Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa, è necessario, perché si perfezioni il reato, che il contesto determini un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/1998, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica dott. Giovanni Badia presidente del 26.3.1998
dott. Giuseppe Sica consigliere SENTENZA
dott. Alfonso Amato consigliere N. 624
dott. Angelo Di Popolo consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Sandro Occhionero consigliere N. 13.679/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. FA IO, nato a [...] il [...], 2. CA GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 15.10.1996. Sentita la relazione del consigliere Sandro Occhionero, udito il pubblico ministero, dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, il difensore di parte civile, avv. Wilfredo IT del foro di Roma, che ha depositato in udienza la nota spese e le conclusioni scritte, alle quali si è riportato dopo la discussione, e il difensore degli imputati, avv. Giovanni La Pera del foro di Roma, che chiesto l'accoglimento dei ricorsi, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Sul quotidiano "La Repubblica" del 30.3.1993 veniva pubblicato, a firma del giornalista GI CA, un articolo dal titolo "La fine di Ammazzasentenze" che, riferendosi a una intervista di CA al giudice OL IN, recava testualmente la frase: "Nel mio ultimo incontro con OL IN gli chiesi che cosa ne pensasse di VA della prima sezione. Non ho alcuna prova, rispose, che un filo diretto legasse la Mafia ad Andreotti, a IT e a VA, ma il danno alla giustizia fatto da questo giudice è stato enorme".
Il dott. IT ha presentato tempestivamente querela nei confronti di GI CA, autore dell'articolo, e di IO FA, direttore responsabile del quotidiano, reputando che con la frase sopra trascritta - attribuita al Giudice IN, deceduto in un agguato mafioso - si fosse insinuato nei lettori il sospetto di un collegamento tra lui e ambienti mafiosi, gravemente lesiva della sua reputazione.
A seguito della querela CA e FA sono stati incriminati, il primo per il delitto di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, aggravato dalla attribuzione di un fatto determinato, ex artt. 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. 13 e 21 della legge 8.2.1948 n. 47, e il secondo per omesso controllo sul contenuto del periodico da lui diretto per impedire la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, ex art. 57 cod. pen. Il Tribunale di Roma con sentenza del 17.3.1995 ha assolto entrambi con la formula perché il fatto non sussiste. I giudici di primo grado, rilevato che l'articolo era dedicato, non solo alle vicende del presidente VA, ma in generale ai rapporti tra giudici e mafia, hanno osservato che l'opinione, espressa da OL IN al giornalista che lo intervistava, era sostanzialmente di smentita di un collegamento tra la organizzazione mafiosa e il querelante.
E hanno ritenuto che non fosse stata lesa la sua reputazione, ma la sua identità politica, il concetto di sè stesso inteso come diritto alla identità personale, che non è oggetto di tutela penale.
Ne ha dedotto che, in conseguenza di questa valutazione, fosse una questione irrilevante accertare, se la frase, ritenuta lesiva dal querelante e attribuita dall'articolista a OL IN, fosse stata veramente da lui pronunciata o fosse in realtà da attribuirsi all'autore dello scritto.
Hanno appellato, sia il pubblico ministero, che il querelante, che si era costituito parte civile.
