Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di evasione, non è applicabile a colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30 comma terzo, art. 30-ter comma sesto e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare), poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2015, n. 47274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47274 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
47 274/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1435 Vincenzo Rotundo Stefano Mogini UP- 5/11/2015 Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 6249/2014 Laura Scalia Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LE AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2013 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2012 che aveva dichiarato, all'esito di rito abbreviato, AR LE responsabile del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi allontanato senza giustificato motivo dal luogo degli arresti domiciliari, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. In particolare, i giudici del gravame avevano respinto le argomentazioni difensive secondo cui all'imputato poteva essere applicata la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per assenze protratte senza giustificato motivo nell'ambito delle 12 ore, che ne esclude la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. : pen. S 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione prevista dall'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avendo l'imputato avuto notizia del giudizio di appello solo con l'avviso di deposito della sentenza, in quanto, come è emerso dall'esame degli atti, la notifica per il dibattimento risulterebbe essere stata effettuata presso l'avv. Ernesto Talamone, e non presso l'avv. Alberto Talamone, dove era stato eletto domicilio. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione prevista dall'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 385 cod. pen., 30, 51 e 47-ter O.P., non avendo la sentenza impugnata applicato all'imputato la particolare normativa di favore prevista dall'ordinamento penitenziario per coloro che si allontanano senza giustificativo motivo dal luogo della detenzione domiciliare per un tempo inferiore alle 12 ore. Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione prevista dall'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 385 cod. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cit., nonostante fosse pacifico che l'imputato avesse fatto spontaneo rientro nel luogo dei suoi arresti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, ai quali questa Corte è tenuta ad accedere, venendo denunciata la violazione di norme processuali, risulta che sia la citazione per l'udienza di appello sia l'estratto contumaciale della sentenza di appello sono stati notificati "a mani proprie” dell'imputato rispettivamente l'11 marzo 2013 ed il 21 aprile 2013. Conseguentemente costui ha avuto piena e diretta conoscenza dell'atto notificato, rimanendo così superflua ed irrilevante la notifica al domicilio eletto. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004 - 07/04/2004, 2 G Iezzi, Rv. 228638; Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Macrì, Rv. 249360).
3. Del tutto priva di pregio è la seconda doglianza. Questa Corte ha più volte affermato, in tema di evasione, che non è applicabile a colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo la diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30 comma 3, art. 30-ter comma 6 e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare), poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato (tra tante, Sez. 6, n. 1278 del 09/12/2003 - dep. 20/01/2004, Fabris, Rv. 228426). Identica ratio porta ad escludere tale estensione anche con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 47-ter O.P., a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 177 del 2009 (con la quale si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte, I. n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore), che tra l'altro si applica ai soli casi in cui la detenzione domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente previste nell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte della I. n. 354 del 1975 (cd. detenzione domiciliare speciale per le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare.
4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo, trattandosi di rilievo sollevato per la prima volta in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in quanto smentito dalle sentenze di merito, dalle quali si evince che l'imputato veniva rintracciato dalle forze dell'ordine a bordo della sua autovettura lungo una strada provinciale e che, alla vista degli operanti, tentava di allontanarsi e sottrarsi al controllo.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2015. Il Consigliere estensore I Presidente Pinewos Rotund Ersilia Calvanese Vincenzo Rotundo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R Plera Esposito P Z U I O N E : 4