Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638) è integrato dal dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, che è esclusa da qualsiasi comportamento inadempiente improntato a colpa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta immune da censure la decisione assolutoria che aveva valorizzato l'episodicità e l'importo contenuto delle inadempienze).
Commentario • 1
- 1. La Cassazione conferma la (tendenziale) irrilevanzaAlfio Valsecchi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte torna ad affrontare il caso di un imprenditore accusato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83, conv. in l. 638/83) per omissioni (per importi di poco superiori ai quattromila euro) che si riferivano a un periodo in cui l'azienda, di cui l'imputato era amministratore unico, stava attraversando una grave crisi finanziaria che, di lì a poco, avrebbe condotto alla cessazione dell'attività e alla messa in liquidazione della società. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo incompatibile col dolo dell'omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2012, n. 40365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40365 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/09/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1701
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 19509/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
nel procedimento penale
contro
:
BO UR n. a Cagliari il 23.4.1976;
avverso la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Cagliari del 8 marzo 2011;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. IZZO Gioacchino ha concluso per l'accoglimento del ricorso. la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. BO UR n. Cagliari 23.4.1976 era imputato del reato previsto dall'art. 81 c.p., L. n. 638 del 1983, art. 2, commi 1 e 1 bis per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta BIOEDILIZIA soc. coop. R.I. omesso di versare all'INPS ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti per il periodo da settembre a dicembre 2008, per un ammontare complessivo di Euro 2870,00. Commesso in Assemini nelle date indicate.
Con richiesta di decreto penale di condanna del 25 gennaio 2010 il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha esercitato l'azione penale nei confronti di UR BO in ordine al delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. Il g.u.p. presso il tribunale di Cagliari con sentenza dell'8 marzo 2011 dichiarava non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.
Ha ritenuto il g.u.p. che l'imputato dovesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non essendo ravvisabile l'elemento psicologico del reato. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la norma incriminatrice di cui alla L. 11 novembre 1983, n 638, art. 2 non intende colpire il mero fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, bensì quello commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali prelevate alla fonte dallo stipendio dei lavoratori subordinati: per tale ragione, deve escludersi che il delitto sia configurabile nel caso in cui non vi sia stata la materiale ed effettiva erogazione della retribuzione ai dipendenti e quindi non siano state in concreto operate le ritenute. Le circostanze del caso concreto - ha ritenuto il g.u.p. - non fanno emergere tale volontà di appropriazione. Infatti, come emerge dal prospetto di seguito riportato, l'imputato in linea generale ha osservato l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, omettendo di versare i contributi soltanto in modo episodico e per un periodo di tempo limitato.
Considerato il limitato importo delle somme non versate, è verosimile - ha affermato il g.u.p. - che l'omesso versamento debba essere imputato ad un disguido, e comunque non emerge la volontà di appropriazione che è connaturata alla condotta.
2. Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari propone ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso denuncia la violazione della L. n. 638 del 1983, art.2, commi 1 e 1 bis, artt. 43 cpv. e 129 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) nonché contradditorietà, manifesta illogicità
della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Deduce in particolare che la volontà di appropriazione - e quindi il dolo generico - deve ritenersi in re ipsa, considerati l'entità, la durata delle omissioni e la qualità di imprenditore dell'imputato, che ben conosceva i suoi obblighi di datore di lavoro, stante anche la prescritta diffida di pagamento inviatagli dall'INPS.
2. Il ricorso è inammissibile perché si tratta di una censura in fatto non deducibile in sede di legittimità.
Questa corte (ex plurimis Cass. sez. 3, 19/01/2011 - 30/03/2011, n. 13100) ha più volte affermato che l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. 12 settembre 1983, n. 433, art. 2 conv. con mod. in L. 11 novembre 1983, n. 638) è integrato da dolo generico, ossia dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti.
Pertanto, se da una parte non rileva la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di difficoltà economica e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti, d'altra parte però la mera mancanza di diligenza nell'adempimento degli obblighi contributivi e la colposa discontinuità, o mancanza di costante puntualità, nei versamenti periodici all'istituto previdenziale, non integrano la fattispecie del dolo generico. L'accertamento in concreto del presupposto del dolo generico è rimesso alla valutazione del giudice di merito che, esaminando le peculiarità del caso di specie, quali in ipotesi l'importo contenuto delle somme non versate o l'episodicità delle inadempienze, può pervenire al convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo generico, attribuendo la condotta inadempiente a comportamento colposo, sanzionato in sede civile.
Questa valutazione di merito, ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, così come nella specie, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
Il ricorso è quindi inammissibile perché si tratta di censura meramente in fatto che esprime un dissenso valutativo delle circostanze concrete che hanno connotato l'inadempimento contributivo.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012