Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/12/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 3914
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 22685/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) PA IO N. IL 05/02/1962 C/;
avverso l'ordinanza n. 1638/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 04/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO. OSSERVA
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Tindari Baglione, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
Rileva:
1. - Con ordinanza, deliberata il 4 maggio 2011 e depositata il 9 maggio 2011, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto e in parziale riforma della impugnata ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino, 7 marzo 2011, ha concesso al detenuto reclamante, AR SI quarantacinque giorni di liberazione anticipata.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 17 maggio 2011, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli art. 69 bis dell'Ordinamento penitenziario, art. 666, comma 6, art. 678, artt.568 e 581 cod. proc. pen., deducendo: la dichiarazione di reclamo presentata dal detenuto (testualmente citata e allegata) non è corredata da motivi specifici, peraltro espressamente riservati al difensore di fiducia dell'imputato (nominativamente indicato), ma da costui non presentati nel termine perentorio.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto s.d. depositato il 2 settembre 2011, rileva: la omessa presentazione dei motivi a sostegno del reclamo ne comporta la inammissibilità.
4. - Il ricorso è fondato.
Proprio in termini questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale: "i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi" (Sez. 1^, 18 novembre 2008, n. 48152, Trasmondi, massima n. 242655). Orbene, nella specie, nella dichiarazione di reclamo, presentata personalmente dal condannato il 9 marzo 2011 colle forme di cui all'art. 123 cod. proc. pen., il SI, riservando la redazione dei motivi al difensore di fiducia, si espresse nei termini seguenti:
"Illustrissimo Presidente andando a verificare tale provvedimento ci sono svariati errori come da codice penale oggettivamente che mi venga data la possibilità in camera di consiglio di spiegare le mie ragioni".
L'impugnazione difetta, pertanto, del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), risultando affatto carente la enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sorreggerla.
Conclusivamente - atteso che il rinvio è superfluo in quanto nella sede del presente scrutinio di legittimità devono adottarsi i provvedimenti necessari, appresso indicati - conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l); la declaratoria della inammissibilità del reclamo, proposto dal condannato il 9 marzo 2011 avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino 7 marzo 2011 e la condanna della ridetta parte privata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata;
dichiara inammissibile il reclamo proposto il 9 marzo 2011 avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino 7 marzo 2011 dal condannato SI AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012