Sentenza 21 febbraio 1995
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ogni accostamento di notizie vere è lecito quando non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Quando l'accorpamento determina un'espansione dei significati, occorre avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, è da escludere l'effetto denigratorio. Se invece, per effetto dell'espansione, si produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa, si realizza l'effetto diffamatorio. (Fattispecie relativa ad un servizio giornalistico sul riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali gestite dalla camorra ed investito nelle case da gioco. Posta la premessa della verità, di due notizie, che cioè una certa società "stava dietro" i movimenti di capitale e che il querelante, esercente la professione legale, ne era il prestanome, la S.C., diversamente dai giudici di merito, ha ritenuto che il diritto di cronaca si estendesse al corollario che derivava dal loro collegamento, ossia all'accostamento logico cui il lettore era indotto tra le suddette attività illecite e la persona del querelante medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/1995, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1995 |
Testo completo
/2 ITALIANA
3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFI C COPIE
Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AMATIdal Sig. Quinta Sezione Penale
per diritti 오ㅋㅋ.. 11. 18-202 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE
UFFICI TOPIE 36 Composta dai Sigg. Dott.
Richiesta Copia studio Vincenzo Archidiacono da Wence Presidente
Alfonso Malinconico
Consigliere per diritti L. 1000 Nunzio Cicchetti
Consigliere 13 DIC 1995 Mario Rotella
Consigliere Aniello Nappi
Consigliere il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal sig Sole 24 ore SENTENZA
1000 per diritt 27 MAR 1975 sul ricorso proposto da
IL CANCELLIERE SCALFARI GE n. Civitavecchia il 6\\ 4\ 1924;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma 21\ 5\ 1994;
sentita la relazione del consigliere dott. Malinconico;
udito il P.G. dott. Vittorio Martusciello ed il difensore dell'imputato avv. Giovanni La Pera che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso nonché l'avv. Aldo Mirate per la parte civile ET Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A AL NI, nella qualità di direttore responsabile del quo- tidiano "La Repubblica", fu imputato di avere omesso di esercitare i do- vuti controlli al fine di evitare la pubblicazione, in data 16\ 4\ 1991, dell'articolo intitolato "Gli incassi della camorra sul tavolo verde del casinò", con il quale si offendeva la reputazione dell'avv. ET Giuseppe, querelante, in sostanza indicandolo come prestanome di una So- cietà che gestiva movimenti di capitali di provenienza camorristica.
CORTE SUPPER CASSAZIONE DI CASSAZIONE CORTE SUPRE
JUPIEPIE UFFE NCELLERIA
Richiesta Copia studio Richies) studio
Fa Career dal 3000 per diritti 1000 per dirit il V. *995
| 16 DIC. 1997- - 2 -
Il Tribunale di Roma ravvisò l'offesa in alcune frasi e nel tenore complessivo dello scritto.
