Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 993
CASS
Sentenza 5 dicembre 2011

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Massime1

I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 993
Data del deposito : 5 dicembre 2011

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