Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 1
L'abbandono di rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e ristrutturazione di un immobile, e che non abbia carattere di occasionalità, ma integri, in considerazione della ripetitività della condotta, l'ipotesi di gestione dei propri rifiuti è sanzionata penalmente dall'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che punisce, tra l'altro, l'attività di smaltimento dei rifiuti. (Nell'occasione la Corte ha rilevato come con il D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 sia stata disposta la abrogazione delle parole "prodotti da terzi" inserite nella originaria versione dell'art. 51, comma 1, a proposito della appartenenza dei rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2000, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 10/11/2000
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 3775
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 4942/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LO LO, n. ad Aosta il 7.1.1952, res. in Gignod Fr. Petit Quart n. 70, avverso la sentenza in data 15.7.1999 del Tribunale di Aosta, con la quale venne condannato alla pena di L. 15.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma primo, del D. L.vo n. 22/97. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Carlo Ferruccio La Porta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESS
Con la impugnata sentenza il Tribunale di Aosta ha affermato la colpevolezza del LO in ordine al reato ascrittogli in epigrafe, così diversamente qualificata la originario imputazione, per avere depositato ed abbandonato rifiuti speciali in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice di merito ha accertato che il LO, nel corso della esecuzione di lavori in economia di demolizione e ristrutturazione di un fabbricato, ha abbandonato su un piazzale adibito a parcheggio, indicato come discarica 1, ma anche in altra zona, indicata come discarica 2, materiali di risulta delle demolizioni;
che l'attività posta in essere dal LO non corrisponde all'ipotesi del deposito temporaneo, in quanto l'avviamento alla discarica del materiale depositato è stato effettuato una sola volta nel corso di oltre un anno;
che il fatto accertato integra gli estremi del reato di cui all'art. 51, comma primo, del D. L.vo n. 22/97 e non della fattispecie di cui al secondo comma, erroneamente indicata nel capo di imputazione, che contiene in ogni caso anche la contestazione degli estremi dell'ipotesi contravvenzionale ritenuta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che la censura con cinque motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la sentenza per violazione degli art. 50 e 51 del D. L.vo n. 22/97. osserva il LO che il fatto ascrittogli non integra l'ipotesi dell'attività di gestione di rifiuti, sanzionata penalmente dall'art. 51, primo comma, del D. L.vo n. 22/97, bensì quella dell'abbandono o deposito di rifiuti prevista dall'art. 50 dello stesso decreto legislativo, in quanto in tali termini è risultato l'accertamento di fatto da parte del giudice di merito e, poiché, nel caso in esame il deposito aveva ad oggetto rifiuti propri e non appartenenti a terzi. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 6 del D. L.vo n. 22/97, nonché, per carenza e manifesta illogicità, la motivazione della sentenza in punto di accertamento della natura del deposito dei rifiuti, da qualificarsi temporanea e tale da non integrare la fattispecie dell'abbandono. Con il terzo motivo si denuncia la sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p., in base al rilievo che il fatto contestato in imputazione, di cui al secondo comma del citato art. 51, integra proprio l'ipotesi dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, purché commesso dal titolare di una impresa, sicché tale fatto è diverso da quello ritenuto, di attività di smaltimento dei rifiuti. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la carenza e illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'effettivo deposito da parte del LO di materiali di risulta nella cosiddetta discarica 2. Con l'ultimo motivo si deduce, infine, sempre sotto il profilo della carenza o illogicità della motivazione della sentenza, che l'attività di deposito di materiali nella discarica 2 non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale ascritta allo imputato.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 51, comma primo, del D. L.vo n. 22/97 sanziona penalmente la condotta di "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione,...".
Inoltre l'art. 7, comma 6^, del D. L.vo 8.11.1997 n. 389, emanato, tra l'altro, al fine di adeguare le disposizioni in materia di disciplina dello smaltimento dei rifiuti alle osservazioni della Commissione della U.E., di cui alla nota in data 29.9.1997 n. 6465, sul decreto legislativo sopra citato, ha disposto l'abrogazione delle parole "prodotti da terzi", inserite nella versione originaria dell'art. 51, comma primo, a proposito della appartenenza dei rifiuti.
Va, infine, rilevato che con il termine "smaltimento" dei rifiuti di cui alla disposizione citata deve intendersi, secondo il disposto dell'art. 6, comma primo lett. g), in relazione all'allegato B del decreto legislativo n. 22/97, ogni attività di "deposito sul suolo o nel suolo (ad. es. discarica)" dei rifiuti.