La corte di appello con sentenza del 15.10.1996 ha riformato la decisione di primo grado, ha affermato la penale responsabilità degli imputati e, con le attenuanti generiche prevalenti, ha condannato GI CA alla pena di un milione di lire di multa ed IO FA a quella di ottocentomila lire di multa ed entrambi in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio:
La corte infatti ha ritenuto:
- che la frase sopra riportata, attribuita dal giornalista a IN, era solo in apparenza una negazione del rapporto tra la mafia e IT, mentre in modo indiretto insinuava l'esistenza di questo collegamento;
- che il tribunale non aveva valutato quella frase in relazione al contenuto dell'articolo, teso ad affermare che l'annullamento di alcune sentenze di merito in materia di criminalità mafiosa, pronunciate dalla sezione della Cassazione presieduta dal dott. Corrado VA, erano improntate ad un eccesso di garantismo formale, che aveva favorito interessi mafiosi;
- che il giornalista in sostanza, riferendo le rivelazioni di alcuni pentiti e la esistenza di indagini della procura di Palermo sul giudice VA, aveva attribuito a quest'ultimo la volontà di influenzare le decisioni di alcuni processi, perché colluso con ambienti mafiosi e con i loro referenti politici;
- che il tono generale dell'articolo e l'inserimento nel testo del nome del dott. IT erano tali da indurre i lettori a ritenere il querelante un ispiratore politico del presidente VA, su incarico dell'on. Andreotti, già all'epoca indagato per associazione di stampo mafioso;
- che la frase attribuita a IN in realtà non era stata da lui detta, come si poteva constatare dalla lettura del resoconto di quella intervista nel libro "L'inferno" dello stesso CA. E ha concluso che era stata lesa la reputazione del querelante e sussistevano, sia l'elemento materiale del reato, che il dolo;
che non era ipotizzabile l'esercizio del diritto di critica, mancando il requisito della verità del fatto, cioè del collegamento tra IT, all'epoca noto esponente politico, e l'organizzazione mafiosa;
che non si poteva ritenere provato questo collegamento dalla incriminazione successiva del dott. IT da parte della procura di Perugia e dal suo rinvio a giudizio, con l'accusa di aver partecipato all'omicidio del giornalista LI in concorso con noti personaggi mafiosi, perché la prova avrebbe potuto essere raggiunta solo con una sentenza passata in giudicato. Avverso la decisione di appello entrambi gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione con tre motivi tutti rubricati sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla offensività delle notizie pubblicate (artt. 606 lett. e), 125 n. 3 e 546 lett. e) del c.p.p). Con il primo i ricorrenti sostengono, illustrando le loro critiche alla sentenza con diversi argomenti logici:
- che nel caso specifico l'accertamento aveva avuto ad oggetto, non la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, ma dello stesso elemento oggettivo della diffamazione;
- che una corretta analisi letterale e sintattica della frase escludeva che essa avesse un significato diffamatorio, perché conteneva l'affermazione negativa da parte di IN della esistenza di legami tra il querelante e la mafia, con espressioni che erano prive di un diretto contenuto allusivo;
- che non poteva neppure essere condivisa l'affermazione che la valenza diffamatoria della frase derivasse dalla sua collocazione nel contesto dell'articolo, perché questo non conteneva delle asserzioni recise, frutto dell'opinione dell'articolista, ma una analisi della credibilità dei pentiti, esposta in termini obbiettivi e riportando le opposte opinioni di un politico e un magistrato (l'on. Cossiga e IN);
Con il secondo motivo, prospettato per mero scrupolo difensivo, contestano per vizi di motivazione la convinzione della corte che la frase in questione non fosse attribuibile a IN (attribuzione che escluderebbe la loro responsabilità penale per aver agito nell'esercizio del diritto di cronaca).
Chiedono in via subordinata in caso di dubbio che la corte di legittimità annulli la sentenza, per consentire la audizione del teste LZ, diretta a provare che il colloquio del giornalista CA con IN, riferito nell'articolo in questione, era avvenuto in circostanza diversa dall'ultima intervista, narrata nel libro "L'inferno" (contrariamente alla tesi avanzata dalla parte civile) e che CA al termine del colloquio ebbe a riferire immediatamente al giornalista LZ, che gli aveva procurato l'intervista, quanto gli era stato detto da IN. Con il terzo chiedono in subordine che la corte, esaminata la documentazione prodotta in giudizio, ritenga provato il fatto del collegamento tra il querelante e personaggi mafiosi, sulla base del capo di imputazione contestatogli per l'omicidio LI, e in ulteriore subordine che annulli la sentenza, per acquisire ulteriori atti relativi al processo in corso a Perugia.
Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo. È esatta la osservazione formulata dai ricorrenti che la sussistenza della diffamazione è stata basata dalla corte di appello su due elementi: sul fatto che la frase attribuita a IN non smentirebbe, ma insinuerebbe il dubbio di un collegamento tra la mafia e il dott. IT, e sul fatto che era inserita in un discorso, teso ad affermare la collusione del giudice VA con la mafia.
