Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "A" 038.4.3.7.0.2. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15125/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 9006 Cron. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Rep. Dott. Corrado Guglielmucci 9 gennaio Consigliere 2002 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Pizza Cavour RO ST, elettivamente domiciliato in Roma, via di preses Cancell. Corteo. Canedione com Pinciana n. 6, studio avv. Capua, l'avv. Sergio Papa che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 36
contro
EL NI, elettivamente domiciliato in S. Sossio Baronia, via Camposanto n. 50, presso l'avv. Saverio Andreottola che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente 1 avverso la sentenza n. 111/99, decisa il 13 aprile 1999 e pubbli- cata il 23 aprile 1999, resa dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento n. 669/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Carlo Mustone per delega dell'avv. Saverio Andreotto- la nell'interesse del controricorrente EL NI;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 gennaio 1991, RO ST conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ariano Irpino, Sezione Distacca- ta di Grottaminarda, EL NI al fine di ottenere il paga- mento della somma di lire 65.883.200 a titolo di retribuzioni non percepite. Assumeva il ricorrente di aver lavorato per il periodo 15 giugno 1970 28 febbraio 1977, quale autista tuttofare, alle dipenden- ze del dott. EL, esercente la professione di medico, senza percepire retribuzione alcuna. Resisteva il convenuto ed affermava che il RO aveva prestato unicamente opera di noleggiatore, venendo ogni volta saldato per le sue spettanze. Il Giudice adito, con sentenza n. 47/98 in data 8 21 ottobre 1998, rigettava la domanda. Interponeva appello il RO e in esito il Tribunale di Ariano 2 Irpino, con sentenza n. 111/99, emessa in data 13 23 aprile- 1999, respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che dalla compiuta istrutto- erano emersi gli elementi tipici della subordinazione maria non solamente occasionali prestazioni, remunerate a partire da una certa data;
tali prestazioni dovevano peraltro esser valutate an un quadro più complesso anche per l'esistenza di altri rapporti tra le parti. Risultava infatti che il RO aveva ricevuto un mutuo dal con- venuto ed ottenuto dal comune, di cui era sindaco il convenuto me- desimo, licenza per il servizio di noleggio e incarico per il tra- sporto alunni. Il Collegio di merito riteneva di non prendere in considerazione l'ipotesi di un rapporto di parasubordinazione, siccome introdotta in appello con domanda nuova. Rilevava comunque che anche la parasubordinazione era da escluder- si in forza delle risultanze acquisite. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne RO ST con atto notificato in data 25 giugno 1999 e prospetta due motivi. EL NI resiste con controricorso notificato in data 23 luglio 1999 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 4 e 3 (ma evidentemente 3 e 5) dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa ap- 3 plicazione degli artt. 116 cpc e 2697 cc, nonché il vizio di moti- vazione. Si afferma che la tesi circa la pretesa gratuità del rapporto è inaccettabile poiché il RO era privo di qualsiasi altra fon- te di reddito e d'altro canto lo stesso convenuto aveva affermato di aver regolarmente retribuito l'attore ogni qual volta si era servito delle sue prestazioni. Si afferma che il Tribunale non ha esattamente valutato le prove testimoniali e neppure le ha prese in esame, come pure ha omesso di tener conto del comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto di lavoro. Osserva la Corte che il preteso vizio di violazione di legge, ri- ferito agli artt. 116 cpc, che detta i criteri per la valutazione delle prove, e 2697 CC, che detta le regole in tema di onere della prova, consiste in realtà in una critica al giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla portata del materiale probatorio acquisi- to. Tale giudizio attiene alla ricostruzione degli elementi di fatto, è riservato al giudice del merito e può essere sindacato in sede di legittimità solamente sotto il profilo del vizio di motivazio- ne. Vero è che il ricorrente propone la relativa censura ma il con- trollo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sot- toposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento del- 4 l'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassa- zione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza del- la decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di cau- sa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussi- stenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desu- mibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Il Tribunale ha affermato l'esatto principio per cui elemento ca- ratterizzante del rapporto di lavoro dipendente l'assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro e cioè la disponibilità delle energie del primo da parte del secondo con il correlativo potere direttivo, disciplinare ed organizzativo (Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). Ha quindi preso in esame le deposizioni testimoniali e, valorizzando i molteplici rapporti tra le parti, ha concluso che vi è stata una spontanea offerta di servigi la cui contropartita si ravvisa in una elargizione di favori da parte di un "notabile" del luogo. La circostanza che a partire da una certa data il EL ebbe ad S erogare un compenso fisso di lire 200.000 mensili, regolarmente fatturato, viene tenuta in debita considerazione e valorizzata col rilievo che tale comportamento vale a dimostrare che in precedenza il rapporto aveva le caratteristiche della gratuità e non era ri- conducibile alla subordinazione proprio perché il compenso non era stato pattuito fin dall'inizio. Il ricorrente non censura direttamente tale ricostruzione delle risultanze processuali ma solamente vi contrappone una sua lettura delle deposizioni testimoniali, trascritte in ricorso, cosi svol- gendo un giudizio di merito di segno opposto rispetto a quello espresso dal Giudice di Appello. E poiché non viene denunciato alcun vizio logico o argomentativo i rilievi del RO non possono essere presi in esame dal giudice di legittimità. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 409 n. 3 cpc e si afferma che la domanda relativa all'accertamento di un rapporto di subordinazione era stata prospettata anche dinanzi al Pretore in memoria difensi- va. Avrebbe quindi errato il Tribunale nel considerare la domanda inammissibile siccome proposta per la prima volta in grado di ap- pello. La censura non è fondata. Si osserva anzitutto che, per effetto del noto principio di auto- sufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per 6 ས ་ i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Infatti "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla rego- larità formale del processo ed alle questioni di diritto pro- poste, non sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., 13 lugliosez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Tale principio è stato disatteso dal ricorrente il quale non af- ferma di aver riproposto la questione nei motivi di appello, qua- A lora il Pretore abbia pronunciato su di essa disattendendo la re- lativa domanda, e neppure di aver denunciato il vizio di omessa pronuncia, qualora il Pretore non abbia provveduto su apposita istanza di parte. Si nota ancora che il Tribunale, pur avendo rilevato l'inammissibilità della domanda nuova, ha comunque affermato che la stessa, "anche a voler diversamente ritenere" non merita acco- glimento in quanto le ragioni già manifestate a proposito dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato valgono ad escludere anche un rapporto di lavoro autonomo, posto che vi stata una mera "spontanea e gratuita offerta di servigi da parte del RO al EL, per deferenza e per i favori concessi- gli". Tale autonoma ratio decidendi, non investita dalla censura, CO- munque idonea a costituire il fondamento della decisione. Conclusivamente il ricorso va rigettato. A Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispos I 0 S 1 S D 3 A . , 3 T Ť O , 5 L R seguono la soccombenza. A L . A ' S O E L N B P L I S E 3 I D D 7 N
P.Q.M.
- I A 8 G S T - O S 1 N 1 E O A S P D La Corte I E M E I A G , O A G O R E D T T L T Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spes giudizio S E I I T R G I N E O E D Š S L E O di legittimità in Euro 12,00 oltre a Euro 2000,00 per onorario. E D еже Roma, 9 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albute you Depositato in Cancelleria Oggi 15 MAR. 2002 CANCELLIERS 8