Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7905 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM07905/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REVOCATORIA SEZIONE PRIM FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6245/00 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 21824 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep.1609 Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Ud. 06/03/2002 Consigliere - Dott. Aniello NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sale sul ricorso proposto da: diritti 1.55 30 MAG. 2002 LOCAT SpA, già CREDIT LEASING in persona del legale' IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA PZZA MONTECITORIO 115, presso l'avvocato RAFFAELE LENER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CASTELLANI, giusta procura speciale per Notaio Pietro Sormani di Milano rep. n. 217187 del 3.3.2000; ricorrente ·
contro
FALLIMENTO POGGI GOMMA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA2002 529 CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI giusta delega a margine del CRISTOFFANINI, controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 876/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Troiano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ш udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per O, in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 20.03.1998, il tribunale di Genova rigettò, per ritenuto difetto di prove in ordine alla scientia decoctionis, la domanda proposta dalla curatela del fallimento della S.r.l. Poggi Gamma nei confronti della S.p.a. NE NG (poi Isefi s.p.a. e infine CA s.p.a.) per la revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti eseguiti dalla fallita, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per la somma complessiva di lire 4.641.000 per canoni dovuti 2 in dipendenza di un contratto di leasing. Appellante la medesima curatela, la Corte di Ap- pello territoriale, con sentenza emessa il 29.11.1999, riformò la pronuncia del tribunale e accolse la doman- da. La convenuta restò quindi condannata al pagamento, in favore della curatela, della somma richiesta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. Considerò la Corte, sul punto della scientia de- coctionis, che la società poi fallita, nonostante i ri- petuti solleciti della creditrice, era stata inadem- piente, in relazione al contratto di leasing avente ad oggetto un apparecchio radiomobile per autoveicolo, al pagamento di sei mensilità del canone;
che soltanto a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo ave- va corrisposto una parte (lire 2.041.000) della somma 6.168.926), mentre altra parte (liredovuta (lire 2.600.000) era stata versata dopo la notificazione dell'atto di precetto, restando comunque debitrice del- la metà del dovuto;
che inadempiente era rimasta, la società fallita, anche in relazione ad un altro con- tratto di leasing stipulato per un condizionatore d'aria con la medesima Soc. NE. La conclusione fu che dette inadempienze aveva de- lineato un quadro di "debolezza patrimoniale" della debitrice "non altrimenti interpretabile se non come un suo irreversibile stato di decozione" agevolmente apprezzabile dalla società concedente. Avverso tale sentenza, la CA S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la curatela del suddetto fallimento. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia la " viola- zione e falsa applicazione dell'art. 67 comma secondo 1. f. e dell'art. 2729 cod. civ. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza della scientia decoctionis in capo ad essa CA s.p.a. La censura è svolta, con numerosi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, attraverso le seguenti argomentazioni: a) la Corte di merito aveva travisato il concetto di insolvenza, rilevante ai fini della re- vocatoria fallimentare, giacché la domanda della cura- tela era stata accolta ancorché, in relazione all'esposizione debitoria conseguente ai ritardi nel pagamento dei canoni di leasing, avesse individuato non più che una " debolezza economica "; b) non erano state apprezzate talune circostanze che essa CA si era astenuta dal richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
non aveva avviato alcuna procedura esecutiva per il recupero del credito;
nonostante l'azione giudiziale intrapresa per i canoni non pagati, aveva proceduto alla risoluzione dell'altro - le quali avrebbero dovuto in- rapporto di leasing durre la Corte ad escludere l'apprezzamento di sintomi rivelatori di uno stato di insolvenza della Soc. Poggi;
in ogni caso l'esistenza di indici sintomatici c) dell'insolvenza non può essere considerato elemento sufficiente a far presumere, nel terzo che intrattenga rapporti con il debitore, la conoscenza dello stato d insolvenza allorché tali rapporti siano stati isolati e sporadici. Il motivo è infondato. Rilievo preliminare è che la Corte di merito, con l'uso dell'espressione "debolezza patrimoniale" (v. a pag. 11 della sentenza) non ha utilizzato, nel giudi- zio sull'azione revocatoria ex art. 67 l.f. e in rela- zione alla sussistenza dell'elemento soggettivo costi- tuito dalla scientia decoctionis, una nozione di insol- venza diversa da quella la cui manifestazione e la cui conoscenza da parte dell'accipiens si richiede. " gli ele- Nella motivazione si legge, infatti, che menti acquisiti, valutati complessivamente sia nella loro oggettività sia con riguardo alle qualità partico- lari della creditrice, delineavano un quadro di com- 5 plessiva debolezza patrimoniale della debitrice non in- terpretabile altrimenti che con un suo irreversibile stato di decozione " • E tutta la motivazione della sentenza fa leva sul concetto di " elementi rivelatori di una grave crisi economico-finanziaria da parte della "1 e di impossibilità " di adem- società poi fallita и piere alle proprie obbligazioni 11 quale rendevano manifesta i pagamenti effettuati con notevole ri- tardo pagamenti e soltanto parziali " La censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l.f. è dunque priva di ogni fondamento. Altrettanto infondata è la censura che riguarda la motivazione. Alla stregua dei principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali "1 il vizio di insuffi- cienza della motivazione si sostanzia in una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giu- dice del merito alla formazione del proprio convinci- mento e sussiste, quindi, nei casi in cui il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico che lo ha gui- dato nell'apprezzamento dei fatti rilevanti per la de- " (v. ex multis, Cass. n. cisione della controversia 2714 del 1995) mentre il vizio di motivazione contrad- le ragioni poste a fonda- dittoria sussiste allorché 6 mento della decisione risultino sostanzialmente contra- stanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consen- tire la individuazione della ratio decidendi, cioè la individuazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (ex multis. Cass. n. 6868 del 1994), la motivazione della sentenza ora im- pugnata, come dinanzi è stata riassunta, è immune da tali vizi. Anche in relazione all' elemento della scientia de- coctionis, 1' accertamento del quale da parte del giudice di merito, quando sia fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e sia sor- adeguata ed immune da vizi retto da una motivazione si sottrae a censure in sede logico-giuridici, ( v. in tal senso, ex multis, Cass. di legittimità n. 1839 del 2001 ), il motivo è infondato. Elementi indiziari, gravi precisi e concordanti (art. 2729 c.c. ), ben possono far presumere ( v. Cass. n. 1545 del 1995 ) l'effettiva scientia decoctionis da -parte del creditore accipiens il quale resta di con- seguenza onerato della prova contraria . Nel caso di specie, la Corte di merito ha posto in rilievo elementi non controversi e di indiscussa obiettività, immediatamente venuti alla diretta perce- zione della società CA ai quali, correttamente, ' 7 in relazione alla prova presuntiva circa la conoscen- za dell'insolvenza del debitore, è stato attribuito il valore di indizi di insolvenza. Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente con- dannata alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro...66, 67... oltre euro 500 (cinquecento) per ono- rario. Così deciso addì 6 marzo 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Walter Celentano Mitic wo 109T129,11 456T 2,66 TOT. 149,77 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passine Depositato in Cancelleria 30 MAG, 2002 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 - rieRegistrato in data 40TT. 2002 4 (RON) A versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 2 p. Il Dirigente Alga Servizi 0 0 R (Dott.ssa Manastazja DI FILIPPO) T CELLE Responsable Servizio Atti Gludiziari N E (DMRACCICHINI) 8