Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 48152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48152 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3124
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019271/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IO, N. IL 07/01/1970;
avverso ORDINANZA del 27/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 27 marzo 2008 il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto da SM VA avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva, il 20 settembre 2007, accolto limitatamente al semestre 21 dicembre 2006-21 giugno 2007, la domanda di liberazione anticipata. Osservava, in proposito, che l'impugnazione proposta personalmente dall'interessato non era stata corredata dei motivi entro il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica del provvedimento (art. 69 bis ord. pen.) e che il difensore nominato all'atto della presentazione del reclamo non aveva, a sua volta, presentato i motivi a sostegno del gravame.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, SM, il quale lamenta violazione ed erronea interpretazione dell'art. 69 bis ord. pen. e vizio della motivazione, in quanto la natura stessa del reclamo, i termini ristretti per la sua decisione e la stessa struttura della procedura lo rendono assimilabile a un incidente di esecuzione e non ad un vero e proprio mezzo di impugnazione con conseguente insussistenza dell'obbligo di presentazione dei motivi;
in subordine lamenta l'omessa notifica al difensore del provvedimento reclamato con conseguente mancata consumazione del potere di presentazione dei motivi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Relativamente alla seconda doglianza, avente carattere logicamente preliminare rispetto all'altra, il Collegio osserva che il percorso procedimentale delineato dagli artt. 678 e 666 c.p.p. deve essere seguito, quando il Tribunale di sorveglianza è investito della decisione sul reclamo avverso le ordinanze del Magistrato di sorveglianza in tema di riduzioni di pena per liberazione anticipata. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 666 c.p.p., qualora la nomina del difensore di fiducia sia effettuata dall'interessato dopo la celebrazione dell'udienza camerale, ritualmente svoltasi nel contraddittorio fra le parti con la partecipazione di un difensore nominato d'ufficio, cui sia stato dato rituale avviso dell'udienza, non sussiste alcun obbligo di notifica al legale del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza. Pertanto, nel caso di specie, la dedotta violazione di legge non si configura, in quanto la designazione del difensore di fiducia è stata effettuata da SM all'atto della presentazione del reclamo, ossia in un momento successivo alla celebrazione dell'udienza camerale.
2. In merito all'altra censura occorre evidenziare che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesi il rinvio operato dall'art. 678 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 6, alla disciplina generale contenuta nell'art. 568 c.p.p. (in quanto applicabile) e la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità secondo i principi generali che regolano le impugnazioni, da specifici motivi (Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2000, n. 648, rv. 215388; Cass., Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37332, rv. 237505 in tema di permessi).
Pertanto, l'omessa presentazione dei motivi a sostegno del reclamo entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento (art. 69 bis ord. pen.) con il quale il Magistrato di sorveglianza abbia rigettato in parte l'istanza di liberazione anticipata è causa di inammissibilità del reclamo stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte. Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008