La Corte d'Appello confermò la sentenza impugnata dall'imputato sul rilievo che pur essendo indubbio l'interesse pubblico all'informazione
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circa la gestione delle case da gioco e pur non esorbitando le modalità di esposizione dai "corretti binari" non era stato rispettato il crite- rio della rispondenza al vero di quanto pubblicato tenuto conto della collocazione della notizia nel contesto del servizio;
precisò che l'auto- re dello scritto, indugiando sulle indagini giudiziarie relative alle case da gioco e sui gestori collegati alla camorra, nonché sulle finalità di riciclaggio di danaro sporco nei detti ambienti, induceva il lettore a collegare fra loro le notizie e quindi ad accostare la parte offesa alle dette attività illecite specie affermando che dietro i continui movimenti di capitali c'era la "Solex-tour", un'azienda con sede sociale in Sanremo in cui compariva appunto il prestanome Giuseppe ET, avvocato di ST (che aveva assunta la qualità di socio di maggioranza e di membro del consiglio di amministrazione quale prestanome di un notaio che non poteva comparire perché non gradito alle autorità francesi). Col ricorso per cassazione si denuncia la mancanza è l'illogicità della motivazione e la violazone di legge. Si sostiene che i guidici di merito hanno rapportato le circostanze di causa ad un'errata nozione di verità dei fatti narrati anche perché il collegamento tra l'avv. Marinet- ti e la "Sofex-tour" e tra questa e gli ambienti in cui circolava il da- naro sporco è provato da diversi elementi;
che, pur essendo basata l'af- fermazione di responsabilità sul preteso accostamento di notizie, proprio su tale punto l'indagine si rivela carente in quanto non verifica se il nome dell'avv. ET sia stato correttamente inserito nella cronaca e se i dati reali che si presentavano al momento della redazione dell'arti- colo abbiano giustificato l'accostamento in oggetto. Il ricorso è fondato. Peraltro, poiché la descrizione del thema de- cidendum, connessa all'indagine in fatto condotta dalla Corte di merito, riporta alla cognizione di questa sede di legittimità l'intera materia dell'accusa, il Collegio, nei cui pieni poteri di valutazione entrano perciò i dati fattuali, è in condizione di concludere per la non punibi- lità del prevenuto per le ragioni appresso spiegate. L'articolo in oggetto costituisce un servizio sul riciclaggio di danaro, accumulato con la droga e con l'attività della camorra, e sul suo investimento nelle case da gioco. Contiene nomi di camorristi e descrive le relative attività rivolte al conseguimento del detto fine anche con l'acquisizione di casinò; indica i luoghi dei "tavoli verdi", quali la Costa Azzurra, Montecarlo, Nizza e Mentone, Sanremo e la Versilia;
preci- sa che dietro i movimenti di capitali c'era la "Sofex-tuor", un'azienda "con sede sociale in Sanremo in cui compare il prestanome Giuseppe Mari- netti, avvocato di ST".
La Corte di merito riconosce esatte le due notizie e cioè, val bene ribadirlo, che la detta società stava dietro i movimenti di capitale e che il ET era un suo prestanome, ma ritiene che la loro congiun- zione e l'inserimento nel contesto del servizio, ove si parla di colletti bianchi implicati in operazioni illecite, induce il lettore a collegare le notizie riferite e ad avvicinare il ET alle illecite attività: il che integrerebbe un'ulteriore notizia non rispondente al vero. L'illa- zione e le ulteriori conseguenze sono assolutamente arbitrarie.
Ancora una volta si pone all'attenzione di questa Suprema Corte il problema del linguaggio, come azione avente rilevanza giuridica e del rap-
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UE COPIE Richiesta copiastudio dal Sig. Q/AMATI per diritti 0.77 il 18.7.02
IL CANCA) - 3 -
porto dei significanti con le categorie dell'interpretazione del fatto e degli elementi delle pronunce giudiziali. Il che induce poi a dire che, più specificamente nel reato in oggetto, la motivazione, sotto il duplice profilo della correttezza giuridica e della sufficienza e coerenza logi- ca, deve prendere le mosse da una materialità del reato che non emerge come momento di modifica della realtà ma che è data da entità puramente astratte e cioè dai significati della parola;
da una materialità quindi che si configura come complesso di segni i quali, nel momento della comu- nicazione, congiungendosi con altri, possono diventare strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atto ad offendere l'altrui reputazione. Don- de la necessità della valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori signifi- cati: sicché ricostruire il dato materiale del reato vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale. Ma tale indagine non può prescindere da alcuni principi giuridici. In primo luogo è lecito ogni accostamento di notizie quando da esso non emerge un ulteriore si- gnificato che le trascenda ed abbia in sé autonoma attitudine diffamato- ria;