Quanto al primo punto si deve convenire che la affermazione di un immediato contenuto diffamatorio della frase in questione, estrapolata dal testo dell'articolo, si concreta in un giudizio apodittico e immotivato.
Sono corrette per la loro ragionevolezza le critiche mosse dai ricorrenti, basate sull'analisi testuale e sintattica della frase in oggetto.
La frase incriminata, come risulta dal capo di imputazione è la seguente "Nel mio ultimo incontro con OL IN gli chiesi che cosa ne pensasse di VA della prima sezione. Non ho alcuna prova, rispose, che un filo diretto legasse la Mafia ad Andreotti, a IT e a VA, ma il danno alla giustizia fatto da questo giudice è stato enorme".
Ed essa, in riferimento alle parole attribuite a IN, è scindibile in due parti: la prima in cui il magistrato avrebbe detto al giornalista: "Non ho alcuna prova... che un filo diretto legasse la mafia ad Andreotti, a IT e a VA...", che contiene la negazione della esistenza di un collegamento tra la mafia e l'esponente politico, dott. IT.
Con la necessaria precisazione che il riferimento alla mancanza di ogni prova non corrisponde alla volontaria insinuazione di un dubbio, se si considera che è tipico della cultura giudiziaria valutare la realtà storica dal dato processuale della sua effettiva conoscenza.
E, inoltre, che si tratta di parole (a torto o a ragione) riferite a un magistrato che conosceva bene i fatti di mafia e i personaggi in essa coinvolti, con la conseguenza che la sua affermazione negativa aveva un particolare significato di estraneità del querelante a collusioni o collegamenti (cosiddetto "filo diretto") con la criminalità mafiosa.
La seconda parte - espressa nei termini "Ma il danno alla giustizia fatto da questo giudice è stato enorme" - è avversativa e precisa il giudizio negativo degli effetti della giurisprudenza della prima sezione sui processi di mafia, indipendentemente da qualsiasi collusione.
Ha quindi una efficacia, sia pure indiretta, di rafforzamento della affermazione di estraneità di IT a rapporti con la organizzazione mafiosa.
E quanto al secondo punto, della rilevanza diffamatoria di questa frase per il contenuto dell'articolo, nel quale è inserita, si deve osservare che in linea di principio è esatto che la diffamazione può essere determinata dal contesto in cui vengono usate determinate espressioni, prive altrimenti di un significato offensivo.
Ma la corte, anche per tale parte è incorsa in vizi logici. Non è razionale infatti dedurlo dalla stessa natura dell'argomento trattato e a questo concetto errato è ispirata l'affermazione (sottesa ad alcune parti della motivazione) che lo stesso inserimento del nome di IT in un articolo, che dava notizia delle indagini nei confronti di VA, era elemento rilevante di per sè.
È infatti pur sempre necessario, perché si perfezioni il reato di diffamazione, che il contesto determini un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio.
Ed infatti la corte ha anche sostenuto che la frase in oggetto, integrata nel contesto dell'articolo, induceva i lettori a ritenere IT "ispiratore politico (per conto dell'onorevole Andreotti) di VA, poco prima accusato di malafede e servitù verso la delinquenza organizzata".
Si tratta di concetti ben precisi, diversi dal significato letterale della frase riferita alla persona di IT, che dal testo della motivazione non risulta che siano stati espressi nel contesto dell'articolo.
Infatti le parti di esso indicate dalla corte come significative (a pag. 7 della sentenza) di una aggressione verbale nei confronti del querelante non contengono alcun riferimento, diretto o indiretto alla sua persona, cosicché sul punto la motivazione appare manifestamente contraddittoria.
Esse si riferiscono infatti esclusivamente a VA, unico soggetto che avrebbe potuto ritenersi diffamato, e non al querelante, senza alcuna allusione diretta o indiretta a quest'ultimo. Deve quindi essere accolto il primo motivo di ricorso per vizi logici della motivazione, con assorbimento degli altri motivi proposti solo in via subordinata.
La sentenza impugnata annullata va, pertanto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998