Orbene, ciò precisato in ordine al quadro normativo in base al quale devono essere valutate le condotte da ricondursi alle ipotesi di gestione dei rifiuti non autorizzata, appare indubbio alla Corte che nella fattispecie contravvenzionale così individuata rientra l'attività di chiunque, e perciò non necessariamente a titolo imprenditoriale, pone in essere le condotte descritte dal primo comma dell'art. 51, non solo in relazione a rifiuti prodotti da terzi, ma anche in relazione ai rifiuti propri.
Non ha pregio, pertanto, la censura formulata dal ricorrente, con il primo motivo di gravame, in punto di interpretazione della fattispecie contravvenzionale ritenuta dal giudice di merito, in relazione alla necessità che i rifiuti siano prodotti da terzi. Nè sussiste, come dedotto dal ricorrente, la possibilità di una sovrapposizione della fattispecie contravvenzionale esaminata con quella costituente illecito amministrativo, di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo (abbandono di rifiuti), dovendosi configurare quest'ultima solo nel caso che l'abbandono abbia carattere di assoluta occasionalità e non integri, pertanto, in considerazione della ripetitività o abitualità della condotta posta in essere, l'ipotesi di gestione dei propri rifiuti. Appare indubbio, pertanto, che l'attività di cui alla contestazione formulata a carico del LO integra, secondo quanto accertato dal giudice di merito, l'ipotesi contravvenzionale ritenuta da quest'ultimo, essendo emerso che l'abbandono dei rifiuti, provenienti dall'attività di demolizione e ristrutturazione di un immobile eseguita dallo imputato in proprio, si è protratta per oltre un anno e che il luogo di deposito dei rifiuti aveva assunto le caratteristiche di una vera e propria discarica.
Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, essendo stata dedotta, sotto il profilo della violazione dell'art. 6 del D. L.vo n. 22/97 e dell'illogicità della motivazione, la natura temporanea del deposito dei rifiuti, in contrasto con l'accertamento del giudice di merito, congruamente motivato, in ordine alla circostanza che l'avviamento dei rifiuti ad una discarica è stato effettuato dal LO una sola volta nel periodo di oltre un anno.
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Esattamente il giudice di merito ha affermato che la contestazione del fatto costituente reato, contenuta nel capo di imputazione:
"abbandonava, depositava e comunque effettuava attività di gestione dei propri rifiuti speciali (nella specie, macerie provenienti da demolizioni del proprio fabbricato) senza le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla legge", corrisponde puntualmente all'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma dell'art. 51 del D. L.vo n. 22/97, come sopra precisata in ordine agli elementi costitutivi che la caratterizzano, e non a quella di cui al secondo comma, che sanziona penalmente l'attività di abbandono o deposito incontrollato (anche occasionale) di rifiuti da parte di chi esercita un'attività imprenditoriale. Nel caso in esame, dunque, la decisione del giudice di merito, che ha ritenuto errata l'indicazione, nel capo di imputazione, del secondo comma dell'articolo citato, invece che del primo, si configura esclusivamente quale diversa definizione giuridica del fatto contestato, consentita ai sensi dell'art. 521 c.p.p., e non incide in alcun modo sulla correlazione tra imputazione e sentenza. Peraltro, è noto che l'immutazione del fatto, per assumere rilievo ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., deve essere tale da modificare radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, sicché l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi, pertanto, di violazione dell'art. 521 c.p.p. quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenzialì e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta o a quest'ultima viene data una diversa definizione giuridica (sez. I, 9906302, Iacovone;
sez. III, 9911861, Firrincieli;
sez. VI, 9909574, Curtò).
Gli ultimi due motivi di gravame sono, infine, inammissibili, in quanto anche con tali motivi viene formulata, sotto il profilo della censura per illogicità della motivazione ed errata applicazione di legge, una contestazione in punto di fatto dell'accertamento del giudice di merito, adeguatamente motivato mediante il riferimento alla prova testimoniale su cui si fonda;
ne', come è noto, in sede di legittimità è possibile una rilettura degli atti per desumerne un convincimento diverso da quello ritenuto nella impugnata sentenza (sez. II, 9803438, Di Salvo).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LO LO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001