la decisione pretorile con sentenza del 23 settembre 1994 fondandosi sul referto di una consulenza tecnica disposta d'ufficio, dalla quale risultava che - a causa di una cardiopatia congenita con invalidità civile del trentacinque per cento, lesione grave per infortunio sul lavoro alla mano sinistra con postumi invalidanti del venti per cento, malattia vertebrale con ernie discali e radiopatia sinistra nonchè stato depressivo ansioso reattivo - il D'SA era inabile al lavoro di meccanico carpentiere. Il Tribunale di Bari rilevava, ancora come dalla consulenza tecnica risultasse impossibile prevedere il recupero delle funzioni fisiche da parte del lavoratore e riteneva, in conclusione, la R P legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1464 cod. civ.) ed escludeva che essa dovesse essere preceduta dalla prova, a carico della datrice di lavoro, di non poter assegnare il lavoratore infortunato o ammalato a mansioni compatibili con le sue ridotte capacità lavorative. 3 Proposto ricorso per cassazione dal D'SA ed assegnato ex art. 374 cod. proc. civ. il cennato ricorso alle Sezioni Unite, queste - -accoglievano il ricorso, cassando la con sentenza n. 7755/1998 sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Trani per la relativa decisione sulla base del seguente principio di diritto: la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 e 1463, 1464 cod. civ.), non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore>>. R D Riassunto il giudizio dinanzi al designato giudice di rinvio e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Trani accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda originariamente proposta dal D'SA, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Per quello che rileva in questa sede il giudice di rinvio ha rimarcato che: a) la consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado dal Tribunale di Bari, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione, ha inequivocamente accertato che alla data del licenziamento (ottobre '90) il D'SA era permanentemente svolgimentoinabile allo dell'attività lavorativa di meccanico/carpentiere e che a quell'epoca non era prevedibile la durata dell'inabilità>>; b) alla luce degli elementi di prova processualmente acquisiti non solo dunque l'impossibilità della prestazione lavorativa, successivamente all'infortunio, era ravvisabile nella ineseguibilità dell'attività assegnata al prestatore, e per la quale era stato assunto con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento appunto della qualifica di meccanico/carpentiere, ma d anche nella ineseguibilità di altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o a quelle equivalenti o a mansioni inferiori, secondo l'assetto organizzativo stabilito dalla società datrice di lavoro>>. Per la cassazione di tale sentenza ES D'SA propone ricorso affidato a due motivi. L'intimata s.r.l. UT NI e FI resiste con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziando - "violazione degli artt. 1175, 1362, 1366, 1375 cod. civ., degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" addebita al Tribunale di Trani di non avere correttamente motivato in ordine al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite non rilevando che nell'ottobre 1990, divenuto il lavoratore inidoneo alle mansioni, prima di procedere al licenziamento dello stesso, nasceva per la società controricorrente l'obbligo di “concretizzare” il cennato principio ... non potendo, con ogni evidenza, ritenersi provato "l'adibizione ad altre mansioni equivalenti o anche inferiori" con un comportamento datoriale tenuto nel mese di luglio del 1990, prima che il D'SA rientrato in servizio fosse ritenuto inidoneo per sei mesi alle mansioni di meccanico-carpentiere, avvenuto nell'ottobre del 1990>>. R Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione P degli artt. 1175, 1362, 1366, 1375 cod. civ., degli artt. 1, 3, 5 della legge n. 604/1966, degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., degli artt. 3, 35 e 36 Cost., degli artt. 1346, 2094, 2103, 2104 e 2110 cod. civ., nonchè errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"- censura la sentenza impugnata sul punto in cui ha ritenuto corretto il comportamento della 6 società datrice di lavoro allorquando ha consentito al lavoratore (dopo l'assenza dovuta all'infortunio) di espletare all'interno dell'azienda tutte quelle mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche, in quanto in tal modo il Giudice di rinvio ha violato i principi di cui agli artt. 2094, 1346, 2104 cod. civ., 96 disp. att. cod. civ. e 1 del d.lgs. n. 52/1997 ed erroneamente non ha desunto dalle prove testimoniali processualmente acquisite che in nessuna circostanza al D'SA veniva indicato che avrebbe dovuto svolgere ed eseguire determinate mansioni>>. II/a I cennati motivi di ricorso esaminabili congiuntamente in - quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Al riguardo è, anzitutto, da rimarcare che, in base al sistema di diritto positivo, il giudizio di rinvio si presenta come un "processo chiuso” destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata;