quando l'accorpamento produce un'espansione dei significanti o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre poi avere ri- guardo al risultato perché se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante e rivolto a sollecitare l'ulteriore attenzione del lettore, si è parimenti fuori dell'effetto denigratorio;
se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzio- ne di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagar- si sulla loro verità; solo in caso di risposta negativa potrà ritenersi l'effetto in parola come uno degli elementi costitutivi del reato di dif- famazione ove ne concorrano tutti gli altri, in particolare il contenuto autonomamente diffamatorio del risultato dell'espansione. La sentenza impugnata ha inteso fondare il meccanismo dell'indagine linguistica sull'accostamento diffamatorio, senz'altro indispensabile nel caso di specie, dato il tenore della contestazione nella quale sono ri- flesse anche le indicazioni del querelante, ma è incorsa in evidente er- rore di diritto nell'uso dello strumento di interpretazione delle pretese strutture sovraordinate, o significati ulteriori, sia dandoli per ammessi prescindendo da ogni verifica sul piano semantico, sia recependoli non come proposte valutative (giudizi critici) ma addirittura come ulteriori messaggi dal contenuto narrativo. Posto che tutte le notizie contenute nell'articolo, singolarmente prese, sono vere ed ogni fatto, situazione o rapporto narrato è tale da additare al lettore personaggi di una comples- sa vicenda da collocarsi senz'altro nel campo dell'illecito penale, è evidente che l'analisi degli elementi del "pezzo" giornalistico, riper- corsa in questa sede in base al testo del provvedimento impugnato, non scopre nessun effetto diffamatorio per significazione ulteriore. Proprio perché tutta la vicenda si pone nell'area dell'illecito era ineluttabile che la mera menzione nel contesto dell'articolo dell'avv. ET e della sua qualità in seno alla soc. "Sofex-tour", ovunque collocata, fos- se sufficiente ad avvicinarlo alle dette attività illecite. Allora non v'è stata espansione di significati, tale che quello "ulteriore" trascen- desse tutti gli altri;
né tanto meno attraverso l'accorpamento di entità significanti si è propinata una notizia o un corollario ulteriori rispet- to a quelli desumibili dagli singoli elementi della narrazione. E perciò, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, nulla conta che al momento della pubblicazione dell'articolo non vi fosse prova di qualche collega- mento illecito o sospetto della parte offesa con i personaggi oggetto di indagini e con le loro attività. La verità è che l'avv. ET, secon- do la stessa sentenza, prestanome del menzionato notaio, era socio di maggioranza e membro del consiglio di amministrazione della detta società la quale effettivamente era dietro i "continui movimenti di capitale": il che oggettivamente era già sufficiente a suggerire, senza suggestivi ar- tifici, di cui il servizio è comunque esente, un collegamento tra le al- tre notizie e la persona del ET. A trarre le conclusioni con gli strumenti giuridici e con la logica cui è ispirata la sentenza, l'artico- lo avrebbe dovuto rinunciare a menzionare il nome e l'attività del Mari- netti che invece, a giudizio dell'autore, costituiva elemento necessario dell'informazione. Pretendere ciò significa pretendere l'affievolimento fino al sacrificio del diritto di cronaca, il che non è consentito dal-
l'ordinamento vigente.
Tutto quanto precede dimostra che l'autore dello scritto ha agito nell'esercizio di questo diritto. Per i riflessi assorbenti di tale con- clusione sulla peculiarità della figura del direttore del giornale deve pervenirsi all'annullamento della sentenza senza rinvio per avere agito lo AL nell'esercizio del diritto di cronaca, indipendentemente da ogni indagine sui limiti del dovere di controllo del direttore, in rela- zione all'effetto diffamatorio per espansione, che la Corte di merito avrebbe pur dovuto condurre, stando all'impostazione data alle questioni connesse ai motivi d'appello o rilevabili d'ufficio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, per essere l'imputato non puni- bile per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca.
ROMA 21 febbraio 1995 a c s
Il Presidente e
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Il Consigliere rel.
Allalinconico DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLER!
Carmela Lanzuise addi 24 M 1035
Jaujuise IL COLLABORATORE CANCELLERIA
Carmela Lanzuige