Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
La rinuncia all'opposizione a decreto penale di condanna va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile per rinuncia l'opposizione proposta da difensore non munito di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2010, n. 41557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41557 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/10/2010
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1671
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 8855/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT VI N. IL */12/06/1985*;
avverso l'ordinanza n. 163/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MONTEBELLUNA, del 23/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 23 aprile 2009 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile, per rinuncia, l'opposizione al decreto penale, emesso nei confronti di ON VI il 29 maggio 2008 per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, ritenendo che il medesimo avesse rinunciato alla predetta opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione ON VI lamentando la violazione di legge in quanto la pretesa rinuncia all'opposizione era stata effettuata da difensore privo di procura speciale. Il ricorso deve essere accolto.
La rinuncia all'opposizione a decreto penale di condanna va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti. Nella specie la rinuncia non è stata proposta nelle forme dovute dal momento che, dall'esame degli atti cui la Corte è tenuta atteso la natura della questione posta, risulta che la stessa è avvenuta ad opera di avvocato privo di procura speciale, così contravvenendo al disposto del citato art. 589, comma 2.
Deve pertanto essere annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte:
- annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010