Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11016 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1-10-16 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO TE SUE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONERE DELLA PROVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 2169/00 Dott. Antonio VELLA Cron.28622 - Consigliere Rep. 2812 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.23/04/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 29 LOG. 2002 per diritti DAL TORRIONE SRL, già DAL TORRIONE snc, in persona del IL CANCELLIERE suc Amministratore Dal TORRIONE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO ERIA TORLONIA 39, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FRANZI' che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO SORBO, giusta delega in atti;
- ricorrente 1810618
contro
OT PI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, difeso dall'avvocato MICHELE TETI, 2002 643 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 966/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 11/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato Maria Tresa BARBANTINI, per delega dell'Avv.S.FRANZI', depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Michele TETI, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22 gennaio 1991 la società Dal Tor- rione affermò di aver fornito a RO OT "materiale vario con apporto di manodopera"; e lo convenne innanzi al Pretore di Viareggio, per ottenerne il pagamento. RO OT si costituì e rispose che le prestazioni di cui l'attrice aveva chiesto il pagamento erano consistite nella eliminazio- ne dei vizi e difetti dell'autovettura che gli aveva venduto, ed erano state quindi effettuate nell'adempimento della sua obbligazione di ga- ranzia relativa a tale vendita. Chiese pertanto il rigetto della doman- da. II Pretore accolse la domanda. Il Tribunale di Lucca, pronunziando con la sentenza indi- cata in epigrafe sull'appello proposto da RO OT, l'ha invece riget- tata;
perché ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione proposta da quest'ultimo, la società Dal Torrione avrebbe dovuto provare, e non aveva provato, la ragione per cui erano state effettuate le prestazioni di cui aveva chiesto il pagamento, ossia la stipulazione del contratto che aveva allegato. La società Dal Torrione ha proposto ricorso, formulando una sola censura. RO OT ha resistito con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso la società Dal Torrione sostiene che quella proposta da RO OT è una eccezione in senso sostanziale, con la quale è stato prospettato un diverso quadro ne- goziale di riferimento della sua non contestata prestazione, e che era dunque suo onere provare l'asserita diversa qualificazione del loro rapporto;
denunzia quindi violazione dell'art. 2967 cod. civ.. La censura è infondata. La materiale esecuzione di una prestazione d'opera o la consegna di un bene non sono, di per sé, vicende idonee a dar conto del a stipulazione di un contratto d'opera o di vendita, potendo esse- re state effettuate anche per ragioni diverse da quelle dell'adempimento delle prestazioni che con tali contratti il prestatore d'opera o il venditore assume, e non giustificano quindi per sé sole la richiesta di pagamento, allorché colui che ha ricevuto tali prestazioni contesti il quadro negoziale in cui colui che tale richiesta avanza le colloca. Compete dunque a colui che afferma un suo diritto di cre- dito provare per intero il fatto costitutivo di tale diritto, e grava su di lui anche l'onere di provare il titolo giuridico da cui scaturisce l'obbligo del pagamento di colui nei cui confronti viene fatto valere tale credito;
la deduzione di un diverso titolo, ad opera di quest'ultimo, non vale ad invertire l'onere della prova (in tal senso vedi, in tempi recenti, Cassazione civile sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1321; sez. III, 1 agosto 4 1995, n. 8394; sez. II, 20 aprile 1996, n. 3775; sez. 1, 23 aprile 1998, n. 4197; sez. I, 28 gennaio 1999, n. 738). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Dal Tor- rione a rifondere a RO OT le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 94,00 euro, oltre 1000,00 euro per onorari. Roma, 23 aprile 2002 Il presidente клучи (Vincenzo Calfapietra) L'estensore Carlo Cioffi) Cal 109T129.11 IL CANCELLIERE C1 456T 20,66 Dott.ssa Donatella D'Anna TOT. 149.77 DEPOSITATO IN CANCELLER2002 IL CANCELLIERE C1 Roma TZ KOMA 2 Seria 4 3067 177 Amari 3 0 0 5