Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2000, n. 133
CASS
Sentenza 10 novembre 2000

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L'abbandono di rifiuti provenienti dall'attività di demolizione e ristrutturazione di un immobile, e che non abbia carattere di occasionalità, ma integri, in considerazione della ripetitività della condotta, l'ipotesi di gestione dei propri rifiuti è sanzionata penalmente dall'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che punisce, tra l'altro, l'attività di smaltimento dei rifiuti. (Nell'occasione la Corte ha rilevato come con il D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 sia stata disposta la abrogazione delle parole "prodotti da terzi" inserite nella originaria versione dell'art. 51, comma 1, a proposito della appartenenza dei rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2000, n. 133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 133
    Data del deposito : 10 novembre 2000

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