in particolare, la R P determinazione dei poteri del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l'esame dei limiti entro i quali la Corte di cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla sentenza impugnata - a tale proposito è stato incisivamente rimarcato in dottrina che appare del tutto inutile chiedersi se il giudizio di rinvio sia un nuovo giudizio o se sia la continuazione del precedente giudizio: il giudizio di rinvio non è più nè meno che quello che le singole norme stabiliscono, e se è vero 7 M che la cassazione non è che la riapertura del giudizio concluso, non è meno vero che questo giudizio è riaperto nei limiti stabiliti dalle norme e, in tale ambito, il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione per le questioni già risolte e pronunziarsi in proposito sugli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi di merito. II/b. Tanto precisato, si evidenzia che, nella fase rescindente svoltasi in sede di legittimità, le Sezioni Unite avevano statuito (giova ribadirlo) che: la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 e 1463, 1464 cod. civ.), non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile alla stregua di R D un'interpretazione del contratto secondo buona fede alle mansioni - attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabile stabilito dall'imprenditore>>. Il Tribunale di Trani nell'evidenziare che compito del - giudice di rinvio era, dunque, quello di accertare se alla data del 8 licenziamento vi fosse per il D'SA la possibilità di altro impiego in azienda secondo l'assetto organizzativo stabilito dall'imprenditore>> - ha valutato le risultanze del materiale probatorio al processualmente requisito e, alla stregua di tali risultanze di prova, ha ritenuto che l'impossibilità della prestazione lavorativa successivamente all'infortunio era ravvisabile, non solo nella ineseguibilità dell'attività assegnata al D'SA in relazione al "contratto di formazione e lavoro" per il conseguimento della qualifica di "meccanico carpentiere", ma anche nella ineseguibilità di altra attività lavorativa riconducibile alle mansioni assegnate o a quelle equivalenti o a mansioni inferiori, secondo l'assetto organizzativo stabilito dalla società datrice di lavoro>>. In particolare, nella decisione del Giudice di rinvio, viene precisato che la società datrice di lavoro ha consentito al lavoratore, dopo l'assenza dovuta all'infortunio, di espletare all'interno R dell'azienda tutte quelle mansioni compatibili con le sue condizioni D fisiche e che il lavoratore, anche svolgendo le mansioni più umili e meno faticose, ha sempre accusato notevoli sofferenze fisiche>>. Di conseguenza, la sentenza impugnata risulta conforme agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte in tema di onere della prova, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, circa l'impossibilità di assegnare mansioni diverse al dipendente nei cui 9 confronti il recesso si giustifica oggettivamente, orientamenti intesi a limitarlo ragionevolmente in relazione ai concreti aspetti della vicenda e alle allegazioni del dipendente attore in giudizio (cfr. Cass. n. 6253/1997, Cass. n. 4970/1999). Il Tribunale, dunque, in assenza di precisazioni del lavoratore circa le sue attitudini professionali e la conseguente possibilità di trovare una diversa collocazione nell'azienda, ha ritenuto, con giudizio di fatto che sfugge al sindacato della Corte, che l'azienda avesse assolto all'onere probatorio mediante la specifica allegazione che non esistevano nella concreta realtà produttiva mansioni equivalenti, o anche di livello inferiore, a quelle in precedenza assegnate, in quanto tali affermazioni non erano state 2 smentite precisando in positivo quali mansioni equivalenti fossero 1 0 presenti in azienda per le sue minorate capacità fisiche (cfr. Cass. n. 10339/2000). - La sentenza impugnata appare, pertanto, congruamente e III/a compiutamente motivata, oltre che immune da vizi logico-giuridici, con riferimento a quanto dinanzi rimarcato in applicazione dei principi in materia di ineseguibilità della prestazione lavorativa per inidoneità fisica del lavoratore o di inutilizzabilità dello stesso nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. 10 In ogni caso con riferimento all'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte in sede di legittimità dal ricorrente - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,-come per le censure mosse ripetutamente nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le R motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese 11 in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi- come sicuramente ha fatto il Tribunale di Trani le ragioni del proprio - convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). III/b-. In relazione a quanto statuito dal Tribunale di Trani nell'ambito della sua funzione di "giudice di rinvio", il ricorrente ha indicato taluni principi di carattere generale sugli obblighi delle parti impegnate in un rapporto di lavoro subordinato, ma non ha specificamente indicato - in ordine all'applicazione dei cennati principi - le carenze o gli errori che avrebbero caratterizzato e, quindi, viziato la sentenza impugnata. Dalla genericità delle relative censure deriva l'inammissibilità dal ricorso anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso per cassazione” che costituisce un canone al quale la giurisprudenza si è sempre attenuta in modo rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono le ulteriori censure concernenti l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie (in specie, delle deposizioni testimoniali) da parte del Tribunale di Trani e che si rivelano, appunto, inammissibili in 12 quanto inerenti a circostanze fattuali e caratterizzate dalla genericità e dall'incompletezza del loro contenuto. Al riguardo, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Infatti, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso ? ? una valutazione dei vari elementi probatori (documentali e testimoniali) acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi (come talune deposizioni testimoniali dal ricorrente riportate parzialmente intercalate con saltuari commenti) non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta (vale ribadirlo) 13 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite ed all'applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7755/1998. IV In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso - proposto da ES D'SA deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 14 gennaio 2003. Presidente Il Presidente Il Consigliere estensore . Pa IL CANCELLIERE чаисо Depositato in Cancelleria 22 AGO. 2003 oggi, IL CANCELLIERE чаи